Da qualche tempo gira una voce che tra i codici gnostici e cristiani rinvenuti nel 1945 nei pressi di Nag Hammadi (Egitto) ci sia un frammento del Vangelo di Matteo che conterrebbe una profezia non presente nelle versioni conosciute in precedenza.
Seppure la notizia non sembra confermata da alcuni autorevoli studiosi biblici, ci sembra interessante riportare il brano evidenziando, in grassetto, le parole profetiche che, come accennato, non sono presenti nei codici più accreditati (per essere precisi in Matteo, 13, 47-50).
“Il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesci; quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi, e buttano via quello che non vale nulla (tranne le specie che saranno inserite, in un lontano futuro, in una tabella di taglie minime e che vanno portate a riva senza però poterle vendere per uso diretto alimentare degli esseri umani). Così avverrà alla fine dell’età presente. Verranno gli angeli, e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti”.
Fra i molti che hanno tentato di capire a quale tabella pensasse l’evangelista (ammesso e non concesso che sia veramente lui l’autore del vangelo e della profezia in esame) ci risultano anche alcuni ricercatori alieutici, cioè quegli studiosi che si occupano della valutazione e gestione degli stock selvatici sfruttati dalla pesca marittima.
Fra le varie ipotesi proposte, quella che sembra più ragionevole (visto il riferimento a rigettare in mare i pesci, ovvero il cd “scarto”, ed una “tabella” di riferimento) riguarda l’associazione della profezia di Matteo ad una regolamentazione della Unione Europea (UE) riportata dai più come “Obbligo di sbarco” (o Landing obligation, LO), ma che più propriamente rappresenta un “Divieto di scarto” (Discard ban”, di seguito DB).
Per completezza di informazione, il DB si riferisce a diverse tipologie di pesca professionale/commerciale condotte dai pescherecci europei nelle acque “unionali”, cioè di competenza della UE, quindi sia Atlantico che Mediterraneo, ma, per semplicità, di seguito ci si riferirà alla pesca a strascico marittima italiana (se non altrimenti specificato).
Se l’associazione profezia – DB è abbastanza plausibile e comprensibile, di gran lunga più difficile risulta spiegare cosa il DB imponga ai pescatori e quali siano state le logiche che hanno indotto la UE a sviluppare questo strumento gestionale (ovvero, la sua genesi).
Infatti, già nella definizione del DB troviamo eterogeneità di vedute ed interpretazioni spesso alquanto creative. Le scelte più frequentemente incontrate sono “Non è più permesso rigettare in mare certe catture di pesci” o “Divieto di rigettare in mare pesci morti” (laconiche) oppure “Dal 2016 e progressivamente fino al 2019 tutte le specie oggetto di pesca nel Mediterraneo per cui è prevista una taglia minima non potranno più essere rigettate a mare, ma dovranno essere obbligatoriamente sbarcate, contabilizzate e, se non hanno le caratteristiche di taglia opportune per essere destinate al consumo alimentare, dovranno essere utilizzate per altri scopi come ad esempio concimi, farine di pesce, mangimi per animali.” (più esauriente).
Forse per eccesso di sintesi, le definizioni di cui prima sono perlomeno incomplete e reticenti dato che sarebbe più corretto scrivere, limitandoci, sempre per semplicità, alla pesca a strascico Italiana (per la quale non esistono le quote di cattura come in Atlantico) quanto segue:
“I pescatori commerciali che utilizzano alcuni tipi di attrezzi da pesca (fra cui lo strascico), durante le operazioni di pesca in mare, debbono trattenere a bordo, mescolandole fra loro, e stivare separatamente dalla cattura consentita, tutti i sotto taglia delle specie (pesci, crostacei e molluschi) incluse in una tabella a meno che gli esemplari in oggetto non abbiano una certificata elevata probabilità di sopravvivenza dopo essere rigettati, siano danneggiati o pericolosi per l’uomo o siano stati morsicati da un predatore e a meno che il motopesca non gode delle varie esenzioni previste dal DB (per esempio, il cd de minimis). Ovviamente, il DB non vale per le specie già proibite o protette (per esempio, come i mammiferi marini) che vanno rigettati a mare qualunque sia il loro stato vitale. I pescatori debbono altresì catalogare, misurare e sbarcare al di fuori del mercato ittico tutto il materiale sottostante al DB (che non può essere venduto per uso diretto alimentare umano, ma per fini alternativi tipo come esca e olio o farina di pesce) in appositi siti indicati dai comuni dove il peschereccio è registrato. I comuni debbono altresì individuare appositi siti di stoccaggio dove tenere il prodotto in attesa di un suo uso alternativo o smaltimento”.
