Il MASAF ha disposto un mese di interruzione obbligatoria continuativa per le unità che praticano la cattura bersaglio del gambero rosso mediterraneo e del gambero viola: dal 1° al 30 settembre nelle GSA 19, 20 e 21 e dal 1° al 30 dicembre nella sola GSA 24. Il provvedimento non coinvolge indistintamente tutta la pesca a strascico, ma una platea precisa di imbarcazioni. Per le unità interessate, il testo dispone l’interruzione delle attività di pesca per l’intero periodo, non un semplice divieto di cattura delle due specie.
Per armatori ed equipaggi, la differenza tra settembre e dicembre non è un dettaglio. Cambiano la programmazione delle campagne, la gestione delle manutenzioni, l’organizzazione del lavoro e il rapporto con il mercato. Prima ancora delle conseguenze economiche, però, occorre capire con esattezza chi deve fermarsi, dove e quando.
Il decreto direttoriale MASAF n. 345942, pubblicato ieri, 16 luglio 2026, riguarda le unità che praticano la cattura bersaglio del gambero rosso mediterraneo (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola mediterraneo (Aristeus antennatus).
Un fermo mirato, non un blocco generalizzato
Il provvedimento si applica alle unità iscritte, oppure aventi base logistico-operativa, nei porti dei compartimenti marittimi ricadenti nelle aree indicate e che operano nelle medesime acque.
Il requisito centrale è la cattura bersaglio dei gamberi di profondità. La presenza occasionale delle due specie nelle reti non costituisce, da sola, il criterio individuato dal decreto. Allo stesso modo, non è corretto presentare la misura come un fermo esteso indistintamente a tutte le imbarcazioni a strascico italiane.
Le GSA sono le subaree geografiche utilizzate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo per organizzare la gestione delle attività e degli stock. Le GSA 19, 20 e 21 corrispondono rispettivamente allo Ionio occidentale, orientale e meridionale; la GSA 24 identifica invece il settore settentrionale del Mar di Levante. La classificazione completa è consultabile nella tabella ufficiale della CGPM-FAO.
Dal 1° al 30 settembre nelle GSA 19, 20 e 21
Per le unità che praticano la pesca bersaglio dei gamberi di profondità nelle GSA 19, 20 e 21, l’interruzione obbligatoria decorrerà dal 1° settembre al 30 settembre 2026, estremi compresi.
Il fermo riguarda quindi le imbarcazioni iscritte o con base logistico-operativa nei porti dei compartimenti delle tre GSA e che svolgono l’attività nelle acque dello Ionio interessate dal provvedimento.
Non si tratta soltanto di rinunciare alla cattura del gambero rosso e del gambero viola. La formulazione adottata dal MASAF dispone, per le unità ricomprese nel decreto, l’interruzione temporanea continuativa delle attività di pesca durante l’intero mese di settembre.
Dal 1° al 30 dicembre nella sola GSA 24
Per la GSA 24, il fermo scatterà invece il 1° dicembre e terminerà il 30 dicembre 2026, compresi.
Anche in questo caso devono concorrere i requisiti indicati dal decreto: cattura bersaglio delle due specie, iscrizione o base logistico-operativa nei compartimenti marittimi dell’area e attività svolta all’interno delle acque della GSA 24.
Il riferimento geografico va letto con attenzione. Il provvedimento italiano non estende questo fermo alle GSA 25, 26 e 27: l’articolo 2 indica esclusivamente la GSA 24, cioè il Mar di Levante settentrionale. Parlare genericamente di fermo in tutto il Mar di Levante sarebbe quindi impreciso.
La collocazione dello stop nel mese di dicembre introduce una variabile particolarmente delicata per le imprese coinvolte, perché coincide con una fase dell’anno tradizionalmente rilevante per il mercato dei prodotti ittici. Il decreto, tuttavia, fissa il calendario senza introdurre deroghe legate alla domanda commerciale.
Il fermo completa il sistema di gestione del 2026
L’interruzione temporanea si inserisce in un quadro più ampio, formato dai piani pluriennali della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo e dalle possibilità di pesca stabilite dall’Unione europea per il 2026.
Il Regolamento UE 2026/266 definisce infatti limiti di cattura e capacità massime della flotta per il gambero rosso e il gambero viola nel Mar Ionio e nel Mar di Levante. Il fermo nazionale si aggiunge dunque alle quote, alle autorizzazioni e agli altri strumenti impiegati per governare lo sfruttamento degli stock.
Pesceinrete aveva già ricostruito la ripartizione dei limiti di cattura dei gamberi di profondità per il 2026 e l’aggiornamento delle unità autorizzate alla pesca demersale nel Mar Ionio. Il nuovo decreto aggiunge ora il dato che mancava alla programmazione operativa: il periodo nel quale le unità interessate dovranno restare ferme.
Il provvedimento disciplina date e perimetro dell’interruzione, ma non quantifica indennizzi e non apre procedure per richiedere sostegni economici. Eventuali compensazioni dovranno quindi essere regolate attraverso atti e indicazioni amministrative distinti.
Per le imprese il calendario è ormai definito: settembre nelle GSA ioniche 19, 20 e 21; dicembre nella GSA 24. Due periodi differenti, ma lo stesso obbligo: trenta giorni consecutivi di interruzione delle attività per le unità comprese nel decreto.















