La pesca è stata tra gli argomenti centrali della Brexit, un punto di scontro che fino all’ultimo ha rischiato di far saltare gli accordi tra il Regno Unito e l’Unione europea. Solo il 24 dicembre 2020, ad una settimana esatta dalla fine del periodo di transizione si è giunti ad una soluzione sulla questione della pesca che sancisce gli interessi comuni sul diritto di accesso reciproco e sulle quote di cattura nelle rispettive acque di competenza. A differenza dell’accordo commerciale, il dossier Brexit sulla pesca prevede un periodo di adeguamento fino al 30 giugno del 2026. Molti pescatori italiani hanno espresso dubbi e perplessità sugli accordi chiedendo al mondo dell’associazione di fare chiarezza e produrre documentazione per eliminare perplessità, approfondire le opportunità e comprendere le novità per la pesca post – Brexit.
Per esportare pesce dal Regno Unito a tutti i paesi dell’UE (esclusa l’Irlanda del Nord verso l’UE), è necessario un certificato di cattura. Nel tentativo di richiamare l’attenzione sulla tematica, l’associazione Assoittica Italia ha pubblicato un approfondito report per analizzare le novità e tutelare i pescatori e le aziende ittiche italiane. Assoittica raccomanda particolare attenzione per i requisiti specifici per le specie disciplinate dagli obblighi internazionali (CITES-ICAAT) e per le merci che rientrano nelle procedure relative a specifici obblighi internazionali vincolanti per il Regno Unito.
È necessario far accompagnare il prodotto da un certificato di cattura per esportare dal Regno Unito una partita di pesce sbarcato da una nave battente bandiera britannica. Per qualsiasi prodotto proveniente da un altro paese che è stato conservato in Gran Bretagna per 24 ore o più, ma non elaborato in alcun modo, è necessario il Documento di stoccaggio. La copia del certificato di cattura della spedizione originale è conservata dall’operatore UK. Qualsiasi prodotto proveniente da un altro paese che è stato trasformato in Gran Bretagna è necessaria la Dichiarazione di trasformazione. La copia del certificato di cattura della spedizione originale è conservata dall’operatore UK. Il Certificato sanitario di esportazione deve essere firmato e timbrato da un veterinario ufficiale o da un funzionario sanitario ambientale dell’autorità locale. Non ci sono costi per l’EHC, ma potrebbe essere necessario pagare per i servizi del veterinario o dell’autorità locale. Tutte le esportazioni dalla Gran Bretagna di prodotti della pesca sbarcati da navi battenti bandiera britannica dovranno essere spediti da uno stabilimento alimentare riconosciuto dal Regno Unito elencato dall’UE.
Assoittica ricorda che per sbarcare le catture da un peschereccio battente bandiera del Regno Unito direttamente nell’UE (o per sbarcare le catture da una nave registrata in Gran Bretagna nell’Irlanda del Nord), bisognerà sbarcare il prodotto in un porto UE designato. Inoltre, a partire dal 2025 è prevista una consultazione annuale sulle quote di pesca. Nel caso non si raggiunga un accordo si dovrà procedere alle quote provvisorie stabilite dal parere del Consiglio Internazionale per l’Esplorazione del Mare. Ricordiamo che le acque del Regno Unito, ovvero il mare territoriale fino a 12 miglia nautiche e la zona economica esclusiva adiacente fino a 200 miglia nautiche, non faranno più parte delle acque dell’Unione europea.