Con una serie di decreti appena pubblicati, il Masaf ha aggiornato gli elenchi delle unità autorizzate alla cattura bersaglio di alice e sardina nelle aree considerate dai provvedimenti: Tirreno, Stretto di Sicilia, Adriatico e Ionio. Non è un passaggio soltanto amministrativo. Gli elenchi definiscono chi può operare, con quali attrezzi, in quali aree e a quali condizioni per restare dentro il perimetro autorizzativo.
L’accesso alla pesca passa dagli elenchi
Per la pesca dei piccoli pelagici la presenza in elenco diventa il primo vero discrimine operativo. I decreti riguardano quattro aree di gestione: Mar Tirreno GSA 8-9-10-11, Stretto di Sicilia GSA 12-13-14-15-16, Mare Adriatico GSA 17-18 e Mar Ionio GSA 19-20-21.
Il principio è netto: le unità non iscritte non possono effettuare la cattura bersaglio di alice e sardina nelle rispettive aree. È una formulazione tecnica, ma con effetti molto concreti per le marinerie. L’autorizzazione non viene trattata come un elemento accessorio della licenza, bensì come una condizione specifica per accedere a una determinata pesca, in una determinata GSA e con determinati attrezzi.
Dagli allegati emerge anche una distribuzione molto diversa tra le aree. Il Tirreno presenta 152 posizioni in elenco, lo Stretto di Sicilia 49, lo Ionio 28. Per l’Adriatico il decreto distingue 62 voci relative alle reti da traino pelagiche a coppia e 17 voci riferite alle reti a circuizione a chiusura meccanica e alle reti da traino pelagico a divergenti.
Il dato, però, va letto con cautela. Non è un semplice conteggio nazionale di barche. È una fotografia della capacità autorizzata e della sua distribuzione territoriale. Alcune unità possono comparire in più elenchi e la somma delle posizioni non coincide automaticamente con il numero effettivo di imbarcazioni distinte.
Sostituzioni, capacità e cambi di area
La sostituzione di un’unità già presente in elenco è ammessa entro condizioni precise. L’imbarcazione subentrante deve appartenere allo stesso segmento di flotta, avere una capacità di pesca pari o inferiore rispetto a quella sostituita ed essere abilitata all’uso degli attrezzi previsti.
La logica è chiara: consentire la continuità dell’attività senza trasformare gli aggiornamenti in un aumento non controllato dello sforzo di pesca. Entra una nuova unità solo dentro un meccanismo di compensazione, mentre l’unità uscente viene cancellata dall’elenco.
Anche il cambio di GSA non è automatico. Gli armatori che intendono modificare l’ufficio d’iscrizione e spostarsi verso un’altra area devono chiedere il nulla osta all’Amministrazione, che verifica la disponibilità di capacità di pesca nella GSA di destinazione. Nel caso di scambio tra due unità appartenenti a zone diverse, il criterio diventa ancora più stringente: le unità devono avere pari capacità di pesca, calcolata sul prodotto tra stazza e potenza motore.
I 30 giorni che pesano sulla continuità aziendale
La parte più sensibile dei decreti riguarda il mantenimento nell’elenco. Le unità che svolgono attività sui piccoli pelagici per un periodo superiore a 30 giorni effettivi nell’anno civile vengono confermate d’ufficio nell’elenco successivo. Quelle che restano sotto i 30 giorni effettivi sono invece destinate alla cancellazione d’ufficio.
È un passaggio che interessa direttamente la programmazione delle imprese. L’iscrizione non basta: deve essere sostenuta da un’attività effettiva. Il criterio tende a evitare che gli elenchi restino occupati da unità formalmente autorizzate ma non operative, e lega la permanenza alla reale continuità della pesca.
C’è però una deroga rilevante per le unità autorizzate con reti a circuizione a chiusura meccanica e inserite anche nella campagna di pesca attiva del tonno rosso. In questo caso, nel 2026, non possono effettuare più di 20 giorni effettivi di pesca dei piccoli pelagici, ma mantengono l’iscrizione anche se nell’anno non svolgono tale attività.
È un punto importante perché riconosce la sovrapposizione tra segmenti produttivi diversi. Una parte della flotta può trovarsi a gestire autorizzazioni e calendari differenti, con scelte operative che non dipendono soltanto dalla disponibilità della risorsa, ma anche dalla convenienza economica, dagli attrezzi utilizzabili e dalla programmazione della campagna di pesca.
La scelta tra piccoli pelagici e demersali
Un altro snodo riguarda le unità che risultavano presenti anche negli elenchi degli stock demersali. Gli armatori interessati possono presentare entro il 15 ottobre 2026 istanza per rientrare, nel 2027, negli elenchi delle unità autorizzate alla cattura bersaglio dei demersali, rinunciando contestualmente all’inserimento negli elenchi dei piccoli pelagici.
Qui la norma diventa scelta industriale. Per alcune imprese non si tratta solo di compilare un modulo, ma di decidere dove collocare la propria capacità produttiva: piccoli pelagici o demersali, alice e sardina o altre specie, continuità su un segmento o rientro in un altro perimetro autorizzativo.
Il decreto sull’Adriatico aggiunge un elemento specifico per la pesca in coppia. In caso di comprovata e temporanea impossibilità oggettiva di proseguire l’attività con l’altra unità, può essere autorizzato l’uso temporaneo delle reti da traino pelagico a divergenti, per il tempo dell’impedimento e comunque non oltre sei mesi. La condizione è che non aumenti il numero delle reti operative.
Autorizzazioni e tracciabilità dentro lo stesso sistema
Tutti i decreti richiamano l’obbligo, per i comandanti delle imbarcazioni autorizzate, di registrare e trasmettere elettronicamente tutte le catture tramite e-logbook. Anche questo passaggio contribuisce a definire il quadro: autorizzazione, controllo dello sforzo, tracciabilità e continuità dell’attività diventano parti dello stesso sistema.
La lettura complessiva è netta. Gli aggiornamenti del Masaf non sono soltanto liste di unità autorizzate. Sono strumenti di governo dell’accesso alla risorsa, in una fase in cui la pesca di alice e sardina viene gestita attraverso elenchi, soglie operative, vincoli di capacità e scelte produttive che avranno effetti anche sulle prossime annualità.
Per le marinerie interessate, la domanda non è più solo se una barca sia dentro o fuori dall’elenco. È capire cosa quella presenza consente, cosa impone e quale direzione suggerisce all’impresa per il 2027.
















