Il controllo della pesca italiana entra in una fase più rigorosa e più moderna. Con il decreto che aggiorna le specifiche tecniche e operative del sistema VMS (Vessel Monitoring System), il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste rimette mano a uno degli strumenti chiave del monitoraggio della flotta, adeguandolo al nuovo quadro europeo e aprendo, in casi precisi, anche all’uso di tecnologie diverse dal solo satellite. Non è un ritocco formale. È un intervento che incide sulla vita concreta delle imprese di pesca, sull’organizzazione delle uscite in mare e sulla conformità degli apparati installati a bordo.
Il cuore del provvedimento è chiaro: tutte le unità da pesca con lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, ovunque operino, devono essere dotate di un apparato di controllo satellitare oppure di un sistema ibrido con modulo satellitare obbligatorio, conforme alle nuove specifiche tecniche. Per la pesca costiera locale entro le 12 miglia dalla costa viene però introdotta una possibilità diversa: si può utilizzare un apparato che trasmette esclusivamente su rete mobile terrestre, ma solo se è davvero in grado di garantire la frequenza di invio prevista. Se questa condizione non è assicurata, l’obbligo torna a stringersi sull’apparato satellitare o ibrido.
È qui che il decreto mostra la sua vera impostazione. Non abbassa il livello del controllo, ma aggiorna il modo in cui quel controllo può essere garantito. Le nuove specifiche precisano infatti che la trasmissione dei dati può avvenire tramite connessione satellitare oppure, ove possibile, tramite rete mobile terrestre o altra tecnologia equivalente, purché restino intatti i requisiti essenziali: continuità del servizio, regolarità dell’invio, integrità del dato, autenticità delle informazioni. In sostanza, cambia l’approccio tecnico, non la severità del sistema.
Uno dei passaggi più delicati riguarda la frequenza delle comunicazioni. In via generale, i dati VMS devono essere trasmessi almeno una volta ogni due ore. Ma il ritmo si fa molto più serrato quando l’unità opera in aree sensibili: dentro le zone di restrizione della pesca, o entro 5 miglia nautiche da queste zone, la trasmissione deve avvenire almeno ogni 30 minuti. E c’è una seconda scadenza già scritta nero su bianco: dal 10 luglio 2027 la regola generale diventerà proprio quella dei 30 minuti. Solo in alcuni casi limitati si potrà trasmettere ogni 60 minuti, e cioè quando l’unità opera oltre le 12 miglia dalla costa nazionale e non si trova all’interno o in prossimità di zone soggette a restrizioni.
Per chi lavora in mare, questo significa una cosa molto concreta: il VMS non potrà più essere considerato un adempimento tecnico da dare per scontato. Diventa invece un elemento centrale della piena operatività dell’unità. Anche perché il decreto richiama in modo puntuale le responsabilità del comandante, che deve assicurarsi che il dispositivo sia attivato prima dell’inizio del viaggio, resti in funzione per tutta la sua durata, sia costantemente alimentato e monitorato, non venga disattivato manualmente e non subisca manomissioni, alterazioni o interferenze capaci di compromettere la correttezza dei dati trasmessi. La disattivazione è ammessa soltanto mentre l’unità si trova in porto o in un luogo di sbarco, e comunque previa notifica alle autorità competenti.
Anche sotto il profilo tecnico il decreto alza l’asticella. L’apparato di bordo deve essere di tipo embedded, con protezione IP67 o superiore, dotato di ricevitore GPS a più canali, sistema di temporizzazione, batterie di backup con almeno 12 ore di autonomia, memoria per registrare la posizione del peschereccio con frequenza almeno ogni 10 minuti e capacità di archiviare almeno le ultime 200 posizioni non trasmesse. Se il collegamento con il centro di controllo si interrompe, quei dati non possono andare persi: devono essere conservati e inoltrati immediatamente una volta ristabilita la comunicazione.
Il punto, però, è che il nuovo VMS non serve soltanto a dire dove si trova un peschereccio. Le specifiche allegate al decreto descrivono un sistema capace di produrre rapporti di navigazione, emergenza, alert, infrazione e controllo. In pratica, l’apparato deve essere in grado di segnalare perdita del segnale GPS, assenza di alimentazione, manomissione, spegnimento del dispositivo, stato “in porto”, attività di navigazione, presunta attività di pesca, presenza in aree interdette o in acque sottoposte ad altra giurisdizione. È la fotografia di un modello di sorveglianza molto più continuo e strutturato rispetto al passato, dove la localizzazione si intreccia con la lettura del comportamento operativo dell’unità.
Per armatori e marinerie, quindi, la questione non è soltanto normativa. È anche economica, organizzativa e tecnica. Occorrerà capire se l’apparato già installato è davvero idoneo rispetto all’attività svolta, se la frequenza di trasmissione richiesta è effettivamente garantita, se la documentazione tecnica è aggiornata e se le condizioni operative dell’unità consentono di rientrare nei casi in cui è ammesso l’utilizzo della rete mobile terrestre. Il decreto, da questo punto di vista, sposta il baricentro dalla semplice presenza dell’apparato alla sua concreta affidabilità.
Non manca, comunque, un elemento di continuità. Le unità già dotate di un sistema ACS alla data di entrata in vigore del decreto non sono tenute a modificare o integrare l’apparato installato, che continua a essere considerato conforme alle specifiche della disciplina precedente. Ma la finestra temporale è definita: il periodo di transizione scade il 31 agosto 2026. Questo significa che per molte imprese il tempo per verificare la propria posizione non è infinito, e che l’adeguamento non va letto come un problema da rinviare.
C’è infine un altro dettaglio che interessa direttamente una parte della flotta. Le unità dotate di apparati ACM o ACI senza modulo satellitare, nei casi consentiti dal decreto, sono esentate dall’obbligo del dispositivo S.O.S. previsto dalle specifiche tecniche. Anche questo conferma che il provvedimento non procede in modo cieco o uniforme, ma prova a differenziare le soluzioni in base alle caratteristiche operative delle unità e al tipo di tecnologia effettivamente impiegata.
In definitiva, il decreto sul VMS non introduce solo nuove specifiche. Introduce un nuovo livello di precisione richiesto alla flotta. Le regole si fanno più dettagliate, le trasmissioni più frequenti, i margini di tolleranza più stretti. Per il settore della pesca il messaggio è semplice: non basta più avere un apparato a bordo. Bisogna essere certi che sia conforme, affidabile e adatto al tipo di attività svolta. Perché il controllo elettronico, da ora in avanti, peserà ancora di più sulla quotidianità del lavoro in mare.












