Dal 10 gennaio 2026, l’articolo 58 del Regolamento (CE) 1224/2009 – come modificato dal Regolamento (UE) 2023/2842 – richiede che le informazioni minime relative a ciascuna partita di prodotti della pesca e dell’acquacoltura siano conservate e messe a disposizione in formato digitale dell’operatore al quale il prodotto viene fornito e – laddove richieste – delle autorità competenti. L’obbligo opera a partire dalla formazione della partita – che deve avvenire prima dell’immissione sul mercato – e perdura fino alla fase della vendita al dettaglio.
L’obbligo scattato in gennaio vale per le partite di prodotti classificate nel capitolo 3 della nomenclatura combinata. Dal 10 gennaio 2029, poi, i medesimi requisiti specifici di tracciabilità saranno applicati anche alle preparazioni e conserve delle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 e ai prodotti della sottovoce 1212 21 del capitolo 12, secondo quanto sarà definito dai successivi atti delegati previsti dalla normativa europea.
Il Regolamento impone che ogni partita debba essere adeguatamente identificata, in modo che le informazioni siano associate senza ambiguità alla merce a cui si riferiscono. La normativa non impone l’adozione di strumenti specifici per adeguarsi alle nuove regole.
Tuttavia, gli standard GS1 rappresentano una soluzione efficace e facilmente applicabile per strutturare lo scambio dei dati e facilitarne l’interoperabilità: Pesceinrete ha già raccontato l’entrata in vigore dell’obbligo di tracciabilità digitale e la pubblicazione della guida di GS1 Italy.
Il passaggio successivo è dunque comprendere che cosa deve essere garantito per legge e dove comincia invece la discrezionalità organizzativa dell’azienda. Il punto di partenza è chiaro: da qui in avanti gli operatori della filiera devono poter ricostruire senza ambiguità la partita di origine e i clienti ai quali quella merce è stata consegnata attraverso la selezione di una cassa, una confezione o un pallet.
Le nuove regole possono essere separate su tre livelli:
- Gli obblighi stabiliti dalla normativa europea.
- Le indicazioni interpretative non vincolanti.
- Le buone pratiche scelte dall’impresa.
Uniformare questi tre livelli può indurre due errori opposti: da un lato sostenere costi tecnologici non necessari, dall’altro considerarsi compliant alla normativa solo perché un documento cartaceo è stato trasformato in PDF.
La legge impone la continuità delle informazioni, non una procedura specifica
Il Regolamento indica le informazioni minime da associare a ciascuna partita. A seconda del prodotto e della sua provenienza, queste informazioni sono:
- Il numero identificativo.
- Il codice FAO alfa-3 e la denominazione scientifica della specie.
- La data di cattura o raccolta.
- Il quantitativo.
- La zona geografica.
- La categoria di attrezzi da pesca.
Possono inoltre essere richiesti:
- Per i prodotti non importati, gli identificativi della bordata o del giorno di pesca.
- Per l’acquacoltura, riferimenti del produttore o dell’unità di produzione.
- Per i prodotti importati, l’identificativo della nave e il numero del certificato di cattura.
Questi sono obblighi informativi tra operatori professionali e non vanno confusi con l’insieme delle indicazioni da mostrare al consumatore finale. Alcuni dati coincidono, ma i due livelli rispondono a disposizioni e funzioni differenti: la tracciabilità B2B deve permettere di ricostruire il percorso della partita, mentre l’etichettatura B2C deve fornire al cliente le informazioni (quelle obbligatorie ed eventualmente quelle indicate dalla normativa come facoltative) sul prodotto.
Come detto, la norma non stabilisce che le imprese debbano acquistare un determinato software gestionale, né impone l’adozione di standard specifici o di un’infrastruttura tecnologica unica per l’intera filiera. Il risultato obbligatorio è la disponibilità digitale delle informazioni e la capacità di collegarle alla partita corretta.
Lo stesso articolo 58 del Regolamento prevede una deroga che riguarda piccole quantità di merce vendute direttamente al consumatore da pescherecci o unità di produzione acquicola per il consumo privato. Questa eccezione impedisce di affermare che l’obbligo si applica indistintamente a qualunque cessione di prodotto ittico.
