Il MASAF ha destinato fino a 10 milioni di euro agli indennizzi per le imprese che hanno rispettato il fermo pesca obbligatorio nel 2025. Il provvedimento definisce beneficiari, requisiti, criteri di calcolo e percorso di erogazione. La procedura proseguirà online per gli armatori che avevano già presentato la manifestazione di interesse entro i termini previsti.
Dieci milioni e regole definite per sostenere le imprese
Con il decreto direttoriale del 1° luglio 2026 e pubblicato ieri, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha compiuto un passaggio decisivo per il riconoscimento degli aiuti legati al fermo obbligatorio del 2025.
La misura dispone una dotazione massima iniziale di 10 milioni di euro, che potrà essere incrementata qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse. I fondi provengono dal FEAMPA 2021-2027 e hanno l’obiettivo di compensare, almeno in parte, il mancato reddito sostenuto dalle imprese durante l’interruzione dell’attività.
Per gli armatori il decreto offre soprattutto un riferimento concreto: chiarisce chi può accedere, come sarà determinato l’importo e quali verifiche accompagneranno l’istruttoria.
Non si tratta di una nuova raccolta di domande. La fase riguarda le imprese che avevano già presentato la manifestazione di interesse entro la conclusione del fermo o delle misure tecniche e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2025.
Chi può accedere agli aiuti
Il sostegno è destinato alle imprese autorizzate a esercitare la pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare o rapidi e reti gemelle a divergenti.
Il decreto comprende anche le unità iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana che hanno effettuato l’arresto secondo le disposizioni regionali adottate nel 2025.
Per essere ammessa, l’imbarcazione deve avere rispettato integralmente il periodo di fermo e le successive misure tecniche, risultare regolarmente armata ed equipaggiata e disporre di licenza, autorizzazioni e documenti di bordo validi.
È inoltre richiesto lo svolgimento di almeno 120 giorni di pesca complessivi nei due anni civili precedenti, vale a dire nel 2023 e nel 2024.
Il decreto tutela anche la continuità occupazionale a bordo. L’impresa non deve avere sbarcato il personale presente all’inizio dell’interruzione, salvo i casi di malattia, infortunio, dimissioni volontarie o altre circostanze non imputabili all’armatore.
Come si calcola l’indennizzo e cosa accade ora
L’aiuto non avrà un valore uguale per tutte le imprese. Il calcolo dipenderà dalla stazza dell’unità, espressa in GT, e dal numero dei giorni lavorativi di fermo riconosciuti.
La tabella allegata al decreto stabilisce una formula per ogni fascia di stazza. Per una nave da 50 GT, ad esempio, il contributo giornaliero si ottiene così:
2,5 × 50 GT + 90 euro = 215 euro al giorno.
La somma complessiva sarà determinata applicando l’importo giornaliero ai giorni ammissibili certificati dall’Autorità marittima, secondo i periodi e le modalità indicati dal provvedimento.
Le Capitanerie di porto avranno quindi un ruolo essenziale. Dovranno verificare il rispetto dell’arresto, la permanenza dell’unità in porto, l’attività svolta nei due anni precedenti, la regolarità della documentazione e l’assenza di cause di esclusione.
I controlli servono a garantire che le risorse siano riconosciute alle imprese che hanno effettivamente rispettato le condizioni della misura.
Dopo l’istruttoria, il MASAF formerà la graduatoria tenendo conto della potenza installata, della stazza dell’imbarcazione e dell’indice SHI. Una volta conclusi i controlli di primo livello, saranno predisposti i decreti di pagamento e l’aiuto verrà erogato in un’unica soluzione.
Il prossimo passaggio per gli armatori
Le imprese che avevano già presentato la manifestazione di interesse dovranno completare la pratica attraverso la piattaforma online che sarà attivata dal Ministero.
Una successiva circolare indicherà le date di apertura e chiusura. Nell’integrazione dovranno essere riportate le coordinate bancarie intestate al beneficiario e dovrà essere allegato il documento di identità. Quando il fermo è stato effettuato in un compartimento diverso da quello di iscrizione, servirà anche la relativa comunicazione trasmessa all’Autorità marittima.
Gli armatori interessati possono quindi iniziare a verificare la correttezza dell’IBAN, la validità dei documenti e la disponibilità degli eventuali allegati, così da essere pronti all’apertura della procedura.
Gli avvisi ufficiali saranno pubblicati sul sito del MASAF, mentre gli sviluppi della misura continueranno a essere seguiti negli approfondimenti di Pesceinrete dedicati al fermo pesca.
Con risorse individuate, criteri definiti e responsabilità distribuite tra Ministero e Autorità marittime, il percorso verso gli indennizzi del fermo 2025 dispone ora di una struttura chiara e operativa.













