La bussola. Il settore della pesca nell’ambito delle competenze della UE – Molto spesso si sente parlare di norme e direttive europee che in varie misure influenzano la nostra vita quotidiana e, in conseguenza della evoluzione delle competenze concordate tra i vari Stati Membri, ne toccano svariati ambiti in campo economico, ambientale, lavorativo e sociale.
L’attuale organizzazione della Unione Europea deriva dal Trattato di Lisbona in vigore dal 2009 e le sue competenze sono molto vaste le quali, sinteticamente, si possono suddividere in esclusive, concorrenti e parallele. Ad esempio, si pensi alle storiche competenze esclusive in materia commerciale e monetaria (per gli Stati che hanno aderito all’Euro) che sono quindi demandate “in toto” all’Istituzione Europea senza alcuna possibilità per gli Stati di poter agire in proprio nei confronti di Paesi terzi. Tra quelle concorrenti si accenna a quelle in materia ambientale, con gli Stati che possono operare liberamente nei vari settori fino a quando non si hanno degli specifici interventi da parte dell’UE. Infine, quelle parallele sono destinate a non interferire con le competenze degli Stati Membri ed hanno natura di sostegno di vario genere ma, soprattutto, di carattere economico. Con il trattato di Lisbona si è ampliato l’apparato istituzionale della UE con il preciso intento di una maggiore spinta partecipativa alla vita comunitaria che vedremo più avanti.
L’organo di indirizzo politico è eletto dai cittadini europei che si vedono rappresentati, quindi, nel Parlamento Europeo. Poi abbiamo due Istituzioni di carattere intergovernativo, il Consiglio, composto dai Ministri competenti di ciascuno Stato, secondo le specifiche materie trattate, e il Consiglio Europeo composto esclusivamente da tutti i Capi di Stato e di Governo. Le funzioni legislative sono assegnate al Consiglio poiché, come abbiamo visto sopra, copre tutte le materie, mentre il Consiglio Europeo riveste funzioni di indirizzo.
L’iniziativa legislativa, invece, è intrapresa, salvo casi particolari, da un altro Organo, indipendente, la Commissione Europea, organo esecutivo i cui componenti sono designati da ciascuno Stato membro con l’approvazione del Parlamento Europeo il quale ne esercita anche la funzione di controllo, mentre il suo presidente è designato dal Consiglio Europeo sempre con l’approvazione parlamentare (attualmente è in carica Ursula von der Leyen).
È evidente il ruolo molto delicato dei Commissari che devono agire, oltre che in maniera completamente svincolata dallo Stato di appartenenza, soprattutto nell’assoluto interesse dell’Unione Europea. Le proposte della Commissione non possono essere modificate dal Consiglio ma poiché i membri della Commissione partecipano ai lavori del Consiglio è possibile che, in caso di controversie insanabili, i Commissari ritirino le proposte e le ripresentino con le modifiche necessarie.
Con il trattato di Lisbona è stato stabilito inoltre che la procedura legislativa “ordinaria” deve essere quella con cui le decisioni finali sulla proposta della Commissione vengano prese congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento Europeo, con quest’ultimo che riveste un ruolo per lo più di carattere consultivo.
Come si vede c’è un sostanziale coinvolgimento di tre Istituzioni nella vita europea, con la strategia di assegnare comunque un maggior peso sulla formulazione delle decisioni al Parlamento che è l’organo più democratico. Sulla questione si rileva tuttavia la tendenza a sostenere l’esistenza di una situazione di conflittualità tra i tre Organi, alimentata dalla presenza di tre distinti presidenti nonostante nel caso del Consiglio sia stabilita una turnazione semestrale tra i vari Stati membri nell’assunzione della sua presidenza. C’è da osservare però che, in occasione della recente situazione emergenziale causata dalla pandemia, si è notato un forte spirito di collaborazione tra questi organi che ha consentito di fornire una risposta congiunta ed adeguata alle problematiche che ne sono insorte lasciando intravedere in maniera più evidente la funzione dell’Unione Europea come portatrice di opportunità in luogo della diffusa percezione di generatrice di problemi.
Addentrandoci adesso più specificatamente nel settore della Pesca, questa è gestita dal Commissario europeo per la pesca e gli affari marittimi e attualmente rientra tra le competenze esclusive della UE con il conseguente quasi totale trasferimento delle pertinenti competenze da parte degli Stati membri. D’altronde, al di là dei fattori ambientali di salvaguardia degli ecosistemi marittimi, si innescano anche fattori economici con un’importanza fondamentale rivestita dall’industria della pesca per taluni Stati o regioni con la conseguente necessità di meccanismi di regolazione anche del mercato che rientra già nelle competenze esclusive della UE.
