[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/settore-ittico-via-libera-dalla-camera-al-testo-unificato\/#NewsArticle","mainEntityOfPage":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/settore-ittico-via-libera-dalla-camera-al-testo-unificato\/","headline":"Settore ittico, via libera dalla Camera al testo unificato","name":"Settore ittico, via libera dalla Camera al testo unificato","description":"Con 364 voti favorevoli, via libera dall\u2019Aula della Camera con modifiche al testo unificato delle pdl sul settore ittico e le politiche sociali relative alla pesca professionale (C. 1008 di Giuseppe L\u2019Abbate, M5S; C. 1009 di Camillo D\u2019Alessandro, IV; e C. 1636 di Lorenzo Viviani, Lega). La discussione del provvedimento in Aula era iniziata il [&hellip;]","datePublished":"2021-06-24","dateModified":"2021-07-21","author":{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/author\/comunicato-stampa\/#Person","name":"Redazione","url":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/author\/comunicato-stampa\/","identifier":2217,"image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2d27b5a1a7cf9a003c987f35693dd7fe345733443eaa68034a2ee9e92782e25d?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2d27b5a1a7cf9a003c987f35693dd7fe345733443eaa68034a2ee9e92782e25d?s=96&d=mm&r=g","height":96,"width":96}},"publisher":{"@type":"Organization","logo":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/pesceinrete.png","url":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/pesceinrete.png","width":600,"height":60}},"image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Settore-ittico.jpg","url":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Settore-ittico.jpg","height":375,"width":640},"url":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/settore-ittico-via-libera-dalla-camera-al-testo-unificato\/","about":["In evidenza"],"wordCount":1747,"keywords":["pesca","settore ittico","testo unico ittico"],"articleBody":"Con 364 voti favorevoli, via libera dall\u2019Aula della Camera con modifiche al testo unificato delle pdl sul settore ittico e le politiche sociali relative alla pesca professionale (C. 1008 di Giuseppe L\u2019Abbate, M5S; C. 1009 di Camillo D\u2019Alessandro, IV; e C. 1636 di Lorenzo Viviani, Lega). La discussione del provvedimento in Aula era iniziata il 19 ottobre 2020 ma, a causa dell\u2019emergenza Covid-19, i lavori sono stati ripresi e conclusi solo ieri, con l\u2019approvazione di una serie di modifiche ulteriori rispetto a quelle approvate dalla commissione Agricoltura. Ora il provvedimento sar\u00e0 trasmesso al Senato per la seconda lettura.Fra le modifiche al testo approvate dall\u2019Aula, segnaliamo la proposta 14.101 di Paola Deiana (M5S) con cui sono escluse le cooperative di pesca dalla rappresentanza nelle commissioni di riserva delle aree marine protette ma con cui si stabilisce che \u201cla commissione di riserva, nello svolgimento delle proprie funzioni, di acquisire i pareri delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca\u201d. L\u2019Assemblea ha inoltre soppresso una serie di articoli, fra cui: l\u2019articolo 3, con cui veniva istituito il programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale; l\u2019articolo 15, con disposizioni in materia di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l\u2019acquacoltura; l\u2019articolo 21, in materia di garanzie per l\u2019accesso al credito concesse dall\u2019ISMEA; l\u2019articolo 22, con disposizioni in materia di destinazione delle aliquote relative ai giacimenti nel mare territoriale; l\u2019articolo 25, con cui si prevedeva una modifica della disciplina in materia di fatturazione elettronica della piccola pesca marittima e delle acque interne.Testo unico itticoL\u2019articolo 1 riguarda le finalit\u00e0 del testo, che mira ad una gestione razionale e sostenibile e all\u2019incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attivit\u00e0 della pesca marittima professionale e dell\u2019acquacoltura di rilevanza nazionale, a sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese nell\u2019acquacoltura e ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni per garantire la piena coesione delle politiche in materia.L\u2019articolo 2 contiene la delega al governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, tramite la redazione di uno o pi\u00f9 decreti legislativi da adottare entro diciotto mesi dall\u2019entrata in vigore del provvedimento, con i quali raccogliere in un testo unico tutte le norme vigenti in materia. Sono elencati i criteri direttivi per l\u2019esercizio della delega.Soppresso l\u2019articolo 3 sul programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale.L\u2019articolo 