La commissione Ambiente del Parlamento europeo ha approvato il 5 ottobre 2026 una proposta per sospendere temporaneamente, a favore delle PMI stabilite nell’UE, uno specifico obbligo di nomina del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore (EPR). La modifica potrebbe semplificare alcune attività transfrontaliere delle imprese ittiche, ma non è ancora legge.
La vendita di prodotti confezionati in più Paesi dell’Unione europea può comportare adempimenti diversi in materia di imballaggi. Con la posizione approvata il 5 ottobre, la commissione Ambiente (ENVI) del Parlamento europeo propone una semplificazione mirata: sospendere per le PMI europee l’obbligo di nominare un rappresentante autorizzato EPR negli altri Stati membri, nelle situazioni disciplinate dalla normativa.
Che cosa cambierebbe per le PMI
Il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), applicabile in generale dal 12 agosto 2026, disciplina anche la rappresentanza ai fini della responsabilità estesa del produttore. La Commissione europea aveva proposto una sospensione dell’obbligo fino al 1° gennaio 2035; i deputati della commissione Ambiente intendono invece limitarla alle PMI stabilite nell’UE e farla cessare con l’entrata in vigore della futura disciplina organica sulla circolarità.
Chi potrebbe beneficiare della sospensione
La posizione parlamentare riguarda le imprese con meno di 250 addetti e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. I produttori stabiliti fuori dall’UE non rientrerebbero nella sospensione proposta.
La semplificazione investirebbe esclusivamente la nomina del rappresentante autorizzato: non cancellerebbe gli altri obblighi EPR eventualmente applicabili, tra cui registrazioni, comunicazioni e contributi.
Le ricadute possibili per il settore ittico
La misura può interessare le PMI che commercializzano prodotti ittici confezionati in altri mercati dell’Unione e che, in base al loro ruolo e alle modalità di vendita, sono tenute alla designazione del rappresentante. Un esempio è quello di un’azienda italiana che vende direttamente a clienti finali esteri conserve ittiche confezionate. Non si tratta, però, di un’esenzione automaticamente applicabile a tutte le esportazioni di pesce o a qualsiasi fornitura tra imprese.
Il voto europeo e i prossimi passaggi
La commissione Ambiente ha approvato la propria posizione legislativa sul provvedimento che comprende gli imballaggi con 74 voti favorevoli, nessun contrario e quattro astensioni. L’esame in plenaria è previsto nella sessione del 19–22 ottobre 2026. Il testo dovrà poi confrontarsi con il Consiglio dell’UE, dove sulla sospensione degli obblighi di rappresentanza sono emerse riserve.
Per le imprese ittiche sarà importante seguire l’esito dell’iter e verificare, qualora la proposta diventi legge, quali adempimenti resteranno necessari nei singoli mercati nazionali.
