Secondo le ordinanze delle Capitanerie riferite allo “sbarco sottomisura” (o anche “specie ittiche di taglia inferiore a quella di riferimento” o “soggette a taglia minima”), i pescatori debbono registrare e trasmettere i dati relativi alla cattura DB compilando i log-book (cartacei o elettronici) o trasmettendo la notula alla Capitaneria di Competenza.
Di contro, sulle motivazioni alla base della genesi del DB sembra ci sia un più ampio accordo sintetizzabile in: “individuare uno strumento gestionale per recidere alla base la non più accettabile pratica del rigetto a mare di organismi marini presupposti morti di piccola taglia dopo che gli stessi siano stati catturati (lo scarto o discard), in particolare se appartengono a specie pregiate”. Tradotto in termini potabili, il DB vuole creare tanti impedimenti e scocciature ai pescatori tali da indurre gli stessi ad evitare di pescare nelle nursery (lì dove stanno concentrati i piccolini) o a non fare i furbastri coprendo le maglie regolamentari dei sacchi (adesso 40mm quadrate o 50mm diagonali) con pezzami di rete a maglie più fitte (di solito chiamate “foderoni”).
Per un ricercatore alieutico classico (come chi scrive la presenta nota) che si è formato studiando i testi di grandi maestri (quali Beverton, Chapman, Gulland, Holt, Ricker, Robson e tanti altri) che invitavano ad assumere il paradigma di una pesca razionale (oggi si preferisce “sostenibile”) per dare indicazioni gestionali ai governi, il DB appare irrazionale, incomprensibile, enigmatico, farraginoso, inefficace, anti economico ed iniquo.
Appare irrazionale per due essenziali motivi.
Il primo, contingente, è che il DB sta chiedendo ai pescatori commerciali di mantenere a bordo e sbarcare a terra i sotto taglia di alcune specie pregiate che, secondo i precedenti regolamenti, andavano rigettati in mare (Figura 1), ma che notoriamente i pescatori trattenevano e vendevano in grande copia ai mercati, più o meno sottobanco. A meno di non inviare i carabinieri o installare le telecamere a bordo dei pescherecci (al momento non obbligatori), non è dato sapere su che basi congetturali si possa ipotizzare che il DB venga rispettato quando, per decenni, non si è riusciti a fare rispettare i precedenti e più semplici regolamenti ed impedire la vendita sottobanco del cd black fish (ed il corrispondente consumo della famosa frittura di paranza nei ristoranti).
Figura 1 – Un’immagine emblematica del problema scarto. Vicino agli stivali del pescatore e nel canestro con la cattura ritenuta e da sbarcare. A sinistra lo scarto viene rigettato in mare secondo il classico approccio. Il Discard ban prevede che i sotto taglia ormai morti di alcune specie nello “scarto” siano sbarcate ma senza poterle vendere per il consumo diretto umano. Da: European Fisheries Control Agency – EFCA (2020).
Il secondo aspetto di irrazionalità, anche se più potenziale, è che il DB dice ai pescatori (sempre commerciali) che i sotto taglia sbarcati non possono essere venduti per uso alimentare diretto per gli esseri umani; tuttavia, il DB non esclude, a priori, una futura utilizzazione a fini economici per altri scopi (anche se non mi è chiaro a chi spetterebbero i ricavi).
