Il Parlamento europeo ha lasciato avanzare la stretta REACH sul piombo negli attrezzi da pesca. La plenaria di Strasburgo ha respinto l’obiezione presentata contro il regolamento della Commissione che modifica l’allegato XVII del REACH. Il voto si è chiuso con 197 favorevoli all’obiezione, 455 contrari e 7 astensioni. Il provvedimento riguarda alcune attrezzature contenenti piombo in concentrazione pari o superiore all’1% in peso, tra cui piombi, esche artificiali, fili metallici da pesca e zavorre a rilascio. I tempi di applicazione saranno differenziati in base alla tipologia dei prodotti.
Il voto che lascia avanzare il regolamento
A Strasburgo il dossier sul piombo negli attrezzi da pesca supera un passaggio politico rilevante. La plenaria del Parlamento europeo ha respinto l’obiezione presentata contro il regolamento della Commissione europea che introduce nuove restrizioni nell’ambito del REACH, il quadro normativo dell’Unione europea sulle sostanze chimiche.
Il risultato del voto è stato netto: 197 eurodeputati si sono espressi a favore dell’obiezione, 455 hanno votato contro e 7 si sono astenuti. L’obiezione era stata sostenuta da eurodeputati del gruppo Patrioti per l’Europa, tra cui le italiane Anna Maria Cisint e Silvia Sardone della Lega.
L’effetto del voto è chiaro: il Parlamento non ha bloccato il provvedimento. La stretta sul piombo in alcune attrezzature da pesca può quindi proseguire il proprio percorso di adozione.
Non un voto sul principio, ma su un’obiezione
Il passaggio va letto correttamente. La plenaria non ha votato una nuova legge ordinaria, né ha introdotto dal giorno successivo un divieto generale del piombo nella pesca. Ha respinto un’obiezione al regolamento della Commissione che modifica l’allegato XVII del REACH.
È una differenza tecnica, ma importante. In termini pratici, il voto di Strasburgo lascia avanzare il testo europeo sulle restrizioni. In termini politici, conferma che il tentativo di fermare la misura in Parlamento non ha raccolto la maggioranza necessaria.
Al centro del confronto c’erano le ricadute per il comparto delle attrezzature da pesca. I promotori dell’obiezione avevano richiamato le difficoltà legate alla sostituzione del piombo, materiale utilizzato da tempo per densità, lavorabilità, costo e resa tecnica. Il tema riguarda produttori, distributori, negozi specializzati, pesca professionale e pesca ricreativa.
La maggioranza dell’Aula ha però respinto l’obiezione, confermando il proseguimento della procedura.
Cosa cambia per gli attrezzi da pesca
Il regolamento riguarda alcune attrezzature da pesca contenenti piombo in concentrazione pari o superiore all’1% in peso. Nel perimetro rientrano piombi, esche artificiali, fili metallici da pesca e zavorre a rilascio.
Non si tratta quindi di una cancellazione immediata e indistinta del piombo da ogni attrezzo o componente collegato alla pesca. Il testo interviene su categorie specifiche di prodotti e prevede tempi diversi di applicazione.
Per fili metallici da pesca e zavorre a rilascio è indicato il termine più breve, pari a sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Per piombi ed esche artificiali fino a 50 grammi il periodo previsto è di tre anni. Per piombi ed esche oltre 50 grammi e fino a un chilo il termine sale a cinque anni.
Il regolamento distingue inoltre tra immissione sul mercato e utilizzo. La restrizione alla vendita riguarda i prodotti interessati per le attività di pesca. Per la pesca commerciale è previsto anche il divieto d’uso delle attrezzature ricadenti nel campo di applicazione della norma.
Tempi diversi per prodotti diversi
La gradualità prevista dal testo sarà uno degli elementi centrali per il comparto. I produttori dovranno verificare cataloghi, materiali alternativi e linee di produzione. I distributori e i rivenditori dovranno gestire assortimenti, scorte e informazioni ai clienti. Gli utilizzatori dovranno capire quali prodotti rientrano effettivamente nella restrizione e con quali tempi.
Il regolamento prevede anche obblighi informativi. Dopo sei mesi dall’entrata in vigore, i punti vendita dovranno indicare in modo chiaro la presenza di piombo nei prodotti interessati e le relative restrizioni.
Restano previste alcune esclusioni, tra cui quelle per pesi inglobati o fissati in reti e lenze, per esche in leghe di rame entro specifiche soglie e per piccoli split shot fino a 0,06 grammi, se venduti in imballaggi antifuoriuscita e resistenti ai bambini.
Il voto di Strasburgo non chiude dunque la discussione operativa, ma chiarisce il quadro politico. L’obiezione è stata respinta e il regolamento può andare avanti. Per il mercato delle attrezzature da pesca si apre ora la fase più concreta: capire tempi, prodotti coinvolti e modalità di adeguamento alla nuova stretta europea sul piombo.