4 modifica l\u2019inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate: stabilisce che, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2021, le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attivit\u00e0 lavorativa e che operano in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, con esclusione dei pescatori autonomi, possono beneficiare della disciplina stabilita dal primo comma ovvero optare per l\u2019applicazione del regime previsto dalla legge 26 luglio 1984, n. 413 sul riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi.L\u2019articolo 5 estende l\u2019applicabilit\u00e0 della disciplina sul trattamento degli assegni familiari nel settore dell\u2019industria, assicurazione per l\u2019invalidit\u00e0, vecchiaia e malattie ai marittimi che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attivit\u00e0 lavorativa e che siano associati, in qualit\u00e0 di soci, a cooperative di pesca, iscritte nell\u2019apposita sezione dell\u2019Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative, con obblighi a carico delle cooperative stesse. Con l\u2019approvazione di un emendamento in Assemblea \u00e8 stato soppresso il comma 5, che escludeva dall\u2019obbligo di certificazione fiscale le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici.L\u2019articolo 6 istituisce, a partire dal 2022, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui, per il finanziamento di una serie di iniziative di carattere sperimentale fra cui la stipulazione di convenzioni; ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; l\u2019erogazione di incentivi per la costituzione di nuove imprese che mettono in relazione la filiera ittica e settori industriali ecosostenibili; lo svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima; interventi mirati per favorire l\u2019accesso al credito da parte delle imprese del settore ittico; programmi di formazione professionale; progetti per la tutela, sviluppo e incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone; salvaguardia dell\u2019habitat marino; promozione del pescaturismo e dell\u2019ittiturismo; istituzione di marchi e ottenimento di certificazioni da parte delle imprese relativamente alla pratica della pesca selettiva sostenibile; campagne di pesca sperimentali e attivit\u00e0 svolte in attuazione dei piani di gestione; promozione della parit\u00e0 tra i sessi nell\u2019intera filiera ittica.L\u2019articolo 7 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 sulla modernizzazione del settore della pesca e dell\u2019acquacoltura per promuovere la cooperazione e l\u2019associazionismo.L\u2019articolo 8 include, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2022, il settore della pesca e dell\u2019acquacoltura al gi\u00e0 previsto settore agricolo relativamente all\u2019esenzione del bollo.L\u2019articolo 9 contiene disposizioni per la semplificazione in materia di licenza di pesca. In particolare, si stabilisce che, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2022, la tassa di concessione governativa sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata dalla licenza di pesca, e che la stessa non sia dovuta in caso di cambio di armatore e per una serie di casi che poi vengono enunciati nell\u2019articolo. Si stabilisce inoltre che in tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di un semplice rinnovo nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo il soggetto che ha presentato l\u2019istanza sia temporaneamente abilitato all\u2019esecuzione delle attivit\u00e0 di pesca.L\u2019articolo 10 esclude, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2022, la tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi tenuti a bordo dei natanti adibiti all\u2019attivit\u00e0 di pesca.L\u2019articolo 11 prevede che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall\u2019esercizio della propria attivit\u00e0. Esclusa, con l\u2019approvazione di un emendamento in Aula, la parte del testo che consentiva la vendita diretta \u201csenza limiti quantitativi, anche in forma itinerante\u201d.L\u2019articolo 12 autorizza il governo ad emanare un regolamento con cui disciplinare le modalit\u00e0 di indicazione al consumatore finale della data di cattura dei prodotti ittici, sulla base di norme generali, fra cui che l\u2019indicazione abbia ad oggetto il prodotto fresco e tutti i prodotti ittici, sia di provenienza nazionale sia importati e la definizione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi.L\u2019articolo 13 prevede che gli esercenti di attivit\u00e0 alberghiere e di ristorazione, di trattorie, pizzerie, bar e simili nonch\u00e9 di servizi di catering possono fornire al consumatore un\u2019informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell\u2019acquacoltura