Il fermo pesca 2026 entra in una cornice più ampia di gestione dello sforzo di pesca. Il decreto MASAF firmato dal ministro Francesco Lollobrigida definisce le disposizioni per l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca e stabilisce un quadro operativo differenziato per aree geografiche, attrezzi utilizzati e segmenti di flotta.
Il provvedimento riguarda le unità autorizzate all’uso di reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti. Non si tratta quindi di uno stop generalizzato per tutta la pesca professionale, ma di una misura rivolta a specifiche attività, in particolare quelle collegate alla pesca demersale. Il decreto dà attuazione al Regolamento UE 2026/266, che stabilisce per il 2026 le possibilità di pesca applicabili nel Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici.
La parte più immediata del provvedimento riguarda il calendario dell’interruzione temporanea obbligatoria. Per le unità dei compartimenti da Trieste ad Ancona, nelle GSA 17 e 18, il fermo è previsto dal 31 luglio al 13 settembre. Per il tratto da San Benedetto del Tronto a Bari, sempre nelle GSA 17 e 18, lo stop va dal 16 agosto al 29 settembre. Per Brindisi, San Cataldo e Otranto il periodo è fissato dal 1° al 30 ottobre.
Dal 1° al 30 ottobre si fermeranno anche le unità interessate dei compartimenti ricadenti nelle GSA 8, 9, 10, 11 e 19. L’elenco comprende, tra gli altri, Gallipoli, Taranto, Corigliano Calabro, Crotone, Reggio Calabria, Bagnara Calabra, Vibo Valentia, Gioia Tauro, Napoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Salerno, Gaeta, Roma Fiumicino, Civitavecchia, Livorno, Porto Ferraio, Marina di Carrara, Viareggio, Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Milazzo, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, La Maddalena, Olbia, Messina, Catania, Augusta e Siracusa, limitatamente alla Capitaneria di Siracusa.
Per la Sicilia il decreto contiene un passaggio specifico. Le unità dei compartimenti marittimi ricadenti nella giurisdizione regionale, per la sola GSA 16, non hanno un periodo fissato direttamente nella tabella nazionale. La decorrenza del fermo sarà stabilita con provvedimento regionale, previa consultazione con la Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura. Lo stop dovrà comunque durare 30 giorni continuativi, essere compreso tra giugno e settembre ed essere uguale per tutte le unità operanti nella GSA 16.
Il decreto, però, non si limita a indicare le date. La misura si inserisce in un sistema di controllo dello sforzo di pesca, con l’indicazione delle giornate totali attribuibili alle flotte autorizzate in base alla GSA, alla classe di lunghezza fuori tutto e agli attrezzi impiegati. È questo il punto operativo più rilevante: il fermo non è soltanto un’interruzione concentrata in alcune settimane, ma diventa parte di una programmazione annuale più stringente.
Per giornata di pesca si considera un periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale l’unità si trova fuori dal porto. Il decreto precisa inoltre che lo sforzo di pesca, della durata massima di 18 ore per giorno, viene conteggiato dal momento in cui l’unità entra nella zona di sforzo fino al momento in cui ne esce. L’Amministrazione procederà alla verifica del consumo dei plafond disponibili, per evitare il superamento dei limiti previsti.
Anche le regole settimanali confermano questa impostazione. Nelle GSA 8, 9, 10 e 11 l’attività con reti a strascico a divergenti e sfogliare rapidi è consentita per un massimo di quattro giornate lavorative alla settimana. Nelle GSA 16 e 19 il limite è di cinque giornate lavorative. Nelle GSA 17 e 18, per strascico e sfogliare rapidi, l’armatore può scegliere tra un massimo di tre giornate lavorative settimanali oppure un massimo di 72 ore settimanali su un massimo di quattro giorni consecutivi. Per le reti gemelle a divergenti nelle stesse aree il limite è fissato a tre giornate lavorative settimanali.
Il provvedimento dedica attenzione anche alla pesca dei gamberi di profondità. Gli armatori delle imbarcazioni abilitate alla pesca costiera ravvicinata o di categoria superiore che praticano la cattura bersaglio di gambero rosso mediterraneo e gambero viola mediterraneo devono comunicare la scelta, per il 2026, di svolgere in via esclusiva questa attività. Per queste unità sono previste condizioni specifiche, tra cui la possibilità di effettuare il periodo di interruzione anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione e in maniera cumulativa al termine della stagione di pesca, nel rispetto delle procedure indicate dal decreto.
Un altro elemento tecnico riguarda lo scampo. Nelle GSA 9 e 11 viene stabilita una taglia minima di riferimento per la conservazione pari ad almeno 25 millimetri di lunghezza del carapace. Sotto questa soglia sono vietati cattura, detenzione a bordo, trasbordo, trasferimento, sbarco, immagazzinaggio, vendita ed esposizione da parte degli operatori della pesca professionale.
Il decreto prevede inoltre la possibilità di ulteriori interventi. In presenza di specifiche esigenze biologiche, le Regioni possono deliberare periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio. Con successivi provvedimenti potranno essere stabiliti periodi di fermo differenti, modificati i plafond, adottate ulteriori misure di contenimento dello sforzo di pesca o, ove necessario, disposte chiusure delle attività.
Non manca il profilo sociale. Per i marittimi imbarcati sulle unità interessate dal fermo, il decreto richiama l’attivazione di misure di sostegno al reddito attraverso specifici provvedimenti dei ministeri competenti. È un aspetto decisivo, perché l’interruzione temporanea obbligatoria produce effetti non solo sulla gestione delle imprese di pesca, ma anche sulla continuità reddituale degli equipaggi.
Il fermo pesca 2026 conferma quindi una fase in cui la pesca professionale italiana si muove dentro un sistema regolatorio sempre più articolato. Date, aree, attrezzi, specie bersaglio, giornate disponibili e limiti settimanali compongono un quadro che richiede attenzione operativa e capacità di programmazione.
La sfida resta quella di tenere insieme tutela delle risorse, equilibrio economico delle imprese e sostenibilità sociale delle marinerie. Il decreto interviene in questo spazio complesso, con un impianto tecnico che dovrà essere seguito con attenzione dagli operatori e applicato con coerenza dalle amministrazioni competenti.