Al Commissario della Pesca, che in realtà ha competenze più estese riguardanti i cosiddetti “affari marittimi” (politiche marittime, governance degli oceani, blue economy) fa capo una struttura operativa, la Direzione Generale per la Pesca e gli Affari Marittimi (DG MARE). Altra struttura che fa capo al Commissario pesca è l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca (EFCA) poiché abbiamo già visto in precedenti articoli che, a fianco delle iniziative di regolamentazione della pesca, l’UE ha instaurato un articolatissimo regime di controllo teso a garantirne l’applicazione e l’efficacia.
Fatta questa brevissima e sintetica panoramica sull’organizzazione europea si può passare a provare a “classificare” le varie norme europee che interessano il settore della pesca anche con l’intento di capirne la natura ed acquisire una maggiore consapevolezza in merito al loro impatto su questo settore.
Partiamo naturalmente dal fondamento di tutta l’attuale legislazione in materia di pesca e cioè la Politica Comune della Pesca (PCP). Quella in vigore è frutto della volontà comune, manifestata nella riforma introdotta nel Trattato di Lisbona, della massima base partecipativa in tale settore con l’adozione sistematica della cosiddetta procedura ordinaria, cioè della co-decisione Consiglio – Parlamento sia sulla sua elaborazione e formulazione che su tutte le relative norme di attuazione.
L’azione propositiva, cioè la redazione del progetto di atto legislativo, resta ovviamente demandata alla Commissione la quale, prima di trasmetterla al Consiglio ed al Parlamento Europeo, la deve fornire in visione anche ai rispettivi Parlamenti nazionali degli Stati membri. Come si vede, con la nuova riforma, si è in presenza di una intricata rete istituzionale a monte delle regolamentazioni della pesca affinché tali norme riflettano nella maniera più ampia possibile gli orientamenti dei “cittadini” europei lasciando spazio inoltre a possibilità di ampie convergenze e di eventuali interventi correttivi. Peraltro, la Commissione, nel suo operato, deve comunque rispettare gli indirizzi che vengono stabiliti sia in sede Parlamentare che in quella del Consiglio Europeo.
La procedura della decisione congiunta Consiglio-Parlamento, come accennato in precedenza, deve essere adottata anche in riferimento alle altre due direttrici europee riguardanti il settore della pesca: l’organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura (promozione di Organizzazioni di produttori) ed il sostegno economico, attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (attualmente rappresentato dal FEAMPA).
Quindi, riepilogando, il mandato affidato dalla UE (Parlamento e Consiglio Europeo) alla Commissione in materia di pesca è articolato in tre punti:
1) Regolamentazione delle attività (PCP);
2) Organizzazione dei mercati (OCM);
3) Sostegno economico (FEAMPA).
Pertanto le pertinenti ramificazioni della DG Mare che si occupano del settore pesca (vedasi nel caso che più ci riguarda da vicino, la MARE D, e sue sottostrutture, avente come interesse la politica della pesca mediterranea) hanno il preciso compito di portare avanti i suddetti indirizzi con l’aggiunta delle ulteriori sfide, recentemente assegnate alla Commissione stessa, di facilitare la transizione energetica nel settore pesca e di rendere, inoltre, tale settore attraente per le nuove generazioni.
A completamento del quadro organizzativo europeo è doveroso richiamare l’importante ruolo svolto dalla Rappresentanza permanente italiana presso l’UE, composta da un nutrito organico di funzionari e di esperti dei vari settori, tra cui quello della pesca, che ha il compito di promuovere e difendere gli interessi nazionali attraverso la partecipazione all’elaborazione delle iniziative legislative portate in seno al Consiglio e tenendo rapporti diretti sia con la Commissione che con il Parlamento Europeo.
In conclusione, si può affermare che l’apparato organizzativo della UE ha raggiunto livelli partecipativi che si possono definire abbastanza soddisfacenti ma il nodo che deve venire ancora al pettine è la conciliazione tra la rafforzata visione europeistica afferente la salvaguardia ambientale e climatica, con la conseguente assunzione di precisi obblighi al suo interno, e le esigenze nazionalistiche dei singoli Stati membri che determinano l’instaurarsi di trattative, talvolta accese, anche tra gruppi di Stati con la stessa UE al fine di limitare eventuali impatti ritenuti insostenibili nella loro portata.
La bussola. Il settore della pesca nell’ambito delle competenze della UE
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