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Home Approfondimenti

OP: organizzazioni di produttori

Mariella Ballatore by Mariella Ballatore
5 Novembre 2018
in Approfondimenti
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Le organizzazioni di produttori (OP) sono costituite da pescatori o acquacoltori che si associano liberamente per adottare misure atte a garantire le migliori condizioni di commercializzazione

per i loro prodotti. Le OP costituiscono un elemento fondamentale dell’organizzazione del mercato dei prodotti ittici perché è proprio attraverso le OP che l’industria cerca di organizzare e di stabilizzare il mercato.
Il vantaggio principale di queste organizzazioni è di consentire agli stessi produttori di adeguare la produzione alla domanda del mercato. La Comunità ha incoraggiato la loro creazione sin dagli esordi della politica comune della pesca nel 1970. Le OP devono soddisfare una serie di requisiti per essere riconosciute dai rispettivi Stati membri, segnatamente:
– devono rappresentare una proporzione minima dell’attività economica nella zona che intendono coprire;
– non devono operare alcuna discriminazione sulla base della nazionalità o dell’ubicazione geografica dei potenziali aderenti;
– devono soddisfare le condizioni legali richieste dallo Stato membro interessato.

Per essere rappresentativa, l’organizzazione deve contare tra i propri affiliati una percentuale minima dei pescherecci che operano nella zona o garantire che una quantità minima della produzione dei propri aderenti venga venduta nella medesima zona.
Gli Stati membri possono contribuire finanziariamente all’istituzione e alla gestione delle OP. A questo scopo possono essere ottenuti anche contributi della Comunità, ma l’obiettivo a lungo termine è che tali organizzazioni si rendano autosufficienti.
A causa del carattere imprevedibile della pesca, è inevitabile che vi sia un certo squilibrio tra l’offerta e la domanda. La Comunità ha messo a punto dei meccanismi per ridurre gli effetti più deleteri di tali fluttuazioni. Per alcune delle specie che rivestono importanza per l’industria comunitaria della pesca, il Consiglio dei ministri ha stabilito prezzi di orientamento, che possono essere presi come riferimento dalla Commissione per la fissazione dei prezzi di ritiro. Le OP possono applicare questi prezzi ritirando dal mercato i prodotti ittici per assicurare un reddito minimo ai pescatori quando i prezzi di mercato calano. A seconda del tipo di prodotto, i membri ricevono un’indennità dalle rispettive OP, che a loro volta si rivalgono sulla Comunità.
Per poter beneficiare della compensazione finanziaria, i prodotti ritirati devono essere conformi ai criteri qualitativi legali. I ritiri devono inoltre essere limitati ad eccedenze di produzione occasionali. Il livello della compensazione è inversamente proporzionale ai quantitativi di pesce ritirato: quanto maggiore è il volume ritirato dal mercato, tanto più basso è il compenso erogato.
I prodotti ritirati dal mercato non sono automaticamente distrutti. Le OP possono prendere misure diverse per evitare che il pesce venga sprecato: possono ad esempio venderlo per produrre mangimi o immagazzinarlo per reimmetterlo sul mercato non appena si verificherà una ripresa della domanda.
Tra queste misure rientrano le operazioni di riporto, che prevedono la trasformazione e l’immagazzinamento di alcune specie a determinate condizioni. È stato istituito anche un regime di aiuto per compensare i pescatori di tonno in caso di crollo del mercato; in virtù di tale regime, i pescatori non beneficiano dell’acquisto all’intervento, ma sono compensati per la perdita di reddito qualora i prezzi di mercato scendano al di sotto di un certo livello.
Come già osservato, i membri delle OP devono rispettare una serie di norme. I membri devono vendere i loro prodotti esclusivamente tramite l’organizzazione, concentrando così l’offerta.
Poiché gli operatori non aderenti potrebbero danneggiare il mercato astenendosi dall’adeguare gli sbarchi alla domanda, le OP possono chiedere che l’applicazione del loro regime venga estesa a tutti i pescatori. Anche i non affiliati possono pertanto essere tenuti a rispettare, in una zona e in un periodo determinati, le medesime restrizioni cui sono soggetti i membri delle OP.