L’intenzione di non gettare nella pubblica discarica i sotto taglia sbarcati a seguito dell’implementazione del DB può apparire lodevole, ma è foriera di sventura. Per riportare un esempio paradossale, se qualcuno scoprisse come estrarre un’essenza per costosi profumi o un medicamento importante dai piccoli di naselli e triglie e se i ricavi andassero anche in parte ai pescatori, si potrebbe scatenare una nuova corsa all’oro: i pescatori preferirebbero certamente rastrellare le nursery lasciando a mare i sovra taglia divenuti non più remunerativi. Vi sembra fantascienza? L’idea dei cosmetici si trova in alcune guide del DB per i pescatori.
I punti di cui prima vano intesi salvo buon fine nel senso che prima occorrerebbe capire bene come funziona il DB nei dettagli operativi. Non è questa la sede per una disamina delle varie eccezioni e deroghe che si incontrano leggendo la pletora dei vari documenti ufficiali (fra i più recenti EU 2019/1241 ed EU 2020/4) e le innumerevoli pubblicazioni scientifiche, anche divulgative, che cercano di chiarire (e spiegare ai pescatori) i vari interrogativi; per esempio, quale sia la % di sopravvivenza dei sotto taglia rigettati in mare tale da poter escludere la data specie dal DB e riportarla alle regole precedenti (ovvero, siccome sopravvivono alla cattura si rigettino in mare e non si provi a sbarcarli per la vendita, sic!).
Il lettore interessato potrà consultare in primis alcuni dei testi riportati di seguito nella bibliografia essenziale, fra cui un volume molto interessante (di ca 500 pagine!), ma lo stesso potrebbe pensare che chi scrive sia animato da immotivata avversità al DB e rancoroso atteggiamento verso l’attuale management della pesca italiana.
Potrebbe anche essere, ma inviterei lo steso lettore a considerare alcuni campanelli di allarme, per esempio l’iter attuativo del DB.
In nuce, la normativa DB prende la sua forma, quasi definitiva, nella prima decade del 2000 (articolo 15, regolamento n. 1380/2013). Quindi, in pompa magna, viene annunciata la sua implementazione (limitandoci sempre allo strascico mediterraneo) nel gennaio 2017. La data era ritenuta così certa che varie Capitanerie di Porto / Guardia costiera italiane emisero apposite ordinanze.
I poveri pescatori rimasero atterriti dalle sanzioni previste dalle ordinanze, ma solo temporaneamente, perché nulla accadde sia nel 2017 sia nel 2018. Il DB è infatti entrato finalmente in vigore nel gennaio (o giugno secondo altre fonti) 2019 (EU 2019/124). Quali sono state le motivazioni di 2 anni di deroga per una misura considerata rilevantissima ai fini della protezione degli stock e degli ecosistemi marini? Ai posteri l’ardua sentenza.
Comunque, come nel 2017, le Capitanerie / Guardie costiere hanno diligentemente emanato le ordinanze che peraltro dovevano essere integrate dall’individuazione dei siti di sbarco e stoccaggio della cattura sottoposta a DB da parte dei comuni dove insisteva l’attività di pesca (ma almeno a Mazara del Vallo, nessun sito è stato ancora identificato).
Dopo avere affrontato, necessariamente in sintesi, gli aspetti irrazionali del DB, ci limitiamo ad evidenziarne l’iniquità. Infatti, se il principio di “dissuadere in ogni modo, anche con misure draconiane ed anti economiche (ammesso che i pescatori riescano a vendere il materiale DB, il prezzo sarà molto basso), la cattura dei sotto taglia di alcune specie” fosse ritenuto imprescindibile, non disponibile e non negoziabile, allora non si capisce perché sia stata necessaria una rettifica per includere anche la pesca ricreativa; la rettifica però appare come la classica pezza peggio del buco perché non si capisce se l’eventuale cattura DB debba essere considerata nel cd bag limit (5 kg o 1 esemplare di peso maggiore). Inoltre, il DB non vale per tutti gli attrezzi (le nasse e le trappole in genere, per esempio, non sono comprese). La cosa però più dirimente per i Mediterranei europei è che non siano state attivate pressioni diplomatiche perché il DB fosse anche adottato dai paesi non appartenenti alla UE. Infatti, i pescherecci nord africani (che non sono vincolati dalla UE) continuano a pescare e commercializzare i sotto taglia in gran copia, anche sulle zone di pesca (fishing grounds) frequentati dagli italiani e recentemente addirittura anche entro le acque territoriali italiane (12 miglia dalla costa).
