Il MASAF ha aggiornato per il 2026 l’elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali nel Mar Ionio, GSA 19, 20 e 21. Il decreto stabilisce chi può operare con attrezzi da traino, disciplina le sostituzioni delle imbarcazioni, conferma il legame con l’arresto temporaneo obbligatorio e introduce criteri precisi per la permanenza o la cancellazione dall’elenco.
Nel Mar Ionio la pesca demersale entra nel 2026 con un perimetro più chiaro. Il MASAF ha aggiornato l’elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali mediante attrezzi da traino nelle GSA 19, 20 e 21. Non è un decreto sulle quote e non va letto come tale. Il punto, qui, è ancora più preliminare: stabilire quali imbarcazioni possono esercitare questa attività e a quali condizioni.
Nel linguaggio della pesca può sembrare un passaggio amministrativo. In realtà è il primo livello della gestione. Prima dei quantitativi, prima della programmazione commerciale, prima delle valutazioni sul mercato, c’è una domanda semplice: chi è autorizzato a stare dentro quella pesca? Il decreto risponde esattamente a questo.
Il provvedimento nasce dalla revisione dell’elenco già approvato per il Mar Ionio. Alcune unità sono state ritenute ammissibili, altre sono state escluse perché non più in possesso dei requisiti. È stata inoltre considerata la posizione delle imbarcazioni presenti anche negli elenchi relativi ai piccoli pelagici, un aspetto importante perché una stessa unità può trovarsi davanti a scelte operative diverse.
L’elenco stabilisce chi può fare pesca bersaglio
Il cuore del decreto è l’aggiornamento dell’elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali con attrezzi da traino nel Mar Ionio. Le unità non iscritte non possono effettuare la cattura bersaglio degli stock demersali nelle GSA 19, 20 e 21.
La distinzione è sostanziale. Essere dentro o fuori l’elenco non significa semplicemente comparire in un allegato ministeriale. Significa poter esercitare, o non poter esercitare, una determinata attività di pesca. Per le imprese è un elemento operativo diretto, perché incide sulla possibilità di programmare l’attività dell’unità, organizzare le uscite e restare dentro un segmento produttivo regolato.
Gli attrezzi richiamati dal decreto sono le reti a strascico divergenti, le sfogliare-rapidi e le reti gemelle divergenti. La presenza nell’elenco è quindi legata non solo all’unità, ma anche alla coerenza tra segmento di flotta, capacità di pesca e abilitazione all’uso degli attrezzi in licenza o attestazione provvisoria.
Sostituire una barca non significa allargare la flotta
Il decreto disciplina anche la sostituzione delle unità presenti in elenco. L’inserimento di una nuova imbarcazione è possibile solo in sostituzione di una già iscritta, che viene cancellata dall’elenco. La barca subentrante deve appartenere allo stesso segmento di flotta, avere capacità di pesca pari o inferiore rispetto all’unità sostituita ed essere abilitata all’uso dell’attrezzo previsto.
È un passaggio da leggere bene. La sostituzione non è un canale per aumentare liberamente la capacità di pesca. È uno strumento per garantire continuità, senza alterare l’equilibrio dell’elenco. La domanda deve essere trasmessa entro il 15 ottobre di ogni anno e viene valutata dalla Direzione Generale Pesca, che comunica l’esito agli interessati.
In questo modo l’elenco resta aggiornabile, ma non diventa elastico. Cambiare una barca è possibile, ma dentro una cornice precisa. Per una flotta che lavora su risorse delicate, questo equilibrio tra flessibilità amministrativa e controllo della capacità è uno dei punti più rilevanti del provvedimento.
Restare in elenco dipende anche dall’attività effettiva
Il decreto non si limita a dire chi entra. Stabilisce anche chi può restare. Il rispetto delle norme sull’arresto temporaneo obbligatorio è indicato come requisito essenziale per l’inserimento e per la permanenza nell’elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali con attrezzi da traino.
C’è poi il criterio dell’utilizzo effettivo. Le unità inserite nell’elenco e impiegate nella pesca degli stock demersali nel Mar Ionio per più di 30 giorni effettivi nell’anno civile vengono confermate d’ufficio nell’elenco successivo. Quelle utilizzate per meno di 30 giorni effettivi vengono invece cancellate d’ufficio dall’elenco successivo.
La logica è chiara: l’autorizzazione non viene trattata come una posizione statica, acquisita una volta per tutte. È legata al rispetto delle regole e all’effettivo esercizio dell’attività. Chi opera davvero nel segmento resta dentro. Chi non utilizza l’unità in modo sufficiente può perdere la posizione nell’elenco successivo.
E-logbook e scelta tra demersali e piccoli pelagici
Un altro punto centrale riguarda la tracciabilità. I comandanti delle imbarcazioni autorizzate all’utilizzo degli attrezzi previsti dal decreto devono registrare e trasmettere elettronicamente le catture secondo gli obblighi previsti tramite e-logbook. È un obbligo operativo, ma anche un segnale della direzione in cui si muove la gestione della pesca: più dati, più controllo, più ricostruibilità delle attività.
Il decreto affronta anche il rapporto con i piccoli pelagici. Gli armatori delle unità che hanno scelto di restare nell’elenco demersali e che risultavano presenti anche nell’elenco 2023 delle unità autorizzate alla cattura bersaglio di alice e sardina possono presentare, entro il 15 ottobre 2026, istanza per rientrare nel 2027 nell’elenco dei piccoli pelagici. In quel caso devono dichiarare la rinuncia all’inserimento nell’elenco demersali per la stessa annualità.
Anche qui il messaggio è netto: non basta avere un’imbarcazione e una licenza. Bisogna scegliere il perimetro operativo, rispettare le condizioni previste e mantenere coerenza tra attività, attrezzi e autorizzazioni.
Il decreto MASAF sul Mar Ionio non è quindi un semplice aggiornamento formale. È un atto che definisce l’accesso alla pesca bersaglio degli stock demersali nelle GSA 19, 20 e 21. Per la flotta significa lavorare dentro un sistema più selettivo, in cui l’iscrizione nell’elenco, l’uso effettivo dell’unità, il rispetto dell’arresto temporaneo, la tracciabilità delle catture e la capacità di pesca diventano parti dello stesso meccanismo.
Per il settore è una conferma: la gestione della pesca demersale nel Mediterraneo non passa più solo da divieti e autorizzazioni generiche, ma da elenchi aggiornati, requisiti verificabili e controlli sempre più puntuali. Chi è dentro l’elenco può programmare la cattura bersaglio. Chi è fuori non può esercitarla. È questo il dato operativo più importante del decreto.