Nuovi requisiti
La riforma dell’OCM adottata nel 1999 (Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura) ha rafforzato il ruolo delle organizzazioni di produttori. Dal momento che le OP si trovano in una posizione strategica fra la produzione e il mercato, esse possono attuare misure per una gestione razionale delle risorse, aggiungere valore ai prodotti ittici e contribuire alla stabilità del mercato. Conferire maggiore responsabilità alle OP ai fini dell’autoregolamentazione nella gestione delle risorse disponibili contribuisce a garantire un migliore soddisfacimento dei requisiti del mercato e una minore pressione sugli stock.
L’obiettivo è evitare la cattura di pesci per i quali la domanda sia scarsa o addirittura inesistente, incoraggiando la pianificazione delle attività di pesca. Per conservare gli stock ittici e rimanere competitivi, i produttori devono anticipare le esigenze del mercato in termini non solo di quantità, ma anche di regolarità dell’offerta. In base al nuovo regolamento, le OP devono elaborare e attuare ogni anno programmi operativi che indichino le misure per adeguare le catture alle esigenze del mercato. Ciò riguarda non solo il pesce catturato in mare, ma anche i prodotti dell’acquacoltura.
In accordo con i propri membri, le OP possono distribuire le attività di pesca dei loro pescherecci nel tempo. Ciò evita la corsa ai contingenti e consente ai produttori di distribuire gli sbarchi nel corso dell’anno, evitando drastiche riduzioni dei prezzi e garantendo al mercato un’offerta più stabile. Un maggior numero di sbarchi regolari di qualità andrà a beneficio dei produttori in termini di prezzi, dei commercianti in termini di offerta e dei consumatori in termini di valore monetario.
Ogni Stato membro deve garantire che le OP presenti nel proprio territorio operino nel rispetto delle regole. Le OP inadempienti potrebbero perdere l’accesso al sostegno finanziario. Non si prevede comunque il delinearsi di problemi in quanto queste misure mirano a rafforzare il ruolo delle OP e gli strumenti a loro disposizione. Inoltre, il processo di consultazione ha dimostrato che alcune delle misure previste dalla riforma erano già state attuate da una serie di OP comunitarie.

Aiuto per l’adeguamento
Il sostegno finanziario è concesso per un periodo di cinque anni al fine di consentire alle OP di soddisfare i nuovi obblighi. Le OP i cui membri catturano specie selvatiche possono ottenere un aiuto correlato al numero di pescherecci membri, calcolato in modo digressivo, con un massimale limitato a 500 pescherecci. Inoltre, possono ricevere un importo fisso di 500 euro per specie, gestito dall’OP. fino a dieci specie in tutto. Sono ammissibili le specie che rappresentano una quota significativa degli sbarchi dei membri dell’OP e per le quali è stato elaborato un piano delle catture.
Un’OP con 30 pescherecci membri, ad esempio, potrebbe ricevere 600 euro per peschereccio membro (18 000 euro) l’anno per i primi tre anni e 300 euro per peschereccio membro (9 000 euro) per gli altri anni, oltre all’importo fisso per specie.
Per le OP i cui membri siano acquacoltori, l’aiuto sarà calcolato in relazione al livello di rappresentatività nell’OP.
Il regolamento contiene inoltre una disposizione in virtù della quale gli Stati membri possono concedere aiuti addizionali alle organizzazioni di produttori che, nell’ambito di programmi operativi, elaborino misure intese al miglioramento dell’organizzazione e del funzionamento della commercializzazione del pesce, nonché misure atte a garantire un migliore equilibrio della domanda e dell’offerta, in base al regolamento sulle modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca.
L’importanza delle organizzazioni di produttori varia da un paese all’altro. In alcuni Stati membri, le OP intervengono quotidianamente nella gestione dei contingenti. Situate strategicamente fra la produzione e il mercato, le OP sono potenzialmente in grado di svolgere un ruolo più importante in futuro.
Un maggiore adesione dei pescatori nelle organizzazioni di produttori e una più stretta cooperazione fra queste e altri operatori presenti sul mercato dovrebbero rendere più efficace la gestione del mercato dei prodotti della pesca a vantaggio di tutti gli interessati.

