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Etichettatura dei prodotti ittici, le regole nel 2026

Specie, zona di cattura, metodo di produzione e stato del prodotto: quali informazioni devono arrivare al consumatore e cosa cambia con la tracciabilità digitale

Mariella Ballatore by Mariella Ballatore
27 Settembre 2026
in Approfondimenti, Nutrizione e salute
Etichette su prodotti ittici confezionati esposti al banco vendita

L’etichettatura dei prodotti ittici consente di identificare la specie acquistata, sapere se è pescata o allevata, conoscerne la zona di cattura o produzione e, quando previsto, l’attrezzo utilizzato e l’eventuale scongelamento. Dal 2026 queste informazioni si inseriscono in una filiera nella quale la rintracciabilità diventa sempre più digitale.

Leggere correttamente l’etichetta di un prodotto ittico significa andare oltre il semplice nome del pesce. Dietro le informazioni esposte su una confezione o sul banco c’è un sistema che deve collegare identità della specie, metodo di produzione, origine del prodotto e dati che ne accompagnano il percorso lungo la filiera.

Il riferimento europeo centrale è il Regolamento (UE) n. 1379/2013, che ha abrogato il precedente Regolamento (CE) n. 104/2000. A questo si affianca il Regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni sugli alimenti fornite ai consumatori.

Nel 2026 il tema assume un peso ulteriore. Le nuove disposizioni europee sul controllo della pesca hanno rafforzato la rintracciabilità digitale di una parte rilevante dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Etichetta e rintracciabilità restano due piani distinti, ma sono strettamente collegati: ciò che viene comunicato al consumatore deve poggiare su informazioni che accompagnano correttamente il prodotto lungo la catena di approvvigionamento.

Cosa deve indicare l’etichetta del prodotto ittico

Per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento 1379/2013, le informazioni obbligatorie comprendono denominazione commerciale e nome scientifico della specie, metodo di produzione, zona di cattura o allevamento, categoria dell’attrezzo da pesca utilizzato per i prodotti pescati, indicazione dell’eventuale scongelamento e termine minimo di conservazione, quando appropriato.

Il metodo di produzione deve essere espresso attraverso le indicazioni “pescato”, “pescato in acque dolci” oppure “allevato”.

Per i prodotti non preimballati, quindi anche nel normale banco di vendita, le informazioni previste possono essere fornite attraverso cartelli, poster o altri strumenti commerciali collocati in prossimità del prodotto.

Gli stessi obblighi non vanno però estesi automaticamente a qualsiasi prodotto che contenga pesce. Preparazioni e prodotti trasformati possono essere soggetti a regole differenti, mentre per i prodotti preimballati intervengono anche gli obblighi generali della normativa alimentare relativi, a seconda dei casi, a ingredienti, allergeni, quantità netta, condizioni di conservazione, date e operatore responsabile.

Non esiste quindi un’unica “etichetta del pesce” valida per ogni referenza: gli obblighi dipendono anche dalla natura e dal grado di trasformazione del prodotto.

Zona di cattura e allevamento, cosa significa davvero

La zona indicata sull’etichetta non segue le stesse regole per tutti i prodotti.

Per il pescato proveniente dall’Atlantico nord-orientale, zona FAO 27, e dal Mediterraneo e Mar Nero, zona FAO 37, deve essere indicata la sottozona o divisione prevista dalla classificazione FAO, accompagnata da una denominazione comprensibile per il consumatore oppure da una carta o un pittogramma. Per le catture marine provenienti dalle altre aree è invece prevista l’indicazione della relativa zona FAO.

Per i prodotti catturati in acqua dolce devono essere indicati il corpo idrico di origine e il Paese nel quale è avvenuta la cattura.

Per l’acquacoltura viene indicato lo Stato membro o il Paese terzo nel quale il prodotto ha raggiunto più della metà del peso finale oppure ha trascorso più della metà del periodo di allevamento. Per i molluschi si considera anche l’ultima fase di allevamento o coltura, quando questa abbia avuto una durata di almeno sei mesi.

Queste indicazioni sono particolarmente importanti perché zona di cattura e nazionalità del prodotto non coincidono necessariamente. Un pesce catturato nel Mediterraneo, per esempio, non è automaticamente un prodotto italiano.

La comprensibilità di queste informazioni incide direttamente anche sulla fiducia del consumatore verso il prodotto ittico: un’etichetta può essere formalmente corretta ma risultare poco utile se chi acquista non riesce a interpretarla.

