La Legge 21 aprile 2026, n. 75 riguarda direttamente anche la filiera ittica. Introduce i reati di frode alimentare e di commercio di alimenti con segni mendaci e riscrive una parte rilevante delle sanzioni applicabili alla pesca marittima. La norma richiama inoltre gli obblighi di etichettatura, tracciabilità e corretta informazione relativi a tutte le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, dalla cattura o raccolta fino alla vendita al dettaglio. Non ogni irregolarità costituisce però una frode penale.
Una specie diversa da quella dichiarata. Un’origine che non coincide con i documenti. Informazioni costruite per attribuire al prodotto qualità che non possiede.
Sono i casi nei quali la distanza tra ciò che viene venduto e ciò che viene comunicato può diventare rilevante anche sul piano penale.
La Legge 75/2026, in vigore dal 29 maggio, non riguarda soltanto il comparto agroalimentare in senso generale. Il suo articolo 20 interviene direttamente sul decreto legislativo 4/2012 e riordina il regime sanzionatorio della pesca marittima.
Per gli operatori del settore il punto centrale è distinguere due piani: la frode costruita consapevolmente per ingannare il compratore e la violazione amministrativa degli obblighi di settore. Non sono la stessa cosa e non producono automaticamente le stesse conseguenze.
Quando si configura la frode alimentare
Il nuovo articolo 517-sexies del Codice penale punisce chi, per indurre in errore il compratore e ricavarne un profitto, mette in circolazione alimenti che sa essere non genuini oppure sostanzialmente diversi da quanto indicato, dichiarato o pattuito per origine, provenienza, qualità o quantità.
La disposizione comprende importazione, esportazione, trasporto, vendita e distribuzione, anche attraverso il commercio a distanza e gli strumenti digitali.
La pena prevista è la reclusione da due mesi a un anno, accompagnata da una multa da 1.000 a 4.000 euro. La punibilità è esclusa quando il fatto è di lieve entità, valutato in rapporto alla quantità, al modesto valore economico o all’assenza di un effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato.
Per la filiera ittica, la norma può assumere rilievo quando viene commercializzato consapevolmente un prodotto sostanzialmente diverso da quello dichiarato. Una semplice incongruenza documentale, però, non basta da sola a dimostrare una frode: la legge richiede la conoscenza della difformità, l’intento di ingannare e la finalità di profitto.
Non conta soltanto ciò che è scritto in etichetta
La legge introduce anche il reato di commercio di alimenti con segni mendaci.
La norma punisce l’uso consapevole di segni distintivi o indicazioni, anche figurative, falsi o ingannevoli, impiegati per indurre il compratore in errore sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità dell’alimento o dei suoi ingredienti.
Il controllo, quindi, non si ferma all’etichetta fisica. Può riguardare anche confezioni, schede prodotto, cataloghi, siti aziendali ed e-commerce, quando concorrono a presentare il prodotto in modo non corrispondente alla realtà.
Il punto non è vietare una determinata immagine o formula commerciale. Conta l’uso concreto che ne viene fatto e la sua eventuale capacità di ingannare consapevolmente il compratore.
Pesca marittima, sanzioni riordinate lungo la filiera
L’articolo 20 della legge riscrive diverse disposizioni del decreto legislativo 4/2012.
Le modifiche riguardano pesca senza licenza, attività in zone o periodi vietati, quantità superiori a quelle autorizzate, attrezzi non conformi, manomissione dei dispositivi di geolocalizzazione, registrazione delle catture, obbligo di sbarco, pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e intralcio ai controlli.
Per molte violazioni la sanzione amministrativa va da 1.000 a 6.000 euro. In specifiche ipotesi si aggiungono punti alla licenza e al comandante. La violazione dell’obbligo di sbarco è punita con una sanzione da 2.000 a 12.000 euro e con l’assegnazione di tre punti.
La responsabilità può riguardare anche le fasi successive alla cattura. La disciplina sanziona, nei casi previsti, chi detiene, trasporta o commercializza prodotto pescato in zone o tempi vietati, ottenuto con attrezzi non conformi oppure proveniente da attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Etichettatura e tracciabilità comprendono anche l’acquacoltura
Il passaggio più diretto per l’intera filiera è il nuovo articolo 13-sexies.
La disposizione prevede una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola gli obblighi europei e nazionali in materia di etichettatura, tracciabilità e corretta informazione all’acquirente finale.
Il richiamo comprende tutte le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta fino alla vendita al dettaglio.
È una precisazione importante: il complesso delle disposizioni del capo riguarda soprattutto la pesca marittima, mentre per i prodotti dell’acquacoltura resta espressamente applicabile l’articolo dedicato a etichettatura e tracciabilità.
La legge prevede inoltre la confisca del pescato tra le sanzioni accessorie. Nel caso di violazioni dell’articolo 13-sexies, però, la confisca non viene disposta se il trasgressore dimostra che la partita dei prodotti della pesca o dell’acquacoltura è comunque rintracciabile lungo tutte le fasi, dalla cattura o raccolta fino alla vendita al dettaglio.
Questo non cancella la violazione né la sanzione pecuniaria. Conferma però il peso concreto della tracciabilità: l’impresa deve essere in grado di ricostruire il percorso reale della merce.
Gli obblighi su specie, provenienza, metodo di produzione, lotto e informazioni al cliente non nascono tutti con la Legge 75/2026. La norma interviene sul sistema sanzionatorio e rafforza gli strumenti contro le condotte costruite per alterare consapevolmente l’identità o la presentazione del prodotto.
Per approfondire il fenomeno della sostituzione di specie è possibile consultare l’analisi di Pesceinrete sulle frodi nel settore ittico secondo il report FAO 2026. Il testo ufficiale è disponibile nella Legge 21 aprile 2026, n. 75 pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Per le imprese che lavorano correttamente, il principio resta lineare: il prodotto venduto deve corrispondere al prodotto dichiarato e il suo percorso deve poter essere dimostrato.
Nella filiera ittica, dove specie, provenienza e metodo di produzione incidono direttamente sul valore, la precisione delle informazioni non è soltanto un adempimento. È una tutela per l’impresa e per chi acquista.
















