[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/la-bussola-le-figure-speciali-dellimprenditore-ittico-e-del-pescatore\/#NewsArticle","mainEntityOfPage":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/la-bussola-le-figure-speciali-dellimprenditore-ittico-e-del-pescatore\/","headline":"La bussola. Le figure \u201cspeciali\u201d dell\u2019imprenditore ittico e del pescatore","name":"La bussola. Le figure \u201cspeciali\u201d dell\u2019imprenditore ittico e del pescatore","description":"La bussola. 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Le figure \u201cspeciali\u201d dell\u2019imprenditore ittico e del pescatore &#8211; La pesca marittima, inizialmente, era stata contemplata nel secolo scorso dal Codice della Navigazione del 1942 ma, a partire dal 1965, \u00e8 stata regolamentata con un\u2019apposita legge \u201cspeciale\u201d dettata dalla necessit\u00e0 di trattare in maniera pi\u00f9 completa ed articolata un\u2019attivit\u00e0 cos\u00ec complessa e soggetta a continue evoluzioni ed aggiornamenti i quali si sono poi amplificati fino ai nostri giorni soprattutto con l\u2019introduzione comunitaria della Politica Comune della Pesca (PCP).La specialit\u00e0 \u00e8 rimasta per\u00f2 una caratteristica aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal Codice della Navigazione in materia di nave (il mezzo di produzione utilizzato), di armatore\/impresa (chi assume l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0) e di equipaggio (i pescatori). Pertanto, chi assume l\u2019esercizio di una nave deve fare la dichiarazione di armatore all\u2019ufficio di iscrizione di essa e chi vuole imbarcare sulla nave come marittimo professionale deve essere iscritto nelle Matricole della Gente di Mare. Ci\u00f2 comporta il preventivo possesso di requisiti ed il successivo rispetto di tutte le condizioni, salvo alcune esenzioni e\/o semplificazioni, richiesti dal suddetto Codice.Esaminiamo separatamente queste due figure di imprenditore e di pescatore. La legge speciale del 1965 non dava una definizione di impresa di pesca limitandosi a stabilire l\u2019obbligo dell\u2019iscrizione in un Registro delle Imprese di Pesca, tenuto dalle Capitanerie di Porto, per coloro che intendano esercitare la pesca marittima. Inoltre, il Regolamento del 1968 di attuazione di tale legge prevedeva il caso che le due figure di imprenditore e di armatore potessero essere disgiunte. Tale ipotesi, apparentemente paradossale, deriv\u00f2 probabilmente dalla mera possibilit\u00e0, per una impresa, di poter noleggiare navi da pesca senza doverne assumere direttamente l\u2019esercizio.L\u2019ultima, ed ancora vigente, definizione di imprenditore ittico la troviamo nel decreto legislativo del 2012 di riordino della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura che lo individua in colui che esercita professionalmente l\u2019attivit\u00e0 di pesca in forma singola, associata o societaria. Quindi si \u00e8 avuto un avvicinamento alla definizione di imprenditore dettata del codice civile che stabilisce che, genericamente, esso sia colui che esercita professionalmente un\u2019attivit\u00e0 economica organizzata. Ne deriva che, a differenza del Regolamento del 1968 che inquadrava solamente nella persona fisica l\u2019imprenditore separandola da quella del legale rappresentante di un\u2019impresa avente personalit\u00e0 giuridica, adesso quest\u2019ultima viene inglobata in tale termine.Tuttavia la stessa norma nazionale del 2012 non si limita alla definizione di imprenditore ittico ma, fatte salve le disposizioni pi\u00f9 favorevoli di legge di settore, sancisce che all\u2019imprenditore ittico si applichino le disposizioni previste per l\u2019imprenditore agricolo, la cui disciplina, ricordiamo, \u00e8 regolata dal Codice Civile. Un intreccio animato dal comune denominatore della produzione di beni primari e dalla opportunit\u00e0 di estendere l\u2019applicazione dei regimi (pi\u00f9 favorevoli) previdenziali e contabili anche all\u2019impresa di pesca, come peraltro confermato da una sentenza del Consiglio di Stato.Anche l\u2019Unione Europea non si sottrae a proprie specifiche definizioni e nel Regolamento di Controllo del 2009 introduce il termine di \u201coperatore della pesca\u201d, consistente in una persona, fisica o giuridica, che gestisce o detiene un\u2019impresa che svolge attivit\u00e0 connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell\u2019acquacoltura. Quindi l\u2019UE preferisce