La bussola. Pescaturismo – I punti focali e i nodi irrisolti – I Parte – Era il 1992 quando, per la prima volta, nel panorama normativo italiano è comparso il termine “pesca-turismo”, ma si è dovuto attendere fino al 1999 prima che decollasse definitivamente, con un decreto ministeriale ad hoc, una disciplina completa di tale attività e tuttora vigente. Nel corso di tutti questi anni, dal 1992 fino ai nostri giorni, si è assistito ad una girandola di chiarimenti, di interpretazioni, di speranze, (talvolta) di illusioni e anche di problemi irrisolti, perché l’attività di pesca-turismo investe molteplici aspetti ognuno dei quali esercita una influenza non trascurabile sulla sua progettazione e sulla sua riuscita. In questa esposizione mi soffermerò sugli aspetti strettamente tecnici ed amministrativi che rappresentano, comunque, la base di partenza di questa attività.
Fatte queste precisazioni, ritengo che siano stati fatti molti sforzi per inquadrare l’attività di pesca-turismo ma forse poco si è dedicato appunto agli aspetti tecnici ed amministrativi. Già a prima vista verrebbe da chiedersi se la disciplina risalente al 1999 debba essere considerata ormai obsoleta. Per quanto riguarda le questioni strettamente attinenti alla sicurezza, che rappresenta giustamente l’aspetto più delicato, esse sono legate ad una normativa anch’essa “datata”, il regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera, il cui ultimo aggiornamento risale al 2002.

Preso atto di tale vincolo, vediamo di fare chiarezza sulla materia, al di là, come già detto, di tutte le energie spese per stilare un elenco pratico su come svolgere questa attività “turistica”. Partiamo dalla definizione di pesca-turismo: l’ultima di cui disponiamo risale al 2012, con il decreto legislativo di rassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, ma questa, in qualche modo, ricalca quella originaria del 1992. Due sono i punti focali che si possono rilevare dalla lettura del suddetto decreto:
1) Utilizzo da parte dell’imprenditore di attrezzature e risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’impresa ittica;
2) Imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio.
Va evidenziato che, oltre a dover possedere tali connotati, l’attività di pesca-turismo viene considerata “connessa” all’attività di pesca professionale. Rispetto al decreto del 1999 troviamo definitivamente chiarito che l’attività di pesca-turismo deve essere svolta esclusivamente con navi da pesca professionali, cioè già strutturate per il normale esercizio di natura commerciale. A questo punto subentra il secondo aspetto: non viene usato il termine di imbarco di “turisti” (o passeggeri) ma una definizione molto più tecnica: “persone non facenti parte dell’equipaggio”. Apparentemente sembrerebbe una definizione logica ma lo spirito è quello di rimarcare che i “turisti”, come li vogliamo chiamare, innanzitutto imbarcano su un mezzo di lavoro, cioè non esattamente concepito per scopi di ospitalità con conseguenti possibili difficoltà di movimenti a bordo, e poi ad essi non è richiesto il possesso dei requisiti e delle abilitazioni previste dal Codice della Navigazione per gli equipaggi delle navi da pesca. A dire il vero fa eccezione anche l’imbarco di ricercatori che devono svolgere campagne di ricerca scientifica ma questi vanno considerati anch’essi dei professionisti.
Ritornando ai “turisti”, non è trascurabile questa distinzione dai membri dell’equipaggio perché nella fisiologica interpretazione del pesca-turismo questa dovrebbe consistere in dimostrazioni pratiche di impiego delle attrezzature da pesca con tutte le conseguenti dinamiche di movimenti a bordo già di per sé oggetto di attente valutazioni in materia di sicurezza del lavoro. Tuttavia, il decreto del 2012, rispetto alle precedenti norme, non specifica nulla sulla definizione di pesca-turismo lasciando, quindi, a mio avviso, ampia facoltà agli imprenditori di stabilire come meglio strutturare tale attività. Passando dall’aspetto dell’esercizio di impresa a quello, più pratico, della navigazione per pesca-turismo, ecco che il peso della responsabilità si trasferisce al comandante dell’imbarcazione salvo il caso, soprattutto nella piccola pesca, ove tali figure possono coincidere.
Se all’armatore (imprenditore) spettano tutte le incombenze per garantire un mezzo idoneo e sicuro, conseguendo tutte le certificazioni tecniche e di sicurezza, al comandante è demandato il compito di adoperarsi per una permanenza a bordo dei turisti in condizioni di sicurezza anche attraverso l’osservanza delle regole normalmente richiamate dalle Autorità Marittime negli Atti autorizzatori.