Piani di miglioramento della qualità
Questo meccanismo è finalizzato ad incoraggiare le organizzazioni di produttori a migliorare la qualità dei loro prodotti. Gli Stati membri possono accordare un riconoscimento specifico a quelle organizzazioni che presentano un piano in questo senso.
Le organizzazioni di produttori che intraprendono iniziative per migliorare la qualità dei loro prodotti possono chiedere alle rispettive autorità nazionali il riconoscimento specifico trasmettendo le informazioni seguenti:
– elenco dei prodotti oggetto del piano per il miglioramento della qualità;
– sintesi degli studi preliminari realizzati per valutare le carenze del sistema esistente insieme ai miglioramenti proposti;
– spiegazione del modo in cui il piano favorirebbe un sostanziale miglioramento della qualità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura nella catena di produzione;
– descrizione delle misure da applicare in ciascuna fase;
– sistema permanente di valutazione e controllo;
– previsioni di bilancio.

Esempi di metodi utilizzati per migliorare la qualità nell’Unione comprendono periodi più brevi in mare, minori quantità di casse per pesci, miglior uso di imballaggi con ghiaccio e minore movimentazione nella catena di produzione.
L’assistenza finanziaria comunitaria a titolo del Fondo strutturale per la pesca, lo Strumento finanziario di orientamento per la pesca o SFOP, è concessa per l’elaborazione e l’attuazione di un piano di miglioramento della qualità. In base al programma nazionale di ciascuno Stato membro, l’aiuto può essere accordato per un periodo di tre anni a seguito del riconoscimento formale dell’organizzazione di produttori. Per il primo, il secondo e il terzo anno, l’aiuto non può superare rispettivamente il 60%, il 50% o il 40% delle spese sostenute dall’OP ai fini dell’attuazione del proprio piano. I costi ammissibili sono stabiliti sulla base dei documenti commerciali e contabili di supporto e possono riguardare le seguenti spese:
– studi preliminari, elaborazione e modifica del piano;
– spese per il personale (salari e stipendi, costi per la formazione, oneri della previdenza sociale e spese di viaggio), e onorari per i servizi tecnici e consulenza;
– corrispondenza e telecomunicazioni;
– attrezzature d’ufficio e ammortamento o spesa o leasing di tali attrezzature;
– misure per informare i membri delle tecniche e delle competenze per il miglioramento della qualità dei prodotti;
– messa a punto e attuazione di un sistema per controllare il rispetto delle decisioni adottate dall’organizzazione per la realizzazione del piano di miglioramento della qualità.

Organizzazioni interprofessionali
Tradizionalmente, le divisioni fra le diverse attività del settore della pesca hanno indebolito il comparto. Ma gli atteggiamenti iniziano a cambiare. Come per altre aree, l’industria dovrebbe essere in grado di creare organizzazioni interprofessionali al fine di promuovere progetti di partenariato di reciproco interesse. A tal fine, è prevista una deroga alle regole comunitarie in materia di concorrenza. Pertanto, nel rispetto di talune condizioni, sono consentiti gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore della pesca. Ad esempio, i rappresentanti delle attività di cattura, commercio e trasformazione di regioni diverse possono cooperare ai fini dell’attuazione di misure che vadano a vantaggio dell’intero comparto. Tali misure potrebbero essere finalizzate a:
– migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
– contribuire ad un più adeguato coordinamento dell’immissione sul mercato dei prodotti della pesca, in particolare attraverso ricerche o studi di mercato;
– elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
– promuovere la valorizzazione dei prodotti della pesca;
– diffondere le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per adeguare la produzione, in particolare in termini di qualità e sostenibilità ambientale, con più attenzione alle esigenze del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori;
– introdurre metodi e strumenti allo scopo di migliorare la qualità dei prodotti;
– valorizzare e tutelare le etichette di qualità e le indicazioni geografiche;
– promuovere metodi di produzione più rispettosi dell’ambiente;
– definire, per quanto riguarda la cattura e la commercializzazione dei prodotti della pesca, regole più restrittive delle normative comunitarie o nazionali.

La maggior parte delle suddette attività cooperative sono ammissibili al finanziamento a titolo dei Fondi strutturali.

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Mariella Ballatore

Co-founder e Direttrice di redazione. Pubblicista dal 2006 racconta il mondo da oltre un trentennio attraverso giornali, televisione e radio. Come conoscitrice del settore pesca e acquacoltura è stata più volte invitata a moderare e relazionare in convegni organizzati tra gli altri dalla Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio nazionale dell’Apostolato del Mare, AquaFarm, Blue Sea Land.

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