Come noto la crisi sanitaria dovuta al contagio da Covid 19 ha colpito tutti gli Stati Membri della UE. Conseguenza immediata è stata una brusca frenata della crescita economica che, a sua volta, ha creato ingenti carenze di liquidità dovute all’aumento degli investimenti pubblici necessari proprio a far fronte all’emergenza epidemiologica. Interesse dell’Unione Europea è che tale mancanza di liquidità e di fondi pubblici non ostacoli gli investimenti indispensabili per combattere l’epidemia da Covid 19 nell’ambito dei programmi sostenuti da Fondi europei, compreso il FEAMP.
In sostanza gli Stati membri, per poter affrontare nel modo più flessibile possibile l’emergenza in corso, dovrebbero poter disporre di altrettanta flessibilità nell’attuazione dei programmi; flessibilità assicurata anche da procedure semplificate che non prevedano ad esempio una decisione della Commissione per le modifiche dei programmi operativi.
Dunque per meglio fronteggiare il dilagare della crisi sanitaria pubblica, gli strumenti finanziari previsti dai Fondi Europei dovrebbero dare sostegno alle PMI, sotto forma di capitale circolante, con la possibilità che le spese necessarie alle operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alla crisi siano ammissibili a decorrere dal 1 febbraio 2020. In virtù di queste molteplici considerazioni e in risposta all’epidemia di Covid 19, Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea hanno emanato il Regolamento UE n. 460/2020 “Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus” che modifica i Reg UE n. 1301/2013, 1303/2013 e 508/2014. Per ciò che è di nostra pertinenza, prendiamo in considerazione il Reg. UE n. 508/2014 relativo al FEAMP e in maniera specifica l’Art. 35 che viene modificato in alcuni punti di specifici paragrafi. Questo articolo, relativo ai fondi di mutualizzazione destinati al pagamento di compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche, tra le cause riconosciute alla base di queste ultime, oltre agli eventi climatici avversi e alle emergenze ambientali vengono annoverate, assoluta novità, le crisi sanitarie pubbliche.
Spettano allo Stato Membro la costituzione, la gestione e il controllo di questi fondi di mutualizzazione, soprattutto nella fase di concessione dei pagamenti compensativi. Come è facilmente intuibile si tratta di una modifica sostanziale e particolarmente importante per il ceto peschereccio di ciascuno Stato, e dunque anche di quello italiano.
“In un momento estremamente delicato quale quello che stiamo vivendo, la previsione di un fondo mutualistico a sostegno dei pescatori che subiscono perdite a causa di una crisi sanitaria pubblica, come quella attualmente in corso, rappresenta una garanzia importante per i tantissimi che non stanno lavorando. Attingere a un fondo mutualistico alla cui creazione contribuisce il Feamp, significa dare agli Stai Membri la possibilità di aiutare il ceto peschereccio attraverso contributi europei senza l’applicazione di misure di de minimis. Ci sembra un passo importante, un sostegno necessario per salvaguardare il reddito dei pescatori e anche degli acquacoltori colpiti da questa crisi sanitaria così impattante”. Così Gennaro Scognamiglio, presidente nazionale UNCI Agroalimentare.