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Home Istituzioni Europee

Imballaggi seafood, scatta il PPWR: PFAS, scorte e conformità da verificare

Dal 12 agosto si applica il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi. Per conserve, trasformati e prodotti ittici confezionati il primo banco di prova riguarda i PFAS, ma per le imprese cambia soprattutto il livello di controllo richiesto su materiali, fornitori e documentazione.

Mariella Ballatore by Mariella Ballatore
13 Agosto 2026
in Europee, In evidenza, Istituzioni, Mercati, News, Sostenibilità, Tecnologia
PPWR e imballaggi seafood: cosa cambia

PPWR e imballaggi seafood: cosa cambia

Cosa cambia per chi confeziona prodotti ittici?
Dal 12 agosto 2026 si applica nell’Unione europea il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il PPWR. Per il seafood la novità immediata più sensibile riguarda gli imballaggi a contatto con gli alimenti, che non possono essere immessi sul mercato se contengono PFAS oltre le soglie previste. Ma il cambiamento non si ferma ai materiali: diventa centrale sapere chi è responsabile della conformità, quali informazioni devono arrivare dai fornitori e quando un imballaggio è considerato effettivamente immesso sul mercato.

Una vaschetta acquistata mesi fa può essere ancora utilizzata? Il film che avvolge un filetto rispetta i nuovi limiti? E soprattutto: chi deve avere i documenti per dimostrarlo?

Sono domande molto concrete e, dal 12 agosto, non più rinviabili.

Il PPWR non è entrato in vigore adesso: lo era già dall’11 febbraio 2025. Il 12 agosto 2026 è invece la data dalla quale trova applicazione generale nell’Unione europea. È quindi il momento in cui una parte importante delle nuove regole comincia a confrontarsi con l’operatività quotidiana delle imprese.

PFAS, la prima verifica parte dall’imballaggio

Per la filiera seafood il punto più immediato riguarda gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti.

Dal 12 agosto non possono essere immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, i PFAS, in concentrazioni pari o superiori ai limiti fissati dal regolamento.

Le soglie previste sono 25 ppb per ciascun PFAS rilevato mediante analisi mirata, con esclusione dei PFAS polimerici dalla quantificazione; 250 ppb per la somma dei PFAS determinati mediante analisi mirata, eventualmente dopo la degradazione dei precursori; e 50 ppm per i PFAS, compresi quelli polimerici. Se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il regolamento prevede inoltre specifiche informazioni utili a distinguere la quota riconducibile ai PFAS da quella derivante da altre sostanze.
La questione, per un trasformatore ittico, è molto meno astratta di quanto possa sembrare.

Vaschette, film, rivestimenti, cartoncini, coating, adesivi e altri componenti non possono essere valutati soltanto in termini di costo, barriera, resistenza, shelf life o resa estetica. L’impresa deve sapere che cosa sta utilizzando e poter contare sulle informazioni necessarie a dimostrarne la conformità.

Nel seafood il packaging svolge già una funzione tecnica decisiva: tecnologie come lo skin pack nel confezionamento dei prodotti ittici mettono insieme protezione, conservazione, barriera e prestazioni del materiale.

Adesso alla domanda “questa confezione funziona?” se ne aggiunge definitivamente un’altra: “possiamo dimostrare che è conforme?”

Scorte in magazzino: la data di acquisto non basta

È probabilmente il punto da controllare con maggiore attenzione nell’immediato.

La Commissione chiarisce che non è previsto un periodo transitorio generale per esaurire le scorte di imballaggi alimentari contenenti PFAS oltre i nuovi limiti.

Gli imballaggi immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono rimanervi e non devono essere ritirati per questa ragione. Quelli immessi sul mercato successivamente devono invece rispettare i limiti stabiliti dal PPWR, anche se erano stati prodotti in precedenza.

È quindi sbagliato ridurre la questione alla semplice data di acquisto.

Per gli imballaggi di vendita e multipli destinati al contatto con alimenti, la Commissione indica che, in generale, l’immissione sul mercato avviene quando vengono riempiti, nella misura in cui le operazioni finali, come la sigillatura, possano incidere sulla conformità. Per gli imballaggi di trasporto e di servizio, invece, l’immissione può avvenire già quando sono vuoti. La guida precisa inoltre che, in determinate circostanze, anche il trasferimento della proprietà o del possesso può assumere rilievo.

Per conserve, prodotti refrigerati, surgelati e trasformati la conseguenza pratica è chiara: le scorte di packaging presenti in magazzino vanno verificate insieme alla loro documentazione.

Non necessariamente sostituite. Verificate.

La domanda corretta non è quindi “quando abbiamo comprato questa vaschetta?”, ma “quando viene immessa sul mercato e, in quel momento, rispetta i requisiti applicabili?”

