C’era una volta il Mare Nostrum

Ovvero, divagazioni sulla recente proposta Italiana concernente le Zone Economiche Esclusive per la pesca nel Mare Mediterraneo: una “dirompente” novità o un déjà vu?

C’era una volta il Mare Nostrum

Come suddividere le risorse del Mare Mediterraneo, sia viventi / rinnovabili (organismi marini) sia non viventi / non rinnovabili (idrocarburi fossili), fra i diversi paesi rivieraschi? Ci fossero ancora gli antichi Romani, il precedente problema (noto come “dell’allocazione delle risorse”) non sussisterebbe. Con un lento processo iniziato alla fine delle guerre puniche e completato intorno al 30 ante era volgare, la Repubblica Romana raggiungeva il dominio totale sul Mediterraneo ed era, quindi, la sola autorità che decideva chi poteva navigare e pescare appunto nel Mare Nostrum (certo, a quei tempi, nessuno immaginava che un giorno sarebbe stato necessario discutere anche per i permessi per le piattaforme d’estrazione offshore).

Nella più recente età contemporanea, il tema “come allocare le risorse” appare di gran lunga più complicato vista la crescente competizione dei vari paesi mediterranei per aumentare sempre più i prelievi di pescato, gas e petrolio in uno spazio sempre più angusto, dato l’incremento delle flotte sia peschereccie sia commerciali.

Limitandoci, per sinteticità, ai pesci, crostacei e molluschi, la complessità di cui prima, se non risolta in modo non ambiguo, può sfociare in “guerre del pesce” dove le tre parole non indicano una metafora, ma effettivi e concreti scontri in mare con sequestri di pescherecci, senza escludere qualche raffica di mitraglia.

Che fare allora?

Nel recente passato, diciamo dopo il secondo conflitto mondiale, si è tentato un compromesso assegnando ai vari paesi il diritto esclusivo di sfruttamento delle risorse pescabili sulla fascia di mare prospiciente le linee di base disegnate sulle loro coste per 12 miglia nautiche (le cd acque territoriali). Il resto del Mediterraneo, le cd acque internazionali (più poeticamente, l’alto mare) veniva lasciato a “liberi tutti” o a “pascolo abusivo” (la definizione più aulica è Res nullius o anche Res communis omnium). Il compromesso ha garantito una certa pace sino a quando alcuni paesi hanno deciso che le 12 miglia erano troppo “strette” per le loro esigenze e, di conseguenza, hanno allargato, unilateralmente, le loro acque territoriali; il caso più eclatante è stata la Libia che nel 2005 ha chiuso il Golfo di Sirte ponendo il suo limite a 70 miglia dalla costa.

A questo punto, ci si dovrebbe chiedere “Su che basi la Libia ha preso una simile decisione?”
Certamente, il tradizionale desiderio di espandere le proprie acque territoriali è stato fortemente “riscaldato” dalla celeberrima Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) il cui punto di svolta si può fissare nel 1982 con le prime firme dei vari paesi a Montego Bay.

L’accordo ha introdotto il principio delle cd Zone Economiche Esclusive (ZEE) limitatamente allo sfruttamento delle risorse del mare viventi (o rinnovabili) e non viventi (o non rinnovabili). Per farla semplice, l’accordo stabilisce che la fascia di mare su cui un paese può esercitare un’esclusività per le risorse viene allargata a 200 miglia nautiche (370 km) dalla linea di base sulla costa.

Ovviamente, le scelte unilaterali di alcuni paesi mediterranei (come la Libia) di allargarsi adottando le ZEE non sempre trovano d’accordo i paesi frontalieri o frontisti più lenti o distratti nel gestire i loro mari (come l’Italia) e da qui si rinfiammano le diatribe diplomatiche e le guerre del pesce.

Di conseguenza, sono certamente lodevoli le recenti iniziative legislative da parte di parlamentari italiani di introdurre le ZEE anche in Italia e magari più in generale in tutto il Mediterraneo (l’argomento è trattato in molti siti web e, non ultimo, anche da Pesce in Rete).

