La Legge di Bilancio 2020 prevede, all’Articolo 315, un sostegno al reddito per i lavoratori marittimi imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, nonchè per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e per i pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata.
Tale trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di novanta giorni, è previsto nel caso in cui nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 si verifica una riduzione o una sospensione dell’attività lavorativa o anche una contrazione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid 19. Gli armatori, i proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, i soci lavoratori autonomi di cooperativa della piccola pesca e i pescatori autonomi, hanno diritto a tale sostegno se registrano, nel primo semestre 2021, una riduzione del reddito del primo semestre 2021 che si attesti almeno a – 33 % rispetto al reddito del primo semestre 2019 . (Si ricorda che il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ).
Il suddetto trattamento di sostegno al reddito è assolutamente incompatibile con le prestazioni di cassa integrazione in deroga e con le prestazioni del Fondo di integrazione salariale e di altri Fondi di solidarietà bilaterali.
Le domande per accedere al sostegno al reddito previsto dalla Legge di Bilancio 2020 vanno presentate all’ INPS :
– entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa , per i lavoratori subordinati ; in tal caso il trattamento riconosciuto è pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale.
– entro il 30 settembre 2021 per tutti gli altri lavoratori; in tal caso il trattamento riconosciuto è pari a 40 euro netti al giorno.
In tutti i casi il trattamento non dà luogo all’accredito della contribuzione figurativa né al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare.
È quanto sottolinea in una nota UNCI Agroalimentare.