A questo punto non vorrei aver abusato troppo dell’attenzione dei lettori che potrebbero anche pensare giustamente “vabbè! Ormai il DB è in atto, almeno vediamo che effetti ha prodotto prima di criticarlo; magari ha funzionato egregiamente in barba ai criticoni come chi ha scritto questa nota”.
Ed infatti, con il capo sparso di cenere, è l’atteggiamento mentale che mi sono posto cominciando a cercare in rete digitando “Landing obligation 2020” anche contando sul cd Omnibus Regulation (EU n° 2015/812) che impone agli stati membri l’invio di rapporti annuali sull’implementazione del DB. La rete ha restituito numerosi interventi (principalmente finalizzati a spiegare ai pescatori atlantici come comportarsi con il DB), ma più che sui risultati positivi (?) sugli stock o sulla pesca (che non ho trovato), ciò che mi ha particolarmente colpito è stato un documento che lamenta il vasto grado di non rispetto del DB in Atlantico.
Allora, ho ripetuto la stessa ricerca in italiano (“Obbligo di sbarco 2020). Stavolta. I risultati sono stati molto pochi e spesso confusi con il problema dei migranti, ma anche in questo non sono stato capace di cavare il classico gambero dal buco. Le uniche cose potenzialmente interessanti sono i riferimenti a relazioni di valutazione della conformità sull’attuazione dell’obbligo di sbarco (prodotti dalla Agenzia europea di controllo della pesca, EFCA) e ad un programma denominato “Synthesis of the Landing Obligation Measures and Discard Rates for the Mediterranean and the Black Sea” (trovato sul sito dello STECF), che però, non sono riuscito a trovare (l’EFCA richiede il riconoscimento di un captcha illeggibile e il programma STECF si è concluso in agosto 2020). In compenso, il collega STECF ha inviato due rapporti concernenti l’applicazione del DB dove però appare pochissimo sull’Italia.
Insomma, per farla breve, probabilmente per mia incapacità nella ricerca, non sono riuscito a trovare nessuno studio sull’impatto reale del DB sulla valutazione sugli stock o sulla performance della pesca a strascico italiana, alla luce di 2 anni di attivazione.
Insomma, sembra che il DB sia scomparso dai radar dei pescherecci cosa che mi ha fatto pensare ad un famoso thriller poliziesco, scritto da Earl Derr Biggers, che ha ispirato il titolo di questa nota.
Eppure la verifica del DB è cruciale per il futuro della pesca non solo italiana ma anche Mediterranea. Infatti, per decenni, nel formulare le indicazioni gestionali si è cercato di seguire il paradigma Atlantico “Lasciate che i pesci si riproducano almeno una volta prima di catturarli”, quindi si fissava la taglia minima commerciabile in prossimità di quella coincidente con la maturità sessuale ritenendo non rilevante la protezione degli adulti. Non a caso, nel DB la UE ha cambiato la classica dizione di taglia minima allo sbarco (MLS, minimum landing size) in taglia minima di riferimento per la conservazione (MCRS, minimum conservation reference size), un termine però fuorviante perché per molte specie l’attuale MCRS è lo stesso del MLS e, per molte specie, di gran lunga inferiore all’effettiva taglia di maturità (per esempio, i 20 cm per il nasello sono molto lontani dalla taglia di maturità che il pesce raggiunge a partire dai 30 – 35 cm di lunghezza totale).