Ci sono però due piccoli problemi.

Il primo è come affrontare un limite geografico. Il secondo consiste nel capire se si tratta di una novità o di un qualcosa già vista (un déjà vu). Per il limite geografico, basta guardare una cartina del Mare Mediterraneo per capire che un’adozione generale del principio delle 200 miglia implicherebbe la disponibilità di un tratto di mare fra i due paesi largo più di 400 miglia nautiche (740 km!) cosa non sempre possibile da rispettare in un mare certamente non comparabile con le vastità degli Oceani (Atlantico o Pacifico). In più, se ci sono isole di mezzo, la situazione si complica ulteriormente perché le 200 miglia varrebbero anche per le isole.

Che fare allora per risolvere il limite geografico?

Ecco il lampo di genio! Dati due paesi che si affacciano sullo stesso tratto di mare più stretto di 400 miglia, la soluzione è quella di tracciare una linea a metà strada (mediana, di equidistanza o a “metà acqua”). Le risorse al di qua di questa “linea di mezzeria” spetterebbero al paese A, mentre quelle al di là, toccheranno al paese B. Tutto risolto? Non proprio, perché rimane da affrontare il secondo problema di seguito esposto.

Si tratta di una brillante quanto nuova soluzione dei conflitti e delle guerre del pesce?

Certo che no! Si tratta di un déjà vu come dimostrano le Figure 1 e 2 dove si vede la linea di mezzeria nei vari mari Italiani, definiti in linea teorica per la penisola e la Sardegna, ma rispettata, almeno dai ricercatori dell’Istituto CNR di Mazara, per quanto riguarda la separazione fra Sicilia e Nord Africa.

Figura 1 – I tratti continui e tratteggiati indicano la definizione delle linee di base sulla costa e le corrispondenti linee di mezzeria per i mari italiani. Da Caffio (2007). La fonte originale è nel sito NU, Oceans and law of the Sea: www.un.org./depts/los/index.htm
Figura 2 – L’area di studio definita nel 1985 dal CNR di Mazara per la realizzazione della prima campagna sperimentale di pesca a strascico. Il limite che guarda la Tunisia riflette la linea di mezzeria in Figura 1. Da notare la Zona di Pesca Esclusiva Maltese (l’ellisse di ca 25 miglia intorno a Malta), dove i pescherecci stranieri (foranei) possono accedere solo se provvisti di permesso.

Ma se c’erano già le linee di mezzeria della Figura 1 perché si ripropongono le ZEE?

Almeno per la Sicilia, una delle risposte è che all’epoca della prima linea (1970 – 1980), una gran parte delle flotte da pesca siciliane operava nelle cd acque interazionali del vasto tratto di mare definito come Stretto di Sicilia sensu lato. In succo, l’attuazione della linea di mezzeria della Figura 2 avrebbe determinato il blocco delle attività peschereccie italiane con conseguente crollo del pescato almeno in attesa di stipulare nuovi accordi bilaterali con Tunisia e Libia.

Le ipotetiche ZEE dei mari Italiani caddero, quindi, nel dimenticatoio, ma rimasero, sempre più cocenti, le guerre del pesce con gli altri paesi. Per la pesca siciliana, in particolare, i conflitti con i paesi Nord Africani peggiorarono specialmente dopo che anche la Tunisia decise di allargarsi a 25 miglia dalla costa e far valere la sua esclusività anche sul famoso “mammellone” (che cade oltre le 12 miglia Tunisine), dopo l’irrigidimento della Libia e l’ulteriore allargamento unilaterale da parte dell’Algeria.

Come si suol dire, però, ciò che esce dalla porta rientra dalle finestre e così sembra essere stato anche per le ZEE mediterranee, ma stavolta gli enti decisionali hanno fatto ricorso al più classico metodo machiavellico o bizantino per realizzare concretamente il principio di Montego Bay, almeno per le risorse pescabili.

