[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/tonno-rosso-difendiamo-la-pesca-artigianale\/#NewsArticle","mainEntityOfPage":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/tonno-rosso-difendiamo-la-pesca-artigianale\/","headline":"Tonno rosso. Difendiamo la pesca artigianale","name":"Tonno rosso. 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Ballatore","url":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/author\/admin\/","identifier":2,"image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cecab3fab3dfcd9b752858ca79300944bd64a1aff14f7c8515e7364d9f447a23?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cecab3fab3dfcd9b752858ca79300944bd64a1aff14f7c8515e7364d9f447a23?s=96&d=mm&r=g","height":96,"width":96}},"publisher":{"@type":"Organization","logo":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/pesceinrete.png","url":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/pesceinrete.png","width":600,"height":60}},"image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/tonno-pinne-gialle.jpg","url":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/tonno-pinne-gialle.jpg","height":365,"width":570},"url":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/tonno-rosso-difendiamo-la-pesca-artigianale\/","about":["Pesca"],"wordCount":1179,"keywords":["pesca","Tonno Rosso"],"articleBody":"Gli interventi internazionali e comunitari hanno limitato la pesca del tonno rosso al fine di renderla compatibile con le esigenze di salvaguardia della specie, per cui \u00e8 sorta la necessit\u00e0 di contingentare i quantitativi di pesca del tonno rosso tra i diversi Stati interessati e, poi, di distribuire la quota assegnata a livello nazionale (TAC) tra i vari sistemi di pesca.La Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell\u2019Atlantico, firmata a Rio de Janeiro il 14 maggio 1966, comprende tutte le acque dell\u2019Oceano Atlantico e dei mari adiacenti e la realizzazione degli obiettivi in essa previsti \u00e8 affidata ad una Commissione appositamente costituita, denominata Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi (ICCAT), la quale formula, tra l\u2019altro, raccomandazioni intese a mantenere le popolazioni di tonnidi e di specie affini che possono essere pescate nella zona della Convenzione a livelli che consentano le catture massimi sostenibili per scopi alimentari ed altri fini.La raccomandazione adottata dalla Commissione entra in vigore decorsi sei mesi dalla sua notifica alle parti contraenti ed \u00e8 vincolante per le parti medesime.Il piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso adottato dall\u2019ICCAT \u00e8 stato recepito dall\u2019Unione europea mediante il regolamento (CE) n. 302 del 2009, con il quale sono stati stabiliti i principi generali per la sua applicazione da parte dell\u2019Unione europea.In particolare, ai sensi dell\u2019art. 4, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle quote di pesca di tonno rosso assegnate ed a tal fine lo Stato interessato redige un piano di pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare praticanti la pesca del tonno rosso, che viene trasmesso entro il 31 gennaio di ogni anno alla Commissione europea.La ripartizione del TAC attribuito all\u2019Italia con i regolamenti UE tra i diversi sistemi di pesca autorizzati \u00e8 stata operata con il Decreto Ministeriale del 20 aprile 2018.Di talch\u00e9, il quantitativo totale di tonno rosso pescabile nel territorio nazionale costituisce un dato esogeno, in quanto stabilito a livello europeo, mentre l\u2019Autorit\u00e0 statale \u00e8 tenuta ad esercitare un doppio livello di discrezionalit\u00e0 nella ripartizione interna, tra i diversi sistemi di pesca, del quantitativo totale, e, nell\u2019ambito di ogni sistema, tra le singole imbarcazioni, del quantitativo attribuito al sistema stesso.Un primo livello di discrezionalit\u00e0, quindi, \u00e8 esercitato con riferimento alla ripartizione del TAC tra i vari sistemi di pesca, mentre un secondo livello di discrezionalit\u00e0, una volta ripartito il TAC tra i diversi sistemi, \u00e8 esercitato nella ripartizione tra le imbarcazioni autorizzate delle quote individuali all\u2019interno di ogni singolo sistema.In altri termini, lo Stato membro non ha alcuna discrezionalit\u00e0 nello stabilire il quantitativo massimo di tonno rosso pescabile nei propri mari (TAC), essendo questo un dato esogeno, stabilito dall\u2019Unione Europea, mentre esercita potest\u00e0 discrezionale nel suddividere le quote di cattura tra i diversi sistemi di pesca e tra le singole unit\u00e0 autorizzate all\u2019interno dei singoli sistemi.Lo Stato Italiano ha dunque deciso di mantenere inalterato il principio