La bussola. La licenza di pesca e le sue funzioni amministrative e gestionali – L’esercizio dell’attività di pesca marittima con una nave è subordinato al possesso di una Licenza di Pesca rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la cui disciplina organica, e tuttora vigente, risale al 1995.
Con tale disciplina nazionale è partita l’opera di adeguamento agli orientamenti comunitari che agli inizi degli anni ’90 si sono affacciati in maniera decisa sulla materia della pesca marittima.
In questa esposizione mi occuperò di illustrare la duplice funzione, amministrativa e gestionale, di questo importantissimo documento e di alcuni pertinenti aspetti amministrativi, in quanto di stretta competenza nazionale, che necessiterebbero di opportune verifiche e regolazioni.
Dunque, come visto la licenza di pesca si pone quale documento obbligatorio per lo svolgimento dell’attività ed inserito pertanto tra i documenti di bordo, previsti dal nostro Codice della Navigazione, che devono essere tenuti da una nave da pesca.
È da notare che già all’epoca della sua trasformazione dal primordiale “permesso di pesca” in licenza di pesca si stava cominciando ad inquadrare il nuovo “status”, voluto dagli Organi Comunitari per questo documento, adesso strettamente legato alla nave piuttosto che all’impresa. Proprio di questa materia delle licenze di pesca la UE si è sempre ampiamente occupata poiché l’ha individuata come strumento di raccolta di tutta una serie di informazioni necessariamente funzionali agli obiettivi gestionali delle risorse ittiche. Anzi, la UE considera la licenza di pesca come il primo strumento di controllo, citandola proprio nelle parti iniziali sia del Regolamento di Controllo del 2009 che in quello applicativo del 2011. Quest’ultimo peraltro stabilisce quali sono queste “informazioni” obbligatorie che devono essere riportate su questo documento elencandole sotto la voce “caratteristiche della capacità di pesca”. Da questa dicitura si evince chiaramente la volontà europea di attuare con tale strumento la prima forma di regolazione dello “sforzo di pesca”.


Analizzando questa lista troviamo che il documento deve contenere innanzitutto i valori di stazza espressi in GT e della potenza motrice espressa in KW che costituiscono i parametri di riferimento che la UE utilizza per valutare la consistenza delle navi da pesca comunitarie a prescindere dal loro numero.
Segue l’indicazione della lunghezza fuori tutto LFT dei pescherecci che, al di sopra di certi valori, fa scattare la loro sorveglianza satellitare (monitoraggio geografico) e l’obbligo della trasmissione telematica dei dati sulle catture e sugli sbarchi. Per alcune categorie di pescherecci, tuttavia, normative particolari ne hanno stabilito comunque l’obbligo indipendentemente dal valore LFT.
Dopo questi valori strettamente tecnici, calcolati secondo le apposite norme europee, troviamo, a chiusura della lista, gli attrezzi da pesca (autorizzati), che vengono indicati con il loro codice internazionale ed attraverso i quali sono stati recentemente stilati appositi “elenchi” di pescherecci abilitati all’utilizzo di specifici attrezzi e, di conseguenza, alla cattura di determinate specie ittiche “bersaglio”, al fine delle adozione di eventuali interventi gestionali per talune capacità di pesca.
A completamento di questa disamina occorre citare altri due dati presenti nella licenza di pesca sottoposti anch’essi alla regolamentazione comunitaria. Il primo è il numero di riconoscimento comunitario, comunemente conosciuto come numero UE, che viene rilasciato attraverso l’iscrizione nel Registro Comunitario (Common Fleet Register) delle navi da pesca e che sancisce la possibilità di una nave di essere abilitata alla pesca con l’apposita licenza e quindi di poter esercitare “legalmente” l’attività. L’altro è l’indicazione delle GSA di iscrizione che non sono altro che delle sottozone geografiche delle zone FAO in cui è suddiviso il Mare Mediterraneo così come tutti gli altri mari del pianeta. Queste GSA sono state istituite dalla Commissione Generale della Pesca nel Mediterraneo (GFCM), articolazione dipartimentale interna della FAO, che si occupa della gestione e conservazione degli esseri viventi marini nel Mediterraneo. In questa maniera si è andata sempre più affinando l’azione gestionale delle risorse che adesso viene articolata appunto per ognuna delle suddette GSA o per gruppi di esse. Quindi anche la consistenza della flotta sulle varie GSA costituisce un parametro di riferimento e ne vediamo gli effetti nel più recente panorama normativo nazionale e comunitario.
Infine, un accenno va fatto sull’aspetto sanzionatorio comunitario che ha istituito un sistema “a punti” con il quale, secondo il tipo di infrazione accertata, vengono assegnati alla licenza di pesca un certo numero di punti con relative fasce di punteggi totali il cui raggiungimento comporta la sospensione temporanea o la revoca della stessa.
Dopo avere illustrato gli aspetti gestionali verso cui è strutturata la licenza di pesca, anche gli aspetti strettamente amministrativi rivestono una loro importanza. Tralasciamo qui la disciplina sulle imprese di pesca quali “titolari” delle licenze di pesca che meriterebbe una trattazione a sé stante. In proposito, ricordiamo che tale titolarità soggettiva ha carattere formale e finalizzata all’applicazione delle norme nazionali mentre, come già evidenziato, l’effettiva titolarità è assegnata dalle norme comunitarie alla nave da pesca. Tutti i dati amministrativi che concorrono alla individuazione di un peschereccio, unitamente a quelli tecnici, sono soggetti all’obbligo del costante e puntuale aggiornamento telematico da parte dello Stato di bandiera sul Registro Comunitario accennato in precedenza. Anche da ciò discende la “centralizzazione” del rilascio delle licenze di pesca presso il competente Ministero.
Per diretta esperienza sono due le principali problematiche amministrative che necessitano la dovuta attenzione ed uno sforzo maggiore e concreto per la loro risoluzione:
- L’annosa questione della tassa di concessione governativa (TCG), con un alternarsi di chiarimenti e di orientamenti sia ministeriali che parte dell’Agenzia delle Entrate che hanno ingenerato incertezze interpretative con conseguente disomogeneità di applicazione;
- La tempistica nel rilascio o rinnovo delle licenze che negli anni ha caratterizzato l’iter procedurale.
Entrambe le problematiche sono affrontate, insieme ad altre, in una iniziativa parlamentare di Disegno di Legge per il riordino e la semplificazione normativa nel settore della pesca professionale, approvato dalla Camera nel 2021 e trasmesso al Senato per la prosecuzione dell’esame.
Per quanto riguarda il problema della TCG a grandi linee si possono condividere le soluzioni prospettate ma, a mio parere, occorrerebbe provare ad arrivare a soluzioni che consentano sempre l’allineamento della validità del documento a quello della tassa in modo da non esporre gli operatori della pesca al pericolo di contestazioni generate da tali difformità.
Per quanto riguarda il tentativo di fronteggiare le lungaggini burocratiche connesse sia al rilascio della licenza di pesca da parte del Ministero che del documento provvisorio che rilasciano gli Uffici marittimi, vengono presentate proposte che, invece di risolvere il problema strutturalmente incidendo sull’iter amministrativo, appaiono come una forma di (falso) aggiramento dell’ostacolo poiché a mio parere andrebbero a scontrarsi con il dettato normativo sia comunitario che del nostro Codice della Navigazione.
In conclusione, l’auspicio è che, se questo iter parlamentare dovesse riprendere il suo corso, questi aspetti vengano valutati attentamente con effettivo beneficio a favore degli operatori della pesca.
La bussola. La licenza di pesca e le sue funzioni amministrative e gestionali