Vendere consapevolmente un alimento diverso da quello dichiarato, utilizzare indicazioni ingannevoli sull’origine o violare gli obblighi di etichettatura e tracciabilità può comportare conseguenze penali o amministrative. La normativa distingue però con chiarezza la frode intenzionale dall’irregolarità: un errore o un documento incompleto non diventano automaticamente un reato.
Per chi lavora nella filiera ittica, la questione non è la nascita di nuovi obblighi su specie, provenienza o tracciabilità. Molti esistevano già. Il cambiamento riguarda soprattutto il modo in cui vengono punite le violazioni e le condotte costruite per ingannare il compratore.
La Legge del 21 aprile 2026, n. 75, in vigore dal 29 maggio, introduce nel Codice penale i reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci. Con l’articolo 20 interviene inoltre sul decreto legislativo 4/2012, riscrivendo una parte ampia del sistema sanzionatorio della pesca marittima.
I due piani non vanno confusi. Da una parte ci sono i reati, che richiedono consapevolezza, volontà di ingannare e finalità di profitto. Dall’altra ci sono le violazioni amministrative degli obblighi previsti per catture, documenti, etichette e circolazione del prodotto.
Quando la difformità può diventare una frode
Il nuovo articolo 517-sexies del Codice penale punisce chi, per indurre in errore il compratore e ricavarne un profitto, mette in circolazione alimenti che sa essere non genuini oppure sostanzialmente diversi da quelli indicati, dichiarati o concordati per origine, provenienza, qualità o quantità.
La disposizione non riguarda soltanto la vendita finale. Comprende importazione, esportazione, trasporto, distribuzione e commercio a distanza, anche attraverso strumenti digitali.
Per la filiera ittica il passaggio può assumere rilievo, per esempio, quando viene commercializzata consapevolmente una specie diversa da quella dichiarata o viene attribuita al prodotto una provenienza non corrispondente a quella reale.
La pena prevista è la reclusione da due mesi a un anno, accompagnata da una multa da 1.000 a 4.000 euro. La legge esclude tuttavia la punibilità per i fatti di lieve entità, valutati anche in base alle quantità, al modesto valore economico e all’assenza di un effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato.
Una difformità, da sola, non dimostra quindi l’esistenza di una frode. Servono la conoscenza dell’irregolarità, l’intento di trarre in errore il compratore e la finalità di profitto.
Anche la presentazione commerciale può ingannare
La legge introduce anche il reato di commercio di alimenti con segni mendaci.
La norma riguarda chi utilizza consapevolmente segni distintivi o indicazioni, anche figurative, falsi o ingannevoli per indurre il compratore in errore sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità dell’alimento o dei suoi ingredienti.
L’attenzione, quindi, non si ferma all’etichetta applicata sulla confezione. Può estendersi alle informazioni contenute in schede prodotto, cataloghi, confezioni, siti aziendali ed e-commerce, quando concorrono a presentare il prodotto in modo non corrispondente alla realtà.
La pena prevista è la reclusione da tre a diciotto mesi e la multa fino a 20.000 euro. La legge contempla inoltre aggravanti, tra l’altro, in presenza di falsi documenti di trasporto, false dichiarazioni agli organismi di vigilanza, quantità rilevanti o prodotti presentati come biologici senza certificazione.
Pesca marittima, il riordino attraversa anche il commercio
La parte più specifica per il comparto ittico è contenuta nell’articolo 20 della legge.
Le modifiche riguardano pesca senza licenza, attività in zone o periodi vietati, quantità superiori a quelle autorizzate, attrezzi non conformi, dispositivi di geolocalizzazione, registrazione delle catture, obbligo di sbarco, pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e intralcio ai controlli.
Per numerose violazioni la sanzione amministrativa è compresa tra 1.000 e 6.000 euro. Nei casi previsti possono aggiungersi punti alla licenza di pesca e al comandante. La violazione dell’obbligo di sbarco è invece punita con una sanzione da 2.000 a 12.000 euro e con l’assegnazione di tre punti.
La responsabilità non si esaurisce al momento della cattura. La normativa sanziona, in ipotesi specifiche, anche chi detiene, trasporta o commercializza prodotto pescato in zone o tempi vietati, ottenuto con attrezzi non conformi oppure proveniente da attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Etichettatura e tracciabilità comprendono anche l’acquacoltura
Il nuovo articolo 13-sexies è il passaggio più diretto per l’intera filiera.
La disposizione prevede una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione degli obblighi europei e nazionali in materia di etichettatura, tracciabilità e corretta informazione all’acquirente finale.
Il campo di applicazione comprende tutte le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, in ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta fino alla vendita al dettaglio.
La distinzione tra pesca marittima e acquacoltura resta però necessaria. Il decreto precisa infatti che, fatta salva la disposizione sull’etichettatura e la tracciabilità, le altre norme del capo sanzionatorio non si applicano automaticamente ai prodotti dell’acquacoltura e a quelli ad essa destinati.
Un ulteriore elemento riguarda la confisca. In caso di violazione dell’articolo 13-sexies, la confisca del pescato non viene disposta se il trasgressore riesce a dimostrare che la partita è comunque rintracciabile lungo tutte le fasi, dalla cattura o raccolta fino alla vendita al dettaglio. Questo non elimina la violazione né la sanzione pecuniaria, ma conferma il peso concreto della capacità di ricostruire il percorso della merce.
Gli obblighi relativi a specie, provenienza, metodo di produzione, lotto e informazioni al cliente non nascono tutti con questa legge. La riforma interviene soprattutto sulle conseguenze delle violazioni e sugli strumenti utilizzabili contro chi altera consapevolmente l’identità o la presentazione del prodotto.
Tra le criticità più note resta la sostituzione di specie, affrontata anche nel precedente approfondimento dedicato alle frodi nel settore ittico secondo il report FAO 2026. Il testo completo della norma è disponibile nella Gazzetta Ufficiale.
Per le imprese che operano correttamente, il principio resta semplice: il prodotto venduto deve corrispondere a quello dichiarato e il suo percorso deve poter essere documentato.
In una filiera nella quale specie, provenienza e metodo di produzione incidono direttamente sul valore, la precisione delle informazioni non è soltanto un adempimento. È una tutela per l’impresa, per il mercato e per chi acquista.