Esaminati i punti focali relativi alla disciplina dell’attività di pesca-turismo, passiamo adesso a stabilire, a grandi linee, quali dovrebbero essere i miglioramenti auspicabili sui principali aspetti tecnici e ammnistrativi.
Per gli aspetti tecnici sarebbero necessari:
– Un allineamento delle annotazioni di sicurezza per pesca-turismo con la validità di quelle ordinarie per pesca (anche attraverso il sistema della proroga della loro validità);
– Una maggiore chiarezza sulla idoneità delle imbarcazioni all’esercizio dell’attività di pesca-turismo in ore notturne e nei periodi invernali che è lasciata alla libera interpretazione, spesso non omogenea sul territorio italiano, sia degli Enti tecnici che delle Autorità marittime;
– L’individuazione di criteri per stabilire il numero massimo di turisti trasportabili, soggetto anch’esso alla libera valutazione già sopra accennata ma, in questo caso, molto dipendente dalle dimensioni dell’imbarcazione e dalla quantità di attrezzature che si vogliono detenere a bordo;
– L’individuazione di criteri per stabilire il numero minimo di persone di equipaggio per le uscite per pesca-turismo, che segue lo stesso destino dei due punti precedenti ed a cui si potrebbe ovviare inserendo delle apposite previsioni nelle specifiche Ordinanze che le Autorità marittime emanano localmente per le cosiddette tabelle di armamento e, di conseguenza, frutto di concertazione tra le varie parti interessate.
Per quanto riguarda la parte amministrativa sono due gli aspetti principali che andrebbero definiti:
– la validità triennale delle autorizzazioni per pesca-turismo, correlata ovviamente a quella delle pertinenti annotazioni di sicurezza;
– la competenza del Capo del Compartimento Marittimo al loro rilascio (a seguito delle perplessità sorte sui termini adottati dalla normativa del 2012).
Infine, una spinta deve essere data sia alla digitalizzazione delle procedure che allo snellimento documentale.
Fatta questa esposizione non si possono ignorare altre due problematiche che meritano anche loro un’approfondita analisi: la possibilità di esercizio dell’attività di pesca turismo fino alle 20 miglia dalla costa ed il divieto di utilizzo dei sistemi a traino. Quest’ultimo si rende particolarmente penalizzante per l’impresa che vorrebbe intraprendere l’attività di pesca-turismo con imbarcazioni munite di licenze di pesca abilitanti all’utilizzo soprattutto delle reti a strascico. In primis, perché viene negata la possibilità di far assistere direttamente a tutte le spettacolari operazioni che accompagnano il calamento ed il salpamento delle reti, condotte con estrema abilità dai membri dell’equipaggio, di sicuro e forte richiamo turistico. In secondo luogo perché è richiesta la rinuncia ad utilizzare tale attrezzo nel periodo di autorizzazione all’attività di pesca-turismo (con obbligo di sbarco e sigilli all’attrezzo), parzialmente mitigata da una indicazione ministeriale, attraverso una circolare, che consentirebbe il reimbarco dell’attrezzo nelle giornate non dedicate all’attività di pesca-turismo ma, come si comprende, di non facile esecuzione. Senza contare che l’armatore deve affrontare, altresì, l’iter burocratico per avere un documento sostitutivo della licenza di pesca senza l’indicazione del sistema a traino. Queste condizioni gravose fanno desistere molti armatori dall’avvicinarsi al pesca-turismo.
Uno studio volto all’individuazione a bordo dei pescherecci a strascico, che sono solitamente di dimensioni medio-grandi, di apposite zone (ad esempio sopra la sovrastruttura) da dove osservare in tutta sicurezza l’esecuzione delle operazioni di pesca, condotte opportunamente in maniera dimostrativa, sarebbe una mossa decisa da fare.
Tirando le somme, se si considerano pure la possibilità di consumazione a bordo di pasti magari a base dei prodotti ittici appena pescati o provenienti dall’attività dell’azienda, la concessione di appositi spazi dedicati all’ormeggio di queste imbarcazioni, gli aspetti assicurativi e fiscali, ecc., si comprende come sia necessario mettere mano ad una iniziativa politica di riordino organico di tutta la materia, dando certezze e riferimenti precisi nonché nuove opportunità a coloro che vogliono investire in questa attività che, soprattutto in correlazione alla maturata cultura ambientale, oltre che maggiore respiro al settore, associata all’altra forma di ospitalità a terra denominata “Ittiturismo”, darebbe anche nuova linfa alla valorizzazione costiera italiana.
La bussola. Pescaturismo – I punti focali e i nodi irrisolti