[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/etichettatura-prodotti-ittici-indicazione-obbligatoria-dello-stabilimento-di-produzione\/#NewsArticle","mainEntityOfPage":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/etichettatura-prodotti-ittici-indicazione-obbligatoria-dello-stabilimento-di-produzione\/","headline":"Etichettatura prodotti ittici, indicazione obbligatoria dello stabilimento di produzione","name":"Etichettatura prodotti ittici, indicazione obbligatoria dello stabilimento di produzione","description":"I prodotti alimentari, quelli ittici inclusi, preimballati destinati al consumatore finale o alle collettivit&agrave; devono riportare sul preimballaggio o su un&rsquo;etichetta ad esso apposta l&rsquo;indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169\/2011. 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Questo quanto istituito dal&nbsp;D.lgs. n. 145 del 15 settembre 2017, pubblicato sulla G.U. del 7 ottobre scorso, a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilit&agrave; dell&rsquo;alimento da parte degli organi di controllo, nonch&eacute; per la tutela della salute.Il decreto legislativo in questione attua alcune previsioni della legge di delegazione europea 2015 (Legge 12 agosto 2016, n. 170), introducendo misure per il recepimento e adeguamento, nell&rsquo;ordinamento interno, del regolamento UE n. 1169\/2011 (25 ottobre 2011) del Parlamento europeo e del Consiglio, &ldquo;a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilit&agrave; dell&rsquo;alimento da parte degli organi di controllo, nonch&eacute; per la tutela della salute&rdquo;.Nella fattispecie il decreto delegato riguarda l&rsquo;indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell&rsquo;indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento: per tutti i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettivit&agrave;, sar&agrave; quindi necessario imprimere sull&rsquo;etichetta la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, quello dello stabilimento di confezionamento.Quanto alle sanzioni, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge:&#8211; non riporta sul preimballaggio o su un&rsquo;etichetta a esso apposta, o sui documenti commerciali, l&rsquo;indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati, &egrave; soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro;&nbsp;&#8211; qualora l&rsquo;impresa disponga di plurimi stabilimenti, e non evidenzia quello effettivo mediante punzonatura o altro segno, &egrave; soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro;&#8211; non riporta in etichetta l&#8217;indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo le modalit&agrave; di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall&#8217;articolo 13 del regolamento UE n. 1169\/2011, &egrave; soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.In merito alle specificate violazioni, si individua il Dipartimento dell&rsquo;Ispettorato centrale della tutela della qualit&agrave; e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, quale autorit&agrave; amministrativa competente, facendo comunque salve le competenze gi&agrave; spettanti all&rsquo;Autorit&agrave; Garante della Concorrenza e del Mercato, oltre che agli organi preposti all&rsquo;accertamento delle violazioni.Le disposizioni del decreto legislativo in questione non si&nbsp; applicano a quei prodotti alimentari preimballati:&nbsp;in conformit&agrave; alle disposizioni del regolamento UE n. 1169\/2011;&nbsp;legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell&rsquo;Unione europea;&nbsp;legalmente fabbricati o commercializzati in Turchia;&nbsp;fabbricati in uno Stato membro dell&rsquo;Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell&rsquo;Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).Il provvedimento trover&agrave; applicazione solo dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione del 7 ottobre scorso, con la precisazione che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformit&agrave; di tali norme, entro il suddetto termine, possono essere commercializzati fino all&rsquo;esaurimento delle relative scorte."},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Etichettatura prodotti ittici, indicazione obbligatoria dello stabilimento di produzione","item":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/etichettatura-prodotti-ittici-indicazione-obbligatoria-dello-stabilimento-di-produzione\/#breadcrumbitem"}]}]