Per capirlo, basta rappresentare l’attuale suddivisione geografica del Mediterraneo (Figura 3) adottata, a partire dal 2001, dall’entità internazionale teoricamente preposta a garantire il razionale (adesso si dice sostenibile) quanto equo sfruttamento degli stock da pesca: la Commissione Generale della Pesca del Mar Mediterraneo (GFCM).

Figura 3 – Le attuali entità geografiche minime di riferimento per la pesca marittima individuate in ambito GFCM. Fonte: http://www.fao.org/gfcm/data/map-geographical-subareas/en/).

Per farla semplice, ogni paese ha il compito (obbligatorio non opzionale almeno per i paesi della Unione Europea, UE) di analizzare lo stato della pesca e dei corrispondenti stock nelle entità assegnategli dal GFCM (denominate Geographical sub areas o GSA). Ogni paese deve poi presentare i risultati delle loro analisi ed i relativi piani di intervento per la conservazione delle risorse agli organi di vigilanza della UE.

Nel caso specifico, all’Italia spetta il monitoraggio della pesca in 7 GSA (9, 10, 11, 16, 17, 18 e 19). Da notare che le GSA 17 e 18 sono condivise con i paesi prospicienti (cfr. Figura 1). La GSA 16, di contro, è di esclusivo dominio italiano, rappresentando però quasi 1/3 dello Stretto di Sicilia sensu lato (dove i pescatori siciliani operavano tradizonalmente).

A questo punto, immagino già la domanda che i lettori di Pesce in rete, notoriamente curiosi ed attenti, potrebbero porre allo scrivente:

“E allora? Che ci azzeccano le GSA del GFCM con le ZEE?”

E qui che si è manifestata la creatività bizantina degli organi decisionali della UE, del GFCM e dei governi nazionali (fra cui l’Italia) che hanno aderito, volenti o nolenti, alle GSA.

Dato che una gestione razionale delle risorse pescabili è probabilmente inefficace se non si ha il controllo totale delle attività da pesca, è evidente che il corollario implicito delle GSA sarebbe dovuto essere il diritto esclusivo di sfruttamento, valutazione e gestione degli stock in una data GSA da parte del paese al quale la stessa GSA era stata assegnata.

Ciò, ovviamente, non esclude la possibilità di aprire la GSA a flotte peschereccie di altri paesi mediterranei, ma solo tramite accordi (bilaterali o sotto l’egida del GFCM) come accade attualmente, per esempio, con la Zona di Pesca Esclusiva Maltese.

Invece, le regole sia del GFCM sia della UE ci dicono che il diritto di uso esclusivo degli stock nelle GSA si limita solo alla parte ricadente nelle acque territoriali di quel paese, rimanendo le acque cd internazionali “pascolo abusivo” o Res nullius.

Come ci si poteva aspettare, il combinato disposto precedentemente descritto non solo non ha risolto le guerre del pesce, ma ha aumentato ambiguità, conflitti ed iniquità nell’allocazione delle risorse.

Sempre limitandoci al caso Siciliano, gli stock della GSA 16 di pertinenza italiana, vengono pescati in esclusiva dai siciliani solo entro le 12 miglia, ma oltre questo limite, i fondali da pesca della GSA 16 diventano praterie aperte e pienamente accessibili ai pescherecci battenti altre bandiere, specialmente quelli provenienti dai paesi Nord Africani. Di contro, i pescherecci italiani possono operare solo nei residui spazi “internazionali” delle 5 GSA assegnate a Algeria, Tunisia e Libia, mentre debbono chiedere un permesso per pescare all’interno della Zona Esclusiva maltese.

Dulcis in fundo, gli sforzi italiani per migliorare lo stato degli stock della GSA 16, riducendo le loro attività da pesca e le loro flottiglie (a suon di centinaia di milioni di euro di denaro pubblico), sembrano essere vanificati dal contemporaneo incremento delle attività da pesca da parte delle flotte dei paesi Nord Africani dato che solo i pescatori siciliani sono tenuti a rispettare i regolamenti stabiliti dalla UE, indipendentemente da dove gli stessi operino.

