[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/la-bussola-i-confini-marittimi-internazionali-per-la-pesca-italiana-nel-mediterraneo\/#NewsArticle","mainEntityOfPage":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/la-bussola-i-confini-marittimi-internazionali-per-la-pesca-italiana-nel-mediterraneo\/","headline":"La bussola. I confini marittimi internazionali per la pesca italiana nel Mediterraneo","name":"La bussola. I confini marittimi internazionali per la pesca italiana nel Mediterraneo","description":"La bussola. I confini marittimi internazionali per la pesca italiana nel Mediterraneo &#8211; I recenti avvenimenti relativi al tentativo di sequestro, o comunque di un\u2019azione ostile, da parte di unit\u00e0 navali armate libiche nei confronti di alcuni pescherecci d\u2019altura siciliani indicano come il problema del libero sfruttamento delle risorse ittiche nel Mediterraneo sia ancora attuale. 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I confini marittimi internazionali per la pesca italiana nel Mediterraneo &#8211; I recenti avvenimenti relativi al tentativo di sequestro, o comunque di un\u2019azione ostile, da parte di unit\u00e0 navali armate libiche nei confronti di alcuni pescherecci d\u2019altura siciliani indicano come il problema del libero sfruttamento delle risorse ittiche nel Mediterraneo sia ancora attuale. In questo caso ha avuto fortunatamente successo l\u2019intervento \u201cdissuasivo\u201d da parte dell\u2019unit\u00e0 navale militare italiana legittimamente intervenuta a difesa dei pescherecci nazionali sul mare \u201clibero\u201d.Ma cos\u2019\u00e8 il mare libero? \u00c8 quella zona di mare che si estende al di fuori delle acque territoriali degli Stati rivieraschi, denominata \u201calto mare\u201d (meglio conosciuta come \u201cacque internazionali\u201d), nella quale la Convenzione Internazionale sul \u201cDiritto del Mare\u201d, la cosiddetta \u201cMontego Bay\u201d, in vigore dal 1994, ha sancito il diritto di esercizio per tutti gli Stati delle forme di libert\u00e0 individuate dalla stessa Convenzione, fra le quali ricordiamo, per il caso che ci interessa, quelle di navigazione e di pesca. Ma al di l\u00e0 di questi diritti, il modus operandi attuativo di questa Convenzione \u00e8 ispirato al principio della cooperazione fra gli Stati, nel senso della condivisione delle regole ed il comune superamento, tramite specifici accordi bilaterali o multilaterali, di eventuali situazioni controverse.L\u2019Unione Europea ha istituzionalmente aderito alla Convenzione, al di l\u00e0 della ratifica dei singoli Stati, tenuto conto che la stessa Convenzione riconosce uguali diritti anche agli Stati che non si affacciano direttamente sul mare. Inoltre, nell\u2019ambito della Politica Comune della Pesca (PCP), ampiamente richiamata nelle precedenti occasioni, troviamo il termine di \u201cacque unionali\u201d intendendosi per esse quelle poste sotto la sovranit\u00e0 o giurisdizione degli Stati membri. Quindi non spetta all\u2019UE ma agli Stati membri esercitare la loro giurisdizione ai sensi della suddetta Convenzione e da ci\u00f2 ne deriva che non \u00e8 corretto utilizzare il termine di acque di giurisdizione dell\u2019UE.Fatta questa precisazione occorre aggiungere tuttavia che le norme sulla PCP sono applicabili, per espressa previsione, nei confronti dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato della UE anche quando operano al di fuori delle acque unionali. Pertanto spetta agli Stati di bandiera dei pescherecci d\u2019altura vigilare affinch\u00e9 essi rispettino le norme dettate dalla PCP in virt\u00f9 dell\u2019obbligo, contenuto nella Convenzione, dell\u2019esercizio della propria giurisdizione e del proprio controllo sulle proprie navi nazionali operanti nell\u2019alto mare. Ovviamente i principi generali dettati dalla Convenzione qui sono coniugati con gli aspetti che riguardano l\u2019esercizio della pesca marittima ma per comprendere meglio la questione che