La capacità di verificare riguarda origine, destinazione e partite derivate
Il Regolamento richiede di poter eseguire in qualunque momento tre diversi livelli di verifica:
- Il primo si colloca a monte della supply chain. Partendo da una partita presente in magazzino o già consegnata, l’azienda dev’essere in grado di identificare l’operatore dal quale l’ha ricevuta e recuperare le informazioni minime associate.
- Il secondo procede lungo la catena di fornitura. Partendo dalla partita ricevuta, dev’essere possibile individuare gli operatori ai quali il prodotto è stato successivamente fornito. È la logica comunemente definita “un passo indietro e un passo avanti”: ogni impresa presidia il collegamento con il fornitore e con il cliente con cui ha una relazione commerciale diretta (che viene cioè immediatamente prima e immediatamente dopo lungo la filiera).
- Il terzo riguarda ciò che accade quando una partita viene trasformata. Dopo l’immissione sul mercato, è possibile suddividere una partita o fonderla con altre, purché la tracciabilità non venga compromessa. La nuova partita dev’essere associata alle informazioni minime previste e l’operatore deve conservare i dati sulla composizione delle partite originarie, compresi i quantitativi provenienti da ciascuna di esse. Questo terzo passaggio è decisivo. Una partita può essere suddivisa tra clienti diversi, riconfezionata, inserita in più colli oppure aggregata con altre unità su un pallet, ma l’attribuzione di un nuovo identificativo non può cancellare il rapporto con la merce di partenza.
Le soluzioni standard GS1, pur non obbligatorie, sono in grado di dimostrare quel rapporto e, più in generale, di facilitare la gestione delle informazioni e dei requisiti di tracciabilità lungo tutta la supply chain.
E-mail e PDF sono una soluzione? Sì (e no): la nota della Commissione europea e il ruolo degli standard GS1
A integrazione del Regolamento, la Commissione europea ha pubblicato una nota allo scopo di fornire alcune indicazioni interpretative sul Regolamento. Queste indicazioni non sono vincolanti, ma rappresentano al momento l’unico orientamento ufficiale delle istituzioni europee a cui gli operatori della filiera possono fare riferimento in questo ambito.
Cosa dice la nota? La nota specifica che per un’azienda è possibile essere conforme al Regolamento anche con strumenti digitali ordinari e tecnologicamente neutrali, quali per esempio e-mail, documenti in formato PDF/XML/CSV, piattaforme online o altri sistemi capaci di creare, conservare, inviare e ricevere informazioni senza utilizzare la carta. Questa puntualizzazione – che nella pratica consente a tutti gli operatori della filiera, compresi i più piccoli, di adeguarsi in modo agevole e non eccessivamente oneroso alle nuove regole – non vieta però che le aziende si attrezzino con strumenti più evoluti. Anzi. È la nota stessa a proporre questa possibilità parlando di un contesto di “breve periodo”: l’intento pare essere circoscriverla nel tempo. Allargando lo sguardo e ampliando l’orizzonte temporale, invece, la nota fa esplicito riferimento al GDST e a GS1 – in particolare per i codici a barre – come esempi di soluzioni avanzate a disposizione degli operatori ed afferma che – poiché il Regolamento persegue obiettivi legati alla digitalizzazione e alla semplificazione dei processi – garantire l’interoperabilità dei sistemi per il trasferimento e l’accesso ai dati costituisce per le aziende un obiettivo di primaria rilevanza in grado di ridurre trascrizioni, errori e disallineamenti.
La Commissione europea, dunque, attraverso la nota – pur non escludendo a priori la possibilità di utilizzare strumenti ordinari – sembra sostenere che in un’ottica di lungo periodo sia indispensabile per la filiera introdurre strumenti standard interoperabili.
Questa interpretazione è rafforzata dal fatto che la Commissione anticipa che nel prossimo futuro potrebbe essere pubblicato uno specifico atto delegato che stabilisca con chiarezza standard comuni – e vincolanti – per garantire la trasmissione delle informazioni lungo la supply chain.
Per chiudere il cerchio, dunque, la nota distingue fra l’obbligo minimo necessario a non essere in contrasto con le nuove norme e il più ampio obiettivo dell’efficienza che ogni impresa del settore dovrebbe porsi.