somministrati o distribuiti, tramite modalit\u00e0 definite con apposito decreto del Mipaaf.L\u2019articolo 14 introduce la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette, composte da: un rappresentante designato dal ministro dell\u2019Ambiente (oggi Transizione ecologica) con funzioni di presidente; un esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vice presidente; un esperto designato d\u2019intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati; un esperto del Mite; da un rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Mite; da un esperto designato dall\u2019Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); da un esperto designato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Mite. L\u2019emendamento 14.101 di Deiana (M5S), approvato con riformulazione in Assemblea esclude le cooperative di pesca ma contemporaneamente stabilisce che \u201cla commissione di riserva, nello svolgimento delle proprie funzioni, pu\u00f2 acquisire i pareri delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca\u201d.Soppresso l\u2019articolo 15 relativo alle concessioni demaniali per la pesca e l\u2019acquacoltura, lacuali e fluviali e loro pertinenze richieste da soggetti diversi dalle societ\u00e0 cooperative.L\u2019articolo 16 prevede che la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell\u2019acquacoltura riprenda le proprie funzioni senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, senza compensi ai componenti della Commissione.L\u2019articolo 17 contiene disposizioni sulla la ricerca scientifica e la tecnologica applicata alla pesca e all\u2019acquacoltura, e stabilisce che il ministero delle Politiche agricole definisce gli indirizzi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell\u2019acquacoltura, relativi alla tutela della biodiversit\u00e0 e alla rinnovabilit\u00e0 delle risorse ittiche, allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione delle produzioni della pesca e dell\u2019acquacoltura e alla tutela del consumatore. Istituisce il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all\u2019acquacoltura.L\u2019articolo 18 contiene le disposizioni relative all\u2019istituzione di una commissione consultiva locale per la pesca marittima e l\u2019acquacoltura presso ogni capitaneria di porto, e ne disciplina la composizione.L\u2019articolo 19 prevede che tramite un decreto del Mipaaf sono stabiliti i termini e le modalit\u00e0 di ripartizione dell\u2019incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso assegnato all\u2019Italia dall\u2019Unione europea, sulla base di una serie criteri fra cui: trasparenza e oggettivit\u00e0 nell\u2019individuazione delle quote assegnate ai diversi sistemi di pesca; aumento della quota indivisa; valorizzazione delle attivit\u00e0 di pesca con metodi di cattura sostenibili e a ridotto impatto ecosistemico. Il comma 3 delega il governo a promuovere la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e, naturalmente, incentivare e favorire l\u2019occupazione.L\u2019articolo 20, che interviene sul Codice della navigazione, concede al marinaio autorizzato alla pesca la possibilit\u00e0 di assumere il comando delle navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate, e la possibilit\u00e0 di pescare in qualsiasi zona del Mediterraneo.Soppresso l\u2019articolo 21 in materia di garanzie per l\u2019accesso al credito concesse dall\u2019ISMEA.Soppresso l\u2019articolo 22, con disposizioni in materia di destinazione delle aliquote relative ai giacimenti nel mare territoriale.L\u2019articolo 23 modifica l\u2019articolo 9 del decreto legislativo del 27 maggio 2005 in materia di intese di filiera, estendendone la disciplina anche ai prodotti della pesca e dell\u2019acquacoltura. In particolare, si prevede che l\u2019intesa pu\u00f2 definire azioni per incentivare la gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile e azioni per sostenere le attivit\u00e0 che fanno riferimento alla pesca marittima professionale e all\u2019acquacoltura di rilevanza nazionale.L\u2019articolo 24 prevede una particolare ammenda nella sanzione per la cattura del comune dattero di mare.Soppresso l\u2019articolo 25, con cui si prevedeva una modifica della disciplina in materia di fatturazione elettronica della piccola pesca marittima e delle acque interne.L\u2019articolo 26 stabilisce la copertura finanziaria.L\u2019articolo 27 contiene la clausola di salvaguardia.&nbsp;Fonte Legacoop"},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Settore ittico, via libera dalla Camera al testo unificato","item":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/settore-ittico-via-libera-dalla-camera-al-testo-unificato\/#breadcrumbitem"}]}]