si sta trattando \u00e8 opportuno richiamare anche altri due principi fondamentali contenuti nella Convenzione. Trattasi dell\u2019uso esclusivo per fini pacifici dell\u2019alto mare e dell\u2019illegittimit\u00e0 della pretesa di assoggettamento alla propria sovranit\u00e0 di una parte dell\u2019alto mare.Purtroppo, anche se viviamo in un\u2019epoca moderna post-bellica, tali principi non sono scontati, nemmeno nel nostro Mar Mediterraneo, e nelle aree marittime prospicienti Stati che versano in condizioni di forte instabilit\u00e0 politica si verificano ancora adesso episodi tragici. Ma la Convenzione \u00e8 intervenuta a disciplinare anche un\u2019altra forma di sfruttamento del mare che dovrebbe assorbire, in tutto o in parte, quella dell\u2019alto mare: la Zona Economica Esclusiva (ZEE). Trattasi di una fascia di mare che si estende per 200 miglia dalle coste, comprendente le acque territoriali dello Stato rivierasco.Sulla ZEE, in particolare, lo Stato rivierasco acquisisce, fra gli altri, il diritto \u201csovrano\u201d allo sfruttamento, comunque associato alla conservazione e gestione, delle risorse biologiche che si trovano sul fondo del mare e sulle sue acque sovrastanti. \u00c8 evidente l\u2019enorme portata di tale diritto che la Convenzione si affretta per\u00f2 a vincolare alla condizione che non si creino intralci ai diritti (ed ai doveri) degli altri Stati soprattutto di quelli frontisti. Da rilevare, inoltre, che la Convenzione, da un lato, ammette che la ZEE venga istituita con atto unilaterale da parte di uno Stato rivierasco ma impone altres\u00ec che la sua delimitazione avvenga con atti bilaterali cio\u00e8 tramite accordi con gli Stati che potrebbero essere direttamente coinvolti.Rispetto agli Stati che si affacciano negli Oceani e che hanno, quindi, rapidamente istituito le loro ZEE, nel Mediterraneo le cose sono ovviamente molto pi\u00f9 complicate a causa della sua ristrettezza ed ancora, a distanza di anni, ci troviamo in una fase di concertazione o di assestamenti provvisori. A met\u00e0 dell\u2019anno 2021, pressocch\u00e9 in sordina, anche il nostro Governo ha rotto gli indugi proclamando la nostra ZEE con la legge n.91, dando cos\u00ec ufficialmente il via alle concertazioni con gli altri Stati per la sua delimitazione. Il percorso comunque si prevede lungo e tortuoso e non sembra che ci siano gi\u00e0 le condizioni per una definitiva delimitazione complessiva della ZEE italiana per cui non \u00e8 da escludere che si giunger\u00e0 all\u2019 istituzione delle suddette zone progressivamente su singoli mari (ad esempio nel Tirreno e nell\u2019Adriatico).A tenere banco sono soprattutto i rapporti con gli Stati frontisti sulla sponda africana del Mediterraneo che si affacciano nelle aree marittime di forte interesse delle marinerie nazionali: Algeria, Tunisia e Libia. Da ricordare che questi tre Stati, sia pur in misura e con atteggiamenti diversi, forti della loro posizione privilegiata in materia di consistenza delle risorse ittiche, hanno sempre costretto i nostri Governi a scendere a patti con loro, con la concessione di vantaggi economico\/commerciali, al fine di consentire \u201cpacificamente\u201d ai pescherecci d\u2019altura nazionali di avere accesso alle suddette risorse in prossimit\u00e0 delle loro acque.In dettaglio, in materia delle ZEE, dalla documentazione ufficiale ONU si rileva che l\u2019Algeria nel 2018 ha emanato un decreto presidenziale con il quale ha istituito una propria ZEE che praticamente lambisce per ben 70 miglia le acque territoriali italiane a sud-ovest della Sardegna. Pertanto, con questa mossa anticipata, il comitato bilaterale italo-algerino istituito per definire, in virt\u00f9 della volont\u00e0 manifestata dall\u2019Italia di istituire una propria ZEE, le rispettive aree marittime di interesse esclusivo avr\u00e0 come conseguenza una \u201ctrattativa\u201d rivolta necessariamente ad un eventuale ridimensionamento di quella gi\u00e0 proclamata dall\u2019Algeria.Per