Il fermo per la pesca dei gamberi di profondità nel Canale di Sicilia proseguirà senza interruzioni fino al 5 ottobre 2026. Il MASAF ha disposto un ulteriore stop obbligatorio dal 6 settembre per le unità interessate nelle GSA 12, 13, 14, 15 e 16. Poiché il precedente periodo di fermo termina il 6 settembre compreso, per le unità soggette a entrambi i provvedimenti non ci sarà una ripresa dell’attività tra i due periodi. La misura riguarda la pesca bersaglio di gambero rosso mediterraneo e gambero viola mediterraneo.
Il nuovo provvedimento è contenuto nel D.D. n. 433153 del 3 settembre 2026, pubblicato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Il dato operativo è immediato: l’interruzione dell’attività prosegue di fatto fino al 5 ottobre, senza una finestra di riapertura.
Dal 6 settembre il fermo prosegue senza ripartenza
Il precedente provvedimento aveva disposto il fermo obbligatorio dal 7 agosto al 6 settembre per la pesca dei gamberi di profondità nel Canale di Sicilia. Lo stop riguarda le unità da pesca iscritte, oppure con base logistico-operativa, nei porti dei compartimenti marittimi delle GSA 12, 13, 14, 15 e 16 che operano in queste acque nella cattura bersaglio delle due specie.
Il nuovo decreto aggiunge un ulteriore periodo di interruzione dal 6 settembre al 5 ottobre compresi. Poiché la giornata del 6 settembre è già compresa nel precedente fermo, per le unità interessate da entrambi i provvedimenti l’arresto dell’attività prosegue senza soluzione di continuità.
Le specie coinvolte sono il gambero rosso mediterraneo (Aristaeomorpha foliacea) e il gambero viola mediterraneo (Aristeus antennatus). Il punto nuovo, rispetto al provvedimento già raccontato da Pesceinrete a luglio, non è quindi l’avvio del fermo estivo, ma la sua prosecuzione fino al 5 ottobre.
Vietate anche le relative operazioni di sbarco
Il decreto definisce con precisione anche il perimetro operativo della misura. Dal 6 settembre al 5 ottobre, nelle acque delle GSA 12, 13, 14, 15 e 16, è vietato esercitare la pesca bersaglio di gambero rosso e gambero viola e svolgere le relative operazioni di sbarco.
Il divieto si applica nelle stesse acque anche alle unità da pesca provenienti da altri compartimenti marittimi. La misura, quindi, non riguarda soltanto le barche iscritte nei compartimenti delle GSA interessate: durante il periodo indicato il decreto impedisce l’esercizio della pesca bersaglio e i relativi sbarchi nelle GSA 12-16 anche alle unità provenienti da altri compartimenti.
Per le unità iscritte o con base logistico-operativa nei porti dei Compartimenti marittimi della GSA 16, il nuovo decreto abroga inoltre le disposizioni attuative previste dall’articolo 1 del D.D. n. 384099 del 5 agosto 2026.
Perché arriva un altro mese di stop
La motivazione del nuovo intervento è indicata direttamente nelle premesse del provvedimento. Il MASAF richiama il monitoraggio dell’utilizzo delle possibilità di pesca assegnate all’Italia nel 2026 per il gambero rosso nel Canale di Sicilia e considera opportuno adottare una misura ulteriore per garantirne il rispetto.
È un passaggio da leggere con precisione. Il decreto non afferma che le possibilità di pesca disponibili siano state esaurite e non indica una percentuale di utilizzo. Dice invece che quanto emerso dal monitoraggio rende opportuno intervenire per assicurare il rispetto del limite assegnato all’Italia.
Per gambero rosso e gambero viola il quadro europeo 2026 individua nelle GSA 12-16 possibilità di pesca espresse come livello massimo di catture in tonnellate di peso vivo. Il decreto richiama espressamente il Regolamento UE 2026/266 e il relativo allegato VI.
La fonte primaria del nuovo provvedimento è il D.D. n. 433153 del 3 settembre 2026 pubblicato dal MASAF. Il decreto entra in vigore con la pubblicazione sul sito ministeriale, mentre l’ulteriore periodo di interruzione delle attività decorre dal 6 settembre.
Il MASAF riconosce l’impatto su equipaggi e redditi
Nelle premesse il Ministero riconosce esplicitamente anche le conseguenze economiche e sociali della decisione. L’interruzione temporanea aggiuntiva, si legge nel decreto, determina effetti di “rilevante impatto occupazionale e reddituale”, soprattutto nei confronti degli equipaggi, che si aggiungono alle difficoltà legate all’attuale congiuntura economica.
Il MASAF ritiene per questo necessario adottare le possibili misure previste dalla normativa per mitigare tali effetti. Il provvedimento del 3 settembre, però, non quantifica indennizzi, non individua beneficiari e non stabilisce procedure di compensazione. Non è quindi possibile attribuire a questo decreto ristori economici specifici che nel testo non vengono definiti.
Per imprese ed equipaggi la conseguenza immediatamente certa è invece già stabilita: la pesca bersaglio di gambero rosso e gambero viola nelle GSA 12-16 non riprenderà alla conclusione del fermo già in corso, ma resterà interrotta fino al 5 ottobre 2026 compreso.