Ma il Mediterraneo non è l’Atlantico ed i suoi stock forse richiedono un trattamento diverso che vede una protezione a due fronti: non solo vanno protetti i neonati (le reclute), ma anche lo stock riproduttore. Per il nasello mediterraneo, per esempio, gli sviluppi della pesca con gli attrezzi fissi di fondo (fra cui i long lines o palangari) che hanno determinato un calo impressionante dei riproduttori e di conseguenza anche delle reclute sembra supportare più il secondo che il primo paradigma (Figura 2).
a) – Il caso dell’Atlantico Settentrionale
Fase di sfruttamento
b) – Il caso del Mediterraneo
Fase di sfruttamento
Figura 2 – I due paradigmi gestionali a confronto. Accettare il caso Mediterraneo implicherebbe concentrare lo sforzo di pesca sui giovanili proteggendo sia le reclute che i grandi riproduttori. Da Ragonese et al. (2006)
I lettori comunque non si preoccupino; ho inviato a varie istituzioni scientifiche della FAO (i cd progetti regionali Adriamed, Copemed, Eastmed e MedSudMed) ed europee (MEDAC e STECF) la richiesta di avere qualche informazione.
Quindi, come nei migliori serial gialli, la suspense rimarrà ancora un po’ nei lettori (ovvero “to be continued”).
Sergio Ragonese
Ricercatore alieutico presso la sede di Mazara del Vallo dell’IRBIM – CNR.
Bibliografia essenziale
Biggers Derr Earl 1993 Charlie Chan e il pappagallo cinese. Newton, 126 pagine.
Capitaneria Di Porto – Guardia Costiera di Mazara del Vallo (2020) “Obbligo di comunicazione di ingresso/uscita unità da pesca e comunicazione preventiva di sbarco sottomisura nel Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo. Ordinanza:
European Fisheries Control Agency – EFCA (2020) Evaluation suggests non-compliance with the Landing Obligations in certain fisheries in the North Sea and North Western Waters. https://www.efca.europa.eu/en/content/pressroom/evaluation-suggests-non-compliance-landing-obligations-certain-fisheries-north-sea
Fortuna G. (2020) Obbligo di sbarco: da EUMOFA i consigli su come utilizzare catture indesiderate. https://www.pesceinrete.com/obbligo-di-sbarco-da-eumofa-i-consigli-su-come-utilizzare-catture-indesiderate/
Harvey C. (2019) What is the Landing Obligation? https://marinedevelopments.blog.gov.uk/2019/01/11/what-is-the-landing-obligation-discards-ban/
Jereb, P., Cannizzaro L., Norrito, G. & S. Ragonese (2016a) L’invito a rivedere l’obbligo di sbarco della cattura che verrebbe rigettata a mare, nella realtà della pesca a strascico siciliana. L’Armatore (giugno-luglio 2016, parte I, ottobre-novembre 2016 parte II, gennaio-febbraio 2017 parte III): 22 pp.
Ragonese, S., Abella, A., Fiorentino, F. & Spedicato, M.T. (2006) Methods for estimating the instantaneous rate of natural mortality (M) in fisheries science with particular reference to the Mediterranean. Biologia Marina Mediterranea, 13(3): 155 p. [anche in Italiano]
Ragonese S., P. Jereb, L. Cannizzaro & G. Norrito (2018) Hanno ucciso la pesca italiana! Chi sia stato non si sa! Forse è stato l’uomo ragno, forse la pubblicità … NTR-ITPP, sr88: 59 pp
Ragonese S. (2020) Il setaccio magico della vestale Tuccia, ovvero perché i naselli sottotaglia non sfuggono dalle maglie regolamentari montate nei sacchi delle reti a strascico italiane. Notiziario s.i.b.m. – Organo ufficiale della Società Italiana di Biologia Marina, Giugno 2020, N° 77: 18 – 28.
Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) Evaluation of Member States’ Annual Reports on the Landing Obligation (for 2019) (STECF-Adhoc-20-02). Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, EUR 28359 EN, ISBN 978- 92-76-22417-4, doi:10.2760/304431, JRC121918
Uhlmann S.S., C. Ulrich & S.J. Kennelly (eds.) (2019) The European Landing Obligation – Reducing Discards in Complex, Multi-Species and Multi-Jurisdictional Fisheries. Springer, 438 pp. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03308-8