di stabilit\u00e0 relativa, come fissato dal decreto ministeriale 27 luglio 2000 e storicamente consolidatosi, nonch\u00e8 di garantire, nel lungo periodo, certezza alle imprese di pesca interessate.Ma, secondo l\u2019Unione Europea, i\u00a0diversi Paesi sono tenuti a utilizzare criteri trasparenti e oggettivi nella ripartizione del contingente nazionale tra i pescatori.Nella raccomandazione Iccat 17\/07 si \u00e8 stabilito che ogni Paese rediger\u00e0 un piano di pesca annuale per i pescherecci di cattura e per le tonnare fisse che praticano la pesca del tonno rosso nell\u2019Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Nel piano annuale di pesca saranno individuate le quote assegnate ad ogni gruppo, il metodo utilizzato per l\u2019assegnazione e la gestione delle quote, nonch\u00e9 le misure previste per garantire il rispetto delle quote individuali e la cattura accidentale.Posta la questione in questi termini, la Regione Siciliana ha deciso di impugnare (con delibera 205 del 23 maggio scorso) i due decreti emessi dal Ministero delle Politiche Agricole, con i quali si sono ripartiti i contingenti nazionali di cattura del tonno rosso.La ragione del ricorso si fonda soprattutto sul contrasto dei due decreti ministeriali rispetto a quanto previsto dall\u2019art. 8 del Regolamento Ue n. 1627\/2016 secondo il quale in sede di assegnazione delle possibilit\u00e0 di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale nonch\u00e9 per prevedere incentivi per le navi da pesca dell\u2019Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.Il precedente Regolamento Ue n. 1380\/2013 aveva (ancor pi\u00f9 chiaramente) stabilito che in sede di assegnazione delle possibilit\u00e0 di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzassero criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico. Tra i criteri da applicare potevano figurare, tra l\u2019altro, l\u2019impatto della pesca sull\u2019ambiente, i precedenti in termini di conformit\u00e0, il contributo all\u2019economia locale e i livelli storici di cattura.Il contrasto tra i decreti ministeriali e i Regolamenti Ue si \u00e8 tradotto cos\u00ec in una grave lesione del principio di libera concorrenza, dato che un numero ristrettissimo di imbarcazioni detiene una posizione dominante sul mercato, peraltro non modificabile considerato che non \u00e8 consentito l\u2019accesso di nuove imprese. L\u2019assegnazione delle quote \u00e8 infatti bloccata al 2000, sulla base delle quantit\u00e0 di pesca registrate nel quadriennio 1994-1998.Ed \u00e8 proprio la pesca artigianale a subire la discriminazione pi\u00f9 grave.La situazione descritta ha bisogno di un intervento di correzione che deve passare dai seguenti atti:a) introduzione di un meccanismo di riassegnazione originaria delle quote che superi quello stabilito nel 2000 e consenta di aggiornare nell\u2019attualit\u00e0 i parametri, al fine di consentire l\u2019ingresso nel mercato di nuove imprese di tipo artigianale, con l\u2019eliminazione graduale delle rendite di posizione e con un sistema redistributivo (anche a livello regionale) a favore della pesca con il sistema palangaro. In tale contesto va superato il principio della c.d. stabilit\u00e0 relativa, che ha garantito sino ad oggi solo il sistema a circuizione, produttivo di gravi squilibri ed inefficienze a livello di sostenibilit\u00e0 e mercato locale.\u00a0Si potrebbero per esempio valorizzare i dati storici sulla pesca accidentale per assegnare quote nei comparti in cui questa \u00e8 risultata statisticamente pi\u00f9 rilevante.b) avvio di un procedimento istruttorio da parte dell\u2019Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza, affinch\u00e9 sia verificata e sancita ufficialmente la violazione (o meno) del principio di libera concorrenzaLa pesca artigianale dovrebbe dunque, da un lato sostenere l\u2019impugnazione proposta dalla Regione Siciliana anche con un intervento in giudizio nel ricorso che si sta proponendo; dall\u2019altro inoltrare un esposto presso l\u2019Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza; e \u2013 infine \u2013 far valorizzare (a livello politico) il punto 3 del Contratto di Governo stipulato da Movimento 5 Stelle e Lega laddove si afferma che con riferimento alla pesca occorre intervenire per dare un concreto aiuto e un sostegno alla piccola pesca, e riconsiderare in sede europea i vincoli e le direttive impartite al settore per meglio salvaguardare la pesca italiana.Avv. Vittorio Fiasconaro"},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Tonno rosso. Difendiamo la pesca artigianale","item":"https:\/\/www.pesceinrete.com\/tonno-rosso-difendiamo-la-pesca-artigianale\/#breadcrumbitem"}]}]