Etichettatura prodotti ittici: Regolamentazioni
Etichettatura per i prodotti ittici freschi
l’etichetta riporta il prezzo di scambio, la denominazione commerciale della specie (ed eventualmente la denominazione scientifica), lo stato fisico (fresco, congelato), il metodo di produzione (pesca o acquacoltura), la zona di cattura, per i pescati d’acqua dolce lo Stato di provenienza mentre per quelli d’acqua salata va specificata la zona (es. Mar Mediterraneo).
Etichettatura per i prodotti ittici congelati
In aggiunta a quanto stabilito per i freschi deve essere specificato “congelato“, le norme di conservazione e la percentuale di glassatura.
Etichettatura per i prodotti ittici surgelati
In aggiunta a quanto stabilito per i freschi deve essere specificato “surgelato“, il prezzo di vendita della confezione, la quantità netta, le norme di conservazione dopo l’acquisto, la data ultima entro la quale può essere conservato, la comunicazione che dopo lo scongelamento il prodotto non deve più essere ricongelato, le indicazioni del lotto, quelle relative allo stabilimento di produzione e confezionamento e in caso di preparati l’elenco dei diversi prodotti ittici contenuti e della loro percentuale.
Etichettatura per i molluschi bivalvi
L’etichetta deve mostrare la denominazione scientifica ed in lingua italiana, la data di confezionamento, il termine di conservazione o in alterativa la dicitura “i molluschi bivalvi devo essere vivi al momento dell’acquisto“, tutto seguito dal marchio di identificazione che fornisce la possibilità di individuare lo stabilimento (centro di depurazione e/o spedizione) immettendo il numero corrispondente in un’apposita banca dati nazionale consultabile dalle autorità di controllo (Ministero della Salute, Regioni, Veterinari ASL).
Per i produttori alcune informazioni presenti sull’etichetta sono di fondamentale importanza nell’eventualità di un’azione di rintracciabilità (informazioni come il numero di lotto). Mediante la rintracciabilità è possibile giungere fino al mangime, all’ingrediente, all’animale che costituisce l’alimento e ritirare dal mercato o richiamare il lotto di produzione.
Regolamenti di etichettatuta del pesce
Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all’Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, stabilisce, all’articolo 4 (Capo 2 -Informazione dei consumatori) i prodotti ittici possono essere proposti per la vendita al dettagli al consumatore finale soltanto se rechino un’etichetta adeguata che precisi:
a) La denominazione commerciale della specie
b) Il metodo di produzione (pescato in mare, pescato in acque dolci o allevato)
c) La zona di cattura.
Secondo lo stesso Regolamento, gli Stati membri stabiliscono e pubblicano l’elenco delle denominazioni commerciali autorizzate sul loro territorio. Tale elenco deve indicare, per ciascuna specie, il nome scientifico e la/le denominazione/i in lingua ufficiale.
Il Reg. (Ce) n. 2065/2001 della Commissione Europea del 22 ottobre 2001 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l’informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. (Mipaaf)