La guida di GS1 Italy sulla tracciabilità e l’etichettatura dei prodotti ittici propone un’architettura basata sull’identificazione – di prodotti, imballi e unità logistiche – sullo scambio elettronico dei documenti, sulla sincronizzazione delle anagrafiche e sulla registrazione degli eventi di filiera attraverso regole globali, interoperabili e cross-settoriali. GS1 Italy presenta questi strumenti come un supporto per aumentare la precisione e l’accesso ai dati, migliorare la logistica e rendere più efficace la comunicazione tra partner commerciali.
Quattro domande (e quattro risposte) che un’azienda dovrebbe porsi sulla propria infrastruttura informatica
Il sistema informativo utilizzato in azienda riconosce la differenza tra prodotto, partita e unità logistica? Un articolo commerciale può appartenere a partite differenti, una partita può essere distribuita in più colli, un pallet può contenere più prodotti: trattare questi elementi come se fossero la stessa cosa rende più difficile capire cos’è stato ricevuto, cos’è stato spedito e quali sono le informazioni, anche di origine, associate a ciascuna consegna.
Le suddivisioni e le fusioni conservano il legame con le partite originarie? La risposta è diventata fondamentale perché adesso, per legge, sono tenute a farlo: quella che prima era una prassi consigliabile è diventata un obbligo. L’infrastruttura informatica interna che genera e registra la partita, dunque, non può limitarsi a generare un identificativo diverso per la nuova partita, “dimenticandosi” di ciò che c’era prima: deve permettere all’operatore di ricostruire e identificare con precisione cosa (in quale quantità) è confluito nella nuova partita.
I dati devono essere prodotti in formato interoperabile? No, l’obbligo non è previsto, ma il buonsenso suggerisce di pensarci. La legge richiede che i dati siano messi a disposizione digitalmente, ma non impone che il destinatario debba essere in grado di importarli automaticamente nei propri sistemi aziendali. Offrire però anche un formato strutturato, oltre al documento leggibile in formato umano (Human Readable Information, o HRI), è una scelta organizzativa auspicabile, che evita al partner commerciale l’onere di duplicare – magari manualmente, con il rischio di commettere errori che questo comporta – le informazioni.
Le correzioni devono poter essere tracciate? Conservare la cronologia delle modifiche non è un obbligo previsto dal Regolamento, ma rimane una cautela utile: sapere chi ha modificato un dato, quando e per quale ragione rende più solida la risposta in caso di anomalia o controllo.
Prima di acquistare una soluzione tecnologica, infine, l’impresa dovrebbe tutelarsi dal cosiddetto vendor lock-in, cioè dal rischio di acquistare una soluzione customizzata che dipenda quindi dal provider che la fornisce. I dati, in questo caso, sono “prigionieri” di una soluzione informatica specifica e non interoperabile, che “non parla” con gli omologhi delle altre aziende. La possibilità di esportare le informazioni, mantenerle accessibili e trasferirle all’interno di un eventuale nuovo software non è però soltanto una questione informatica: è una garanzia che tutela la continuità del processo aziendale.
Per concludere, possiamo affermare che il Regolamento (UE) 2023/2842 fissa un obbligo non negoziabile: conservare e mettere a disposizione digitalmente le informazioni minime della partita.
Nel contesto di questo obbligo, utilizzare strumenti destrutturati – come e-mail o documenti in formato PDF – è una modalità minima di compliance. Adottare soluzioni globali e interoperabili – come gli standard GS1 – è invece considerata una buona pratica facoltativa ma fortemente consigliata. Un’impresa non è tenuta a scegliere la tecnologia più complessa: è tenuta però scegliere una soluzione proporzionata ai propri processi e capace di mantenere intatta la relazione tra merce e informazioni.
La conformità al Regolamento inizia nel momento in cui il dato è disponibile ma non si esaurisce qui. La tracciabilità diventa davvero efficace quando quel dato resta collegato al prodotto anche dopo un frazionamento, una spedizione e il passaggio da un’azienda all’altra.
L’ecosistema GS1 supporta aziende e filiere nel percorso verso la piena tracciabilità dei prodotti e dei processi: scopri quello che GS1 Italy mette a disposizione del settore ittico.
Con il contributo di Francesco Fracassi, Linda Vezzani e Tommaso Alabardi.
















