[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/pubblicato-il-decreto-che-stabilisce-la-denominazione-delle-specie-ittiche-di-interesse-commerciale\/#NewsArticle","mainEntityOfPage":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/pubblicato-il-decreto-che-stabilisce-la-denominazione-delle-specie-ittiche-di-interesse-commerciale\/","headline":"Pubblicato il decreto che stabilisce la denominazione delle specie ittiche di interesse commerciale","name":"Pubblicato il decreto che stabilisce la denominazione delle specie ittiche di interesse commerciale","description":"Pubblicato sulla GU del 14 novembre scorso il decreto che stabilisce la denominazione delle specie ittiche di interesse commerciale, adempiendo agli obblighi unionali previsti dall&rsquo;art. 37 &ldquo;Denominazione commerciale&rdquo; del Reg.(UE) n. 1379\/2013. 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L&#8217;allegato 1 abroga e sostituisce l&#8217;elenco allegato al decreto ministeriale del 31 gennaio 2008, come modificato dal decreto ministeriale del 5 marzo 2010 e dal decreto ministeriale del 23 dicembre 2010.Art. 2 &#8211; Le disposizioni di cui all&#8217;art. 1 hanno efficacia a decorrere dal 365&deg; giorno successivo alla data dell&#8217;entrata in vigore del presente decreto (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Entro tale termine gli operatori della filiera provvedono ad adottare le &laquo;denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale&raquo; di cui all&#8217;allegato 1.Art. 3 &#8211; La vendita dei prodotti, esposti in imballaggi preconfezionati in data precedente all&#8217;entrata in vigore del presente decreto, recanti &laquo;denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale&raquo; conformi al decreto del 31 gennaio 2008, &egrave; consentita fino all&#8217;esaurimento delle scorte.Art. 4 &#8211; L&#8217;elenco di cui all&#8217;allegato 1 al presente decreto si applica alle specie ittiche d&#8217;interesse commerciale, fatti salvi i divieti di pesca, raccolta, sbarco, commercializzazione e trasformazione sanciti da normative e convezioni internazionali, europee e nazionali vigenti.Art. 5 &#8211; Per la denominazione scientifica delle specie ittiche presenti in allegato 1, sono altres&igrave; conformi le denominazioni indicate, quali sinonimi, nel sistema di informazione FishBase e nel database ASFIS, individuati dall&#8217;art. 37, par. 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1379\/2013 citato in premessa nonch&eacute;&#8217;, esclusivamente per crostacei, molluschi, echinodermi e tunicati, nella banca dati Sealifebase e Worms.Art. 6 &#8211; L&#8217;elenco allegato riporta, per ciascuna specie, il corrispondente Codice FAO alfa 3. Per i casi in cui il codice non &egrave; riportato e nelle more dell&#8217;aggiornamento dello stesso da parte della FAO, si ritiene valido il Codice FAO alfa 3 associato al sinonimo di riferimento in ASFIS.Art. 7 &#8211; Le richieste di nuove &laquo;denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale&raquo; dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l&#8217;acquacoltura, PEMAC III, compilando il modello di richiesta di cui all&#8217;allegato 2 al presente decreto."},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Pubblicato il decreto che stabilisce la denominazione delle specie ittiche di interesse commerciale","item":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/pubblicato-il-decreto-che-stabilisce-la-denominazione-delle-specie-ittiche-di-interesse-commerciale\/#breadcrumbitem"}]}]