Dal 7 aprile 2026 un’impresa può presentare come artigianali i prodotti che realizza direttamente solo se è iscritta all’Albo delle imprese artigiane. Una lavorazione manuale, tradizionale o eseguita in piccoli lotti non basta, da sola, a legittimare il termine. Pescherie, ristoranti e distributori possono invece vendere e promuovere come artigianale un prodotto realizzato da un’altra impresa artigiana, purché la provenienza sia chiara e dimostrabile.
Una lavorazione può essere accurata, svolta in parte a mano e affidata a personale esperto. Può seguire una ricetta tradizionale o prevedere piccoli lotti. Tutto questo può essere raccontato, quando corrisponde al vero.
Ma non basta per definire un prodotto “artigianale”.
Dal 7 aprile 2026, data di entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026, n. 34, i riferimenti all’artigianato e all’artigianalità non possono più essere utilizzati liberamente per valorizzare ciò che un’impresa produce e vende.
La regola riguarda anche la filiera ittica, in particolare conserve, preparazioni gastronomiche, prodotti surgelati, affumicati, marinati, panati e altre referenze trasformate. È in questi segmenti che il richiamo alla manualità, alla tradizione e al “fatto come una volta” entra più spesso nella comunicazione commerciale.
La novità non introduce una certificazione della qualità. Stabilisce, più semplicemente, chi può usare il termine e a quali condizioni.
La differenza non è nelle mani, ma nella qualifica dell’impresa
La legge richiede due elementi: l’impresa deve essere iscritta all’Albo delle imprese artigiane e deve produrre o realizzare direttamente ciò che presenta come artigianale.
Questo significa che un’impresa non iscritta all’Albo non può definire artigianale un proprio prodotto soltanto perché alcune fasi sono svolte manualmente, la ricetta è tradizionale o la produzione non raggiunge dimensioni industriali.
Potrà descrivere quelle caratteristiche con espressioni precise e verificabili. Potrà indicare, per esempio, che un filetto è rifilato a mano, che una preparazione è di produzione propria o che una fase viene eseguita secondo un procedimento tradizionale. Non potrà però utilizzare queste caratteristiche per attribuirsi una qualifica che non possiede.
Le FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy citano, tra le formule utilizzabili quando veritiere, “fatto a mano”, “tradizionale”, “di qualità”, “di produzione propria” e “realizzato con manualità”.
Non sono sinonimi di “artigianale”. Descrivono un metodo, una caratteristica o l’organizzazione della produzione. Il riferimento all’artigianalità richiama invece la posizione formale dell’impresa che ha realizzato il prodotto.
Una lavorazione manuale non rende automaticamente artigianale il prodotto
Nel comparto ittico la distinzione è concreta.
Un’azienda può impiegare operatori nella pulizia, nella sfilettatura, nella rifilatura o nel confezionamento del pesce. Può utilizzare ricette proprie e controllare direttamente alcune fasi. Se non è iscritta all’Albo, tuttavia, non può presentare come artigianale il prodotto che realizza.
Vale anche il principio opposto: l’utilizzo di macchinari non fa perdere automaticamente la qualifica a un’impresa regolarmente iscritta. La norma non stabilisce una percentuale minima di lavoro manuale e non definisce quali attrezzature possano essere utilizzate.
Non stabilisce neppure che un prodotto artigianale debba essere privo di additivi, conservanti o altri ingredienti consentiti. Questi aspetti dipendono dalla formulazione, dalla normativa alimentare applicabile e dalle scelte produttive.
Per questo sarebbe sbagliato utilizzare la nuova disciplina per costruire una contrapposizione automatica tra artigianale e industriale, come se il primo termine certificasse da solo qualità, sicurezza o superiorità organolettica.
La legge tutela una qualifica. Non assegna un voto al prodotto.
Pescherie e ristoranti possono vendere prodotti artigianali realizzati da altri
La novità non impedisce a un’impresa non artigiana di commercializzare o somministrare prodotti realizzati da imprese artigiane.
Una pescheria può quindi presentare come artigianale una conserva, una preparazione o un prodotto surgelato acquistato da un produttore regolarmente iscritto all’Albo. Lo stesso vale per un ristorante, un distributore o un negozio specializzato.
La comunicazione deve però rendere chiaro chi ha effettivamente realizzato il prodotto, senza lasciare intendere che sia stato prodotto dal rivenditore o dal ristoratore.
La distinzione diventa ancora più importante quando l’artigianalità riguarda soltanto un ingrediente o un semilavorato. Un’impresa può segnalare che una determinata componente proviene da un produttore artigiano, ma non deve estendere quella caratteristica all’intera referenza.
Un sugo preparato con una conserva realizzata da un’impresa artigiana, per esempio, non diventa automaticamente un “sugo artigianale”. La comunicazione dovrà indicare con precisione quale componente possiede quella caratteristica.
Il controllo deve comprendere etichette, menu, siti e social
Per le imprese della filiera, la verifica non può fermarsi alla confezione.
La legge comprende i riferimenti all’artigianato utilizzati nella ditta, nell’insegna, nel marchio e nella promozione dei prodotti o dei servizi. Il Ministero invita a interpretare il concetto di promozione in senso ampio, valutando soprattutto se il messaggio possa creare un falso convincimento sulla provenienza artigiana del prodotto.
Devono quindi essere controllati etichette, schede commerciali, cataloghi, cartelli esposti al banco, menu, siti internet, e-commerce, campagne pubblicitarie e contenuti social.
Il problema non nasce soltanto dalla parola riportata in grande sulla confezione. Può dipendere anche dall’insieme di immagini, descrizioni e formule utilizzate per suggerire un’identità artigiana che l’impresa non possiede.
Come già evidenziato da Pesceinrete nell’approfondimento sull’italianità e sulle informazioni riportate in etichetta, il valore di un claim dipende sempre più dalla capacità dell’impresa di sostenerlo con dati e informazioni verificabili.
La sanzione prevista dalla Legge 34/2026 è pari all’1% del fatturato dell’impresa, con un minimo di 25.000 euro per ogni violazione. L’applicazione è affidata all’autorità regionale competente e la stessa legge prevede l’adeguamento delle normative regionali e delle Province autonome. Tempi e procedure possono quindi variare sul territorio: non è corretto descrivere il 7 aprile come l’inizio simultaneo di controlli e sanzioni identici in tutta Italia.
Non esiste neppure, nel testo della legge, un generico “periodo di tolleranza” ormai concluso. Il Ministero ha chiarito che le scorte di merci e di etichette già immesse in commercio prima della pubblicazione della norma possono essere smaltite, purché l’impresa sia in grado di provarne la data.
Per chi utilizza il termine nella comunicazione, il passaggio operativo è comunque già necessario: verificare l’iscrizione all’Albo, identificare il soggetto che realizza il prodotto e controllare che ogni claim sia riferito esattamente a ciò che può essere documentato.
Per le imprese realmente artigiane si apre uno spazio di valorizzazione più chiaro. Per tutte le altre non viene meno la possibilità di raccontare lavorazioni manuali, competenze e tradizione.
Cambia il modo di farlo: “artigianale” non è più una scorciatoia narrativa. È un’affermazione che deve poter reggere alla verifica.