quanto riguarda la Tunisia, nel 2005 ha notificato all\u2019ONU, l\u2019istituzione della propria ZEE continuando a prevedere il mantenimento della zona storicamente nota come \u201cMammellone\u201d, nata negli anni \u201870 quale zona esclusiva di pesca riservata alle proprie unit\u00e0, la quale torner\u00e0 sicuramente di nuovo oggetto di trattativa in sede di definizione congiunta dei limiti delle ZEE italiana e tunisina.Infine, la Libia ha notificato all\u2019ONU, anch\u2019essa nel 2005, l\u2019istituzione della Zona di Protezione della Pesca (ZPP) libica, per ben 62 miglia oltre le proprie acque territoriali, con divieto di pesca senza l\u2019autorizzazione di quello Stato. Successivamente nel 2009 la Libia ha dichiarato di volere istituire una propria ZEE da \u201cconcordare\u201d con i Paesi vicini. Non \u00e8 da escludere che la suddetta ZPP costituir\u00e0 un punto di forza negoziale per la Libia nei confronti del nostro Paese ammesso che effettivamente si giunger\u00e0 a tale volont\u00e0 bilaterale.Lo scenario geopolitico appena descritto va completato con un\u2019altra considerazione: i suddetti Paesi africani non posseggono, al momento, i mezzi, in termini di imbarcazioni e di tecnologie, per un effettivo sfruttamento delle risorse ittiche nelle ampie aree marittime che possono essere ricomprese nella propria ZEE e pertanto l\u2019interesse \u00e8 del tutto opportunistico e rivolto ad imbrigliare le libert\u00e0 di sfruttamento da parte dei Paesi europei e dell\u2019Italia in particolare. A questo proposito La Convenzione prevede la fissazione di quote di pesca nelle ZEE da parte dello Stato costiero con eventuale \u201cconcessione\u201d ad altri Stati delle quote eccedenti rispetto a quelle di cui il suddetto Stato costiero ne abbia la capacit\u00e0 di sfruttamento. Non c\u2019\u00e8 dubbio quindi che le strategie di \u201cpressione\u201d sulle nostre unit\u00e0 da pesca da parte dei governi dei suddetti Paesi africani proseguiranno anche nel corso delle eventuali trattative bilaterali e non vedendo, al momento, spiragli per consentire ai nostri pescherecci di operare con pi\u00f9 tranquillit\u00e0 in alto mare.Resta pertanto fondamentale il supporto della Marina Militare Italiana che fin dalla nascita delle controversie sul \u201cMammellone\u201d si \u00e8 adoperata per assistere le nostre unit\u00e0 da pesca le quali, pur operando al di fuori di tale zona, subivano spesso atti di intimidazione o addirittura di sequestro da parte delle Autorit\u00e0 Tunisine. Adesso l\u2019attenzione della nostra Marina Militare si \u00e8 spostata anche nella ZPP libica, di cui si \u00e8 accennato in precedenza e tuttora non riconosciuta, a causa della recrudescenza degli interventi per nulla pacifici da parte di imbarcazioni armate libiche. Attesa la vastit\u00e0 di questa ZPP, il semplice pattugliamento navale non risulterebbe efficace da solo e pertanto ad esso \u00e8 stata affiancata un\u2019attivit\u00e0 di Intelligence atta ad intercettare movimenti sospetti di unit\u00e0 libiche.Insomma, la partita per la definizione della nostra ZEE \u00e8 molto combattuta ed occorre tenere sempre alta l\u2019attenzione incrementando gli sforzi, soprattutto diplomatici, affinch\u00e9 il superamento dell\u2019alto mare con l\u2019istituzione delle ZEE, animato dallo spirito di un miglioramento generale dei propri diritti di sfruttamento, non si trasformi invece nell\u2019ennesima evenienza negativa per l\u2019economia ittica italiana.La bussola. I confini marittimi internazionali per la pesca italiana nel MediterraneoLeggi anche: La bussola. Rapporti tra AMP e pesca professionale nel contesto della politica ambientale europea"},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"La bussola. I confini marittimi internazionali per la pesca italiana nel Mediterraneo","item":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/la-bussola-i-confini-marittimi-internazionali-per-la-pesca-italiana-nel-mediterraneo\/#breadcrumbitem"}]}]