Per il seafood cambia anche chi risponde della confezione

Limitarsi ai PFAS farebbe perdere una parte importante del nuovo quadro.

Il PPWR distingue con maggiore precisione fabbricante e produttore e attribuisce ai due ruoli funzioni diverse.

Per gli imballaggi di vendita e multipli, la guida della Commissione chiarisce che il fabbricante è normalmente l’operatore che effettua le fasi finali di lavorazione dell’imballaggio, come riempimento e sigillatura, e immette sul mercato il prodotto confezionato. In molti casi, quindi, non si tratta dell’azienda che ha materialmente prodotto la vaschetta o il film, ma di chi confeziona il prodotto finale.

Questo passaggio interessa direttamente l’industria ittica.

Un’azienda che riceve vaschette, film o altri componenti da fornitori esterni e li utilizza per confezionare il proprio prodotto può trovarsi, nelle condizioni previste dal regolamento, ad assumere il ruolo di fabbricante ai fini PPWR.

E la conseguenza non è soltanto terminologica.

La Commissione chiarisce che il fabbricante è il soggetto responsabile della conformità dell’imballaggio ai requisiti di sostenibilità e di etichettatura previsti dal regolamento. La valutazione può essere svolta anche da laboratori o altri soggetti per suo conto, ma la responsabilità giuridica resta in capo al fabbricante.

Diverso è il concetto di produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore, EPR. In questo caso il punto centrale è individuare il soggetto che rende disponibile per la prima volta l’imballaggio o il prodotto confezionato nel territorio dello Stato membro in cui l’imballaggio è destinato a diventare rifiuto. È questo soggetto che assume gli obblighi EPR relativi, tra l’altro, alla registrazione e al finanziamento della gestione dei rifiuti di imballaggio.

Fabbricante e produttore, quindi, non coincidono necessariamente.

Per un’impresa seafood significa che acquisti, qualità, produzione e amministrazione devono riuscire a ricostruire con precisione chi fa cosa lungo la catena dell’imballaggio.

Prima di cambiare packaging bisogna controllare la filiera

La tentazione potrebbe essere quella di interpretare il PPWR come una corsa alla sostituzione di vaschette e film.

Non è questo il primo passo.

Prima viene la mappatura del packaging già utilizzato: quali materiali entrano in contatto con il prodotto, chi li fornisce, quali specifiche sono disponibili, quali dichiarazioni sono state ricevute, quali verifiche sono già state effettuate e dove mancano informazioni.

È proprio per sciogliere i dubbi operativi emersi tra imprese e Stati membri che la Commissione ha pubblicato gli orientamenti ufficiali per l’applicazione del PPWR. Il documento chiarisce anche che, nonostante esistano diversi protocolli analitici, non è ancora disponibile una metodologia armonizzata a livello UE per il controllo dei PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti e indica un approccio progressivo alle verifiche.

Anche sulla riciclabilità serve evitare semplificazioni.

Dal 12 agosto il PPWR stabilisce il principio secondo cui gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili. Tuttavia, i criteri armonizzati di progettazione per il riciclo previsti dall’articolo 6 entreranno in applicazione dal 2030 o, se successivo, 24 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti delegati necessari. Fino ad allora, la Commissione chiarisce che per questo specifico requisito i fabbricanti continuano a fare riferimento alle prescrizioni precedenti e alle relative norme armonizzate; inoltre, la nuova procedura PPWR di valutazione della conformità per la riciclabilità non è ancora richiesta.
Il 12 agosto, dunque, non rappresenta il giorno in cui tutte le regole del PPWR scattano contemporaneamente. È l’inizio di un percorso regolatorio che procederà per tappe, con ulteriori requisiti destinati ad acquistare efficacia nei prossimi anni.

Per la filiera ittica, però, il cambiamento è già concreto.

Il packaging non è più soltanto l’ultimo passaggio prima della vendita. Diventa contemporaneamente materia di produzione, acquisti, sicurezza alimentare, qualità, sostenibilità e compliance.

E la domanda più utile da rivolgere oggi al proprio fornitore non è necessariamente “quale confezione dovremo utilizzare nel 2030?”. È molto più semplice: “Il packaging che stiamo utilizzando adesso è conforme, e abbiamo le informazioni per dimostrarlo?”

È da questa risposta che, per il seafood, comincia davvero il PPWR.

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Mariella Ballatore

Direttrice responsabile e co-founder di Pesceinrete Mariella Ballatore è direttrice responsabile e co-founder di Pesceinrete. Segue da anni l'evoluzione della filiera ittica, con attenzione a pesca, acquacoltura, mercati, sostenibilità, normativa, trasformazione e distribuzione. Il suo lavoro unisce informazione specializzata, comunicazione di settore e conoscenza diretta degli operatori della blue economy.

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