Cosa cambia per le imprese: il decreto ministeriale n. 359266 del 22 luglio 2026 riconosce il carattere eccezionale della diffusione del granchio blu nelle acque interne e marittime del Veneto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. Dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale decorreranno 45 giorni per presentare ad Avepa la richiesta di indennizzo. Per i danni alla produzione sarà necessario dimostrare una riduzione superiore al 30% rispetto alla media aziendale di riferimento. La declaratoria apre formalmente l’accesso agli interventi compensativi, mentre l’erogazione dipenderà dalle istruttorie e dalle risorse assegnate al Fondo di solidarietà nazionale.

Per chi alleva vongole nelle lagune venete, il granchio blu non è più soltanto una specie invasiva da contenere. È diventato un costo quotidiano: seme distrutto, molluschi predati, reti danneggiate, raccolti ridotti e mesi di lavoro cancellati prima di arrivare sul mercato.
Adesso quel danno entra ufficialmente in una procedura nazionale di ristoro.
Con il decreto ministeriale n. 359266 del 22 luglio 2026, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha dichiarato eccezionale la diffusione di Callinectes sapidus verificatasi durante tutto il 2025 nelle aree lagunari delimitate dalla Regione Veneto. Il provvedimento precisa che il fenomeno risultava ancora in corso al momento della firma.
Il danno esce dall’emergenza ed entra nel sistema degli aiuti
Il valore del decreto è soprattutto giuridico e operativo. Il riconoscimento ministeriale consente di applicare alle imprese colpite gli interventi compensativi previsti dal decreto legislativo 102 del 2004, esteso dal 2024 anche alla pesca e all’acquacoltura.
La declaratoria riguarda i danni alle produzioni, con un riferimento esplicito a venericoltura e mitilicoltura, ma comprende anche le strutture aziendali, gli impianti produttivi, le attrezzature e le infrastrutture delle imprese e dei consorzi.
La relazione tecnica regionale restituisce la dimensione concreta dell’impatto. Tra i danni rilevati figurano la distruzione del seme di vongola verace, la predazione di vongole mature e mitili, il danneggiamento delle reti da posta e la riduzione della capacità di cattura. Durante il 2025 le segnalazioni sono proseguite in tutte le principali aree lagunari venete, mentre i dati raccolti presso sei mercati ittici regionali e il Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine hanno confermato densità elevate e una diffusione ormai estesa.
Il decreto non attribuisce ancora una somma a ciascuna azienda. Compie però il passaggio senza il quale nessuna domanda potrebbe essere presentata: riconosce ufficialmente che il fenomeno ha superato la normale capacità di rischio delle imprese e può essere affrontato attraverso il Fondo di solidarietà nazionale.
Quattro sistemi lagunari e quattordici comuni coinvolti
La delimitazione comprende quattro grandi sistemi produttivi.
Sono interessate la Laguna di Caorle e Bibione, nei comuni di Caorle e San Michele al Tagliamento; la Laguna del Mort, nel comune di Eraclea; la Laguna di Venezia, nei territori di Campagna Lupia, Cavallino-Treporti, Chioggia, Codevigo, Jesolo, Mira, Quarto d’Altino e Venezia; infine, le lagune e le sacche del Delta del Po, nei comuni di Porto Tolle, Porto Viro e Rosolina.
In totale sono quattordici comuni nei quali pesca e molluschicoltura costituiscono una componente essenziale dell’economia costiera. Non è quindi una semplice mappa amministrativa: è il perimetro entro il quale le imprese danneggiate potranno tentare di recuperare almeno una parte delle perdite subite nel 2025.
Il riconoscimento arriva al termine di un percorso iniziato molto prima del decreto. Già nel 2023 Pesceinrete aveva raccontato la richiesta di un intervento nazionale coordinato avanzata dalle Regioni dell’Alto Adriatico per contenere la specie, monitorare i danni e sostenere le imprese.
La declaratoria per il 2025 porta quella vertenza su un terreno più concreto: dalla gestione biologica dell’invasione si passa alla quantificazione economica dei danni aziendali.
Indennizzi, la domanda si prepara prima che partano i 45 giorni
Il termine decisivo non decorre dalla firma del ministro. Il conto alla rovescia inizierà dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Da quel momento, le imprese comprese nelle aree delimitate avranno 45 giorni, considerati perentori, per presentare la richiesta di intervento ad Avepa, l’Agenzia veneta per i pagamenti. Le aziende dovranno quindi controllare la data ufficiale di pubblicazione e seguire le indicazioni operative e la modulistica predisposte dall’amministrazione competente.
Possono accedere alla procedura le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e colpite dall’evento riconosciuto. L’impresa dovrà risultare attiva sia al momento della domanda sia al momento dell’eventuale concessione dell’aiuto.
Per i danni alla produzione non sarà sufficiente dichiarare un calo generico. L’evento dovrà avere determinato una riduzione superiore al 30% della produzione media aziendale, calcolata utilizzando uno dei due criteri previsti: i tre anni precedenti oppure una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo l’anno migliore e quello peggiore.
Il superamento della soglia dovrà risultare da una perizia asseverata redatta da un professionista competente e iscritto al relativo albo. Il danno sarà poi calcolato individualmente, confrontando quantità prodotte, prezzi di vendita e risultati economici del 2025 con quelli del periodo assunto come riferimento.
Documenti e risorse: qui si decide l’efficacia del decreto
Le imprese interessate hanno quindi una priorità: non aspettare l’apertura della procedura per ricostruire il danno.
È opportuno ordinare fin da subito registri produttivi, fatture di vendita, documenti di conferimento, dati sulle semine e sui raccolti, movimenti di magazzino, acquisti di novellame, rilevazioni dei mercati, fotografie, relazioni tecniche e documentazione relativa alle attrezzature danneggiate. Tutto ciò che consente di confrontare il 2025 con gli anni precedenti può diventare decisivo durante l’istruttoria.
Per i danni materiali sarà necessario dimostrare il collegamento diretto con l’evento e documentare il valore delle strutture, dei macchinari, delle attrezzature, delle scorte o degli altri mezzi di produzione colpiti. Il calcolo potrà basarsi sui costi di riparazione oppure sulla perdita di valore subita dal bene, accompagnati dalla documentazione tecnica richiesta.
La seconda variabile sarà finanziaria. Dopo la raccolta e l’istruttoria delle domande, verrà determinato il fabbisogno complessivo. Il MASAF, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dovrà quindi ripartire le risorse disponibili nel Fondo di solidarietà nazionale, mentre la Regione procederà alla concessione e all’erogazione degli aiuti ammessi.
L’importo riconosciuto a ciascuna azienda dipenderà quindi dal danno ammissibile, dall’esito dei controlli e dalla disponibilità finanziaria del Fondo. È il punto che separa il riconoscimento formale dell’emergenza dal ristoro effettivo delle imprese.
Il decreto del 22 luglio rappresenta comunque una svolta. Per la prima volta, i danni subiti nel 2025 dalle imprese venete entrano in un percorso amministrativo che può tradursi in un sostegno economico.
Ora la partita si sposta sulle domande, sulle prove e sui tempi. La differenza tra un provvedimento importante e un aiuto realmente utile si misurerà nella capacità di trasformare rapidamente i danni documentati in risorse per chi continua a lavorare nelle lagune.