generalizzare con un termine di pi\u00f9 ampio respiro con l\u2019intento di superare le varie denominazioni nazionali e lo identifica in colui che si occupa in modo concreto (cio\u00e8 che vi lavora) del settore della pesca con un ventaglio di attivit\u00e0, singole o associate, tra le quali \u00e8 ricompresa anche la fase di produzione che stiamo trattando.Abbiamo visto che nel tessuto normativo nazionale l\u2019armatore di una nave da pesca \u00e8 considerato il titolare della licenza di pesca e quindi assume l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di pesca professionale con la stessa nave. A questo scopo egli ha il compito di nominare il comandante della nave, che deve essere una persona munita delle abilitazioni necessarie per svolgere questo ruolo, nonch\u00e9 di arruolare il resto dell\u2019equipaggio. Tutto l\u2019equipaggio, compreso il comandante, oltre che ad essere soggetto al possesso dei requisiti ed alla specifica disciplina del Codice della Navigazione, in forza della legge speciale del 1965 deve, altres\u00ec, conseguire l\u2019iscrizione nel Registro dei Pescatori Marittimi Professionali tenuti dalle Capitanerie di Porto. Tale iscrizione vincola il marittimo ad esercitare la pesca quale attivit\u00e0 prevalente escludendo la possibilit\u00e0 di poter svolgere altre attivit\u00e0 a carattere permanente, sia in forma autonoma che come lavoratore dipendente, pena, appunto, l\u2019esclusione dal suddetto Registro. In realt\u00e0, in una delle passate leggi cosiddette \u201comnibus\u201d era stata prevista la rimozione di tale vincolo ma non \u00e8 mai susseguita la pertinente norma applicativa. Il Regolamento del 1968 prevede il conseguimento anche di titoli professionali per la pesca, tra i quali spicca quello del capopesca che ha il compito della direzione delle operazioni di pesca ed \u00e8 la figura principale a bordo dopo quella del comandante nello svolgimento delle suddette operazioni. Tuttavia non sono mai stati emanati i programmi di esame per il conseguimento di tale qualifica che viene per\u00f2 prevista, in maniera indiretta, nei contratti collettivi di categoria riconoscendola normalmente ai marittimi con pi\u00f9 anzianit\u00e0 a bordo che acquisiscono cos\u00ec anche vantaggi retributivi.\u00c8 evidente che il legame di fiducia tra imprenditore (armatore), comandante ed equipaggio costituisce il punto di forza per un buon rendimento dell\u2019attivit\u00e0 di pesca e rappresenta sempre il filo conduttore per il mantenimento di un clima adatto per stemperare le dure condizioni lavorative cui sono sottoposti i marittimi pescatori e le incertezze economiche con cui invece deve confrontarsi l\u2019imprenditore. Questo costituisce un ulteriore carattere speciale per queste categorie e si ha sempre l\u2019impressione che l\u2019attenzione politica non si sia mai sufficientemente concretizzata. Ne \u00e8 la riprova che in questa esposizione molti tratti essenziali dell\u2019attivit\u00e0 di pesca sono stati riferiti a norme vecchissime e non adeguate alle evoluzioni intervenute. \u00c8 vero che la legge speciale del 1965 \u00e8 stata per gran parte abrogata da una norma del 2004 ma ne \u00e8 stato mantenuto finora in vigore il relativo regolamento del 1968 che disciplina la pesca marittima nazionale e non ha ancora trovato spazio una vera riforma settoriale.In un precedente intervento ho accennato all\u2019esistenza di un disegno di legge presso il Senato, gi\u00e0 approvato dalla Camera dei Deputati, che propone talune semplificazioni e miglioramenti procedurali nel settore della pesca marittima ma costituisce solo un piccolo tentativo, comunque utile, verso una diversa visione prospettica del settore. In realt\u00e0 ci vorrebbe un grande lavoro di revisione e programmazione per il futuro e bisogner\u00e0 attendere che con la nuova legislatura appena iniziata e le revisioni delle competenze ministeriali, prima fra tutte quella dell\u2019istituzione del Ministero del Mare, possano per davvero dare una spinta definitiva per il soddisfacimento delle aspettative del settore pesca.La bussola. Le figure \u201cspeciali\u201d dell\u2019imprenditore ittico e del pescatore"},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"La bussola. Le figure \u201cspeciali\u201d dell\u2019imprenditore ittico e del pescatore","item":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/la-bussola-le-figure-speciali-dellimprenditore-ittico-e-del-pescatore\/#breadcrumbitem"}]}]