Scongelato, data di congelamento e glassatura

La terminologia è importante anche quando si parla dello stato fisico del prodotto.

Il Regolamento 1379/2013 prevede l’indicazione che il prodotto è stato “scongelato” quando questa condizione ricorre, salvo specifiche eccezioni: per esempio quando il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo produttivo, è stato effettuato per ragioni di sicurezza sanitaria oppure il prodotto è stato scongelato prima di successive lavorazioni come affumicatura, salatura, cottura, marinatura o essiccazione.

Per i prodotti della pesca non trasformati congelati preimballati deve inoltre essere indicata la data di congelamento oppure, quando il prodotto è stato congelato più volte, la data del primo congelamento.

Un altro elemento riguarda la glassatura. Nei prodotti glassati il peso netto dichiarato non deve comprendere la glassa. Non va quindi confuso questo principio con un generico obbligo europeo di indicare sempre in etichetta una percentuale di glassatura.

Sono precisazioni che incidono direttamente sulla possibilità di confrontare quantità, caratteristiche e prezzo effettivo dei prodotti.

Dal 2026 la tracciabilità diventa più digitale

Una delle novità più rilevanti non riguarda ciò che il consumatore vede materialmente sull’etichetta, ma le informazioni che devono viaggiare dietro il prodotto.

Dal 10 gennaio 2026, per le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura comprese nel capitolo 3 della nomenclatura combinata, gli operatori devono disporre di sistemi e procedure attraverso i quali le informazioni minime di rintracciabilità vengono registrate e messe a disposizione in formato digitale dell’operatore al quale il prodotto è fornito e, su richiesta, delle autorità competenti.

Tra i dati previsti rientrano l’identificazione della partita e, secondo il tipo di prodotto e la sua origine, informazioni relative alla cattura o alla produzione, alla specie, alla zona geografica, agli attrezzi utilizzati, alle date e ai quantitativi.

Questo non significa che tutti questi dati debbano essere stampati sull’etichetta destinata al consumatore. La novità riguarda la capacità di ricostruire digitalmente il percorso della partita lungo la filiera.

Per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura delle voci 1604 e 1605 del capitolo 16, che comprendono diverse preparazioni e conserve, il nuovo Regolamento controllo prevede invece che requisiti specifici di rintracciabilità, compreso l’uso di sistemi digitali, siano definiti attraverso atti delegati. Tali requisiti si applicheranno dal 10 gennaio 2029.

Anche sul fronte delle importazioni il 2026 segna un passaggio concreto. Dal 10 gennaio gli importatori dell’Unione devono utilizzare CATCH, il sistema digitale europeo per la presentazione dei certificati di cattura e della relativa documentazione dei prodotti soggetti al regime contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Sul piano nazionale è in corso anche l’aggiornamento delle denominazioni commerciali. Il DM n. 175216 del 16 aprile 2025 ha ridefinito le modalità di attribuzione delle denominazioni italiane delle specie ittiche; il successivo DM n. 686834 del 19 dicembre 2025 ha aggiornato l’elenco delle denominazioni di interesse commerciale.

Nel 2026 il MASAF ha poi prorogato il periodo transitorio: il DM n. 179234 del 16 aprile 2026 sposta al 31 dicembre 2026 il termine previsto dal precedente provvedimento e consente fino a quella data, nei limiti stabiliti dal decreto, la vendita di prodotti preconfezionati con denominazioni conformi al decreto del 2017.

È un passaggio importante perché la denominazione commerciale non è semplicemente un nome più immediato rispetto a quello scientifico: è l’identità con cui la specie viene presentata sul mercato e deve corrispondere alle denominazioni ammesse.

Per il consumatore l’etichetta resta il punto nel quale queste informazioni diventano visibili. Per imprese, buyer, distribuzione e punti vendita, invece, rappresenta l’ultimo passaggio di una catena informativa che comincia molto prima dell’esposizione del prodotto.

Articolo originariamente pubblicato il 19 settembre 2014 e integralmente aggiornato il 27 settembre 2026.

Tags: etichettatura prodotti itticinutrizionetracciabilità
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Mariella Ballatore

Direttrice responsabile e co-founder di Pesceinrete Mariella Ballatore è direttrice responsabile e co-founder di Pesceinrete. Segue da anni l'evoluzione della filiera ittica, con attenzione a pesca, acquacoltura, mercati, sostenibilità, normativa, trasformazione e distribuzione. Il suo lavoro unisce informazione specializzata, comunicazione di settore e conoscenza diretta degli operatori della blue economy.

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