Le unità autorizzate alla pesca di gambero rosso e gambero viola nelle GSA 16 e 19, una volta completati i 30 giorni di fermo obbligatorio, possono riprendere l’attività dal giorno successivo. Durante il fermo dello strascico nei compartimenti interessati, la pesca deve però svolgersi oltre le 12 miglia dalla costa. Le imbarcazioni possono rientrare nei porti di iscrizione o di base logistico-operativa per sbarcare il pescato, attraversando la fascia entro le 12 miglia con rotta diretta e velocità non inferiore a 6 nodi.
Per capire il nuovo provvedimento, pubblicato lo scorso 21 agosto, bisogna partire da un dato semplice: il fermo previsto per le unità che pescano i gamberi di profondità non coincide con quello generale dello strascico.
Nella GSA 16, Stretto di Sicilia, le unità autorizzate alla cattura bersaglio di gambero rosso e gambero viola osservano il fermo dal 7 agosto al 5 settembre 2026. Nella stessa area, lo strascico interessato dal fermo generale resta invece fermo dal 1° al 30 settembre.
Nella GSA 19, Mar Ionio occidentale, il fermo specifico dei gamberi va dal 1° al 30 settembre, mentre per le unità interessate dal fermo generale dello strascico lo stop è previsto dal 1° al 30 ottobre.
Nasce quindi una situazione concreta: una barca può avere già completato i 30 giorni di fermo previsti per i gamberi mentre nel compartimento è ancora in vigore il fermo dello strascico.
Il decreto direttoriale MASAF n. 384099 chiarisce cosa può fare in questo periodo.
Quando possono riprendere la pesca
La regola è precisa: le unità interessate che hanno completato i propri 30 giorni di interruzione temporanea obbligatoria possono riprendere la campagna di pesca dei gamberi di profondità dal giorno successivo alla conclusione del fermo, nelle GSA per le quali risultano autorizzate.
Il provvedimento riguarda le unità che praticano la cattura bersaglio di gambero rosso mediterraneo (Aristaeomorpha foliacea) e gambero viola mediterraneo (Aristeus antennatus), iscritte o con base logistico-operativa nei porti dei compartimenti marittimi delle GSA 16 e 19.
Non cambia quindi la durata del fermo. Vengono definite le modalità di ripresa dell’attività dopo che i 30 giorni sono stati regolarmente assolti.
Per approfondire il calendario generale delle interruzioni è disponibile anche il quadro del fermo pesca 2026 .
GSA 16 dal 6 settembre, GSA 19 dal 1° ottobre
Nella GSA 16 il fermo specifico dei gamberi termina il 5 settembre: le unità interessate possono quindi riprendere la pesca dal 6 settembre.
Nella GSA 19, dove lo stop termina il 30 settembre, la ripresa è possibile dal 1° ottobre.
Ma c’è una condizione fondamentale. Quando nel compartimento è in vigore il fermo dello strascico, la pesca dei gamberi deve essere esercitata oltre le 12 miglia dalla costa.
Questo significa, per esempio, che dal 6 settembre un’unità interessata della GSA 16 che abbia completato il proprio fermo può tornare a pescare, ma deve operare oltre le 12 miglia fino alla conclusione del fermo dello strascico previsto nel compartimento.
Come funziona il rientro in porto
Il limite delle 12 miglia riguarda l’attività di pesca, non impedisce alle imbarcazioni di raggiungere i propri porti.
Il decreto consente infatti alle unità interessate di sbarcare il pescato nei porti di iscrizione o di base logistico-operativa, anche quando questi ricadono all’interno dei compartimenti nei quali è ancora in vigore il fermo dello strascico.
La distinzione è quindi chiara: si pesca oltre le 12 miglia, mentre nella fascia costiera si può transitare per raggiungere il porto e procedere allo sbarco.
Entro le 12 miglia rotta diretta e almeno 6 nodi
Durante il transito nella zona di mare compresa entro le 12 miglia dalla costa, le unità che rientrano nei porti indicati dal decreto devono rispettare due condizioni: mantenere una rotta diretta e navigare a una velocità non inferiore a 6 nodi.
In pratica, il meccanismo è lineare: completati i 30 giorni di fermo, la barca può tornare a pescare dal giorno successivo; finché è in vigore il fermo dello strascico deve operare oltre le 12 miglia; può poi attraversare la fascia costiera per raggiungere il proprio porto e sbarcare il pescato rispettando rotta e velocità previste.
Nelle premesse del provvedimento viene richiamata anche un’istanza della Città di Gallipoli, che aveva chiesto una soluzione per consentire la ripresa della pesca del gambero al termine del fermo di settembre in concomitanza con quello previsto per le unità a strascico.
Il testo completo del decreto direttoriale MASAF n. 384099 del 21 agosto 2026 è pubblicato nella sezione normativa del Ministero.
Per armatori ed equipaggi, dunque, il punto operativo è immediato: una volta completati i 30 giorni di fermo previsti per i gamberi di profondità, si può riprendere la pesca dal giorno successivo, rispettando il limite delle 12 miglia durante il fermo dello strascico e le condizioni previste per il rientro e lo sbarco.













