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Home Pesca

Pubblicato il decreto che stabilisce la denominazione delle specie ittiche di interesse commerciale

Mariella Ballatore by Mariella Ballatore
16 Novembre 2017
in Pesca

Pubblicato sulla GU del 14 novembre scorso il decreto che stabilisce la denominazione delle specie ittiche di interesse commerciale, adempiendo agli obblighi unionali previsti dall’art. 37 “Denominazione commerciale” del Reg.(UE) n. 1379/2013.

Viene abrogato così il decreto ministeriale del 31 gennaio 2008 contenente l’elenco delle denominazioni provvisorie in lingua delle specie ittiche di interesse commerciali.

Art. 1 – Alle specie ittiche indicate nell’ allegato 1 sono attribuite le «denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale» individuate nello stesso elenco. L’allegato 1 abroga e sostituisce l’elenco allegato al decreto ministeriale del 31 gennaio 2008, come modificato dal decreto ministeriale del 5 marzo 2010 e dal decreto ministeriale del 23 dicembre 2010.

Art. 2 – Le disposizioni di cui all’art. 1 hanno efficacia a decorrere dal 365° giorno successivo alla data dell’entrata in vigore del presente decreto (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Entro tale termine gli operatori della filiera provvedono ad adottare le «denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale» di cui all’allegato 1.

Art. 3 – La vendita dei prodotti, esposti in imballaggi preconfezionati in data precedente all’entrata in vigore del presente decreto, recanti «denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale» conformi al decreto del 31 gennaio 2008, è consentita fino all’esaurimento delle scorte.

Art. 4 – L’elenco di cui all’allegato 1 al presente decreto si applica alle specie ittiche d’interesse commerciale, fatti salvi i divieti di pesca, raccolta, sbarco, commercializzazione e trasformazione sanciti da normative e convezioni internazionali, europee e nazionali vigenti.

Art. 5 – Per la denominazione scientifica delle specie ittiche presenti in allegato 1, sono altresì conformi le denominazioni indicate, quali sinonimi, nel sistema di informazione FishBase e nel database ASFIS, individuati dall’art. 37, par. 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1379/2013 citato in premessa nonché’, esclusivamente per crostacei, molluschi, echinodermi e tunicati, nella banca dati Sealifebase e Worms.

Art. 6 – L’elenco allegato riporta, per ciascuna specie, il corrispondente Codice FAO alfa 3. Per i casi in cui il codice non è riportato e nelle more dell’aggiornamento dello stesso da parte della FAO, si ritiene valido il Codice FAO alfa 3 associato al sinonimo di riferimento in ASFIS.

Art. 7 – Le richieste di nuove «denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale» dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l’acquacoltura, PEMAC III, compilando il modello di richiesta di cui all’allegato 2 al presente decreto.

Tags: pescepescispecie ittiche
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Mariella Ballatore

Co-founder e Direttrice di redazione. Pubblicista dal 2006 racconta il mondo da oltre un trentennio attraverso giornali, televisione e radio. Come conoscitrice del settore pesca e acquacoltura è stata più volte invitata a moderare e relazionare in convegni organizzati tra gli altri dalla Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio nazionale dell’Apostolato del Mare, AquaFarm, Blue Sea Land.

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