A questo punto, immagino già la nuova domanda che i lettori di Pesce in rete, notoriamente curiosi ed attenti, potrebbero porre allo scrivente:

“E allora? Ancora non si capisce cosa ci azzeccano le GSA con le EZZ?”

Per capirlo occorre andare a spulciare i primi documenti attuativi delle GSA prodotti dal GFCM.
In uno di questi documenti si può trovare la Figura 4 e, parafrasando un tipico gioco delle riviste di enigmistica, il lettore è invitato a trovare le differenze rispetto all’omologa Figura 3.

Figura 4 – Una delle prime rappresentazioni della ripartizione del Mediterraneo da parte del GFCM. Si chiede al lettore di trovare le differenze con la Figura 3.

Il lettore avrà sicuramente notato (a parte la quadrettatura) come la denominazione originale delle sub aree non era GSA bensì Unità di Gestione (Management Unit, MU), termine che ha senso solo se un’unica entità ha il controllo della MU.

Ma perché il GFCM ha cambiata la denominazione da MU a GSA?

Probabilmente, c’è stato un momento di panico quando si sono realizzate pienamente le implicazioni geo – politiche di una concreta e completa attuazione delle Unità di Gestione.

In conclusione, almeno per le risorse pescabili, piaccia o non piaccia, le ZEE nel Mar Mediterraneo non costituiscono una “dirompente novità”, come si legge in qualche sito web, dato che le stesse esistevano già nel passato ed esistono ancora oggi, seppure in un formato leggermente diverso, certamente ambiguo e che non recepisce in pieno i principi di Montego Bay e queste ZEE sono le 27 GSA stabilite dal GFCM.

Si spera che questa oggettiva verità sia tenuta in debito conto da chiunque proporrà nuovi interventi legislativi sulle ZEE nel Mare Mediterraneo, come la recente proposta di legge presentata dai parlamentari Iolanda Di Stasio ed altri. Infatti, come si è cercato di spiegare in questa nota, più che Istituire le ZEE si dovrebbe fare chiarezza nella tematica “allocazione delle risorse rinnovabili e non rinnovabili”, una tematica estremamente complicata, difficile da gestire e fortemente divisiva.

Infine, un ultimo suggerimento: cerchiamo di evitare di introdurre altre entità geografiche (come le cd Zona di Protezione Ecologica o Zpe) in un contesto già di per sé complesso e confuso. La trasformazione delle Unità Gestionale – GSA in moderne ZEE dovrebbe implicare tutti gli aspetti gestionali inclusi quelli relativi a zone con ecosistemi marini che necessitino particolare protezione.

Bibliografia essenziale
Andreoli M.G., Levi D. & P.M. Angelo (1982) Première évaluation des biomasses du poisson démersal dans le Canal de Sicilie, à l’aide des données commerciales de chalutiers italiens. FAO Fish. rep., 266: 111-123.
Anon. (2020) ZEE nei mari italiani. Opportunità reale per la nostra pesca? Pesce in rete, 30 novembre 2020: 2 pp.
Caffio F. (2007) Glossario di Diritto del Mare. III Edizione. Supplemento alla Rivista Marittima, n 5, maggio 2007: 321 pp. Per un aggiornamento sul tema, sempre dello stesso autore, vedi https://www.startmag.it/energia/a-che-punto-e-la-zona-economica-esclusiva-italiana/
Fiorentino F., G. Norrito, S. Ragonese, M. Camilleri & M.L. Bianchini (2002) An attempt to compare the status of the groundfish resources within the Maltese Exclusive Fishing Zone and the surrounding bottoms of the Strait of Sicily. In: Management Regime for Maltese 25-mile Conservation Zone, Ministry for Agriculture and Fisheries, Malta, 2nd May 2002.
GFCM (2001) General Fisheries Commission for the Mediterranean, Scientific Advisory Committee. Working Group on Management Units. Alicante (Spain), 23-25 January 2001.
Sergio Ragonese – Ricercatore senior presso l’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM), del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Sede Secondaria di Mazara, Via Luigi Vaccara, 61, 91026, Mazara del Vallo (TP), Italia. E-mail: ragonesesergio